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Fotovoltaico sul portico, ecco quando non è edilizia libera

Fotovoltaico sul portico, ecco quando non è edilizia libera

Il Consiglio di Stato chiarisce che l’installazione senza permessi è consentita solo sugli edifici già esistenti

Fotovoltaico in edilizia libera - Foto: korisbo 123RF.com
Fotovoltaico in edilizia libera - Foto: korisbo 123RF.com
di Paola Mammarella
07/11/2024 - La possibilità di installare il fotovoltaico in edilizia libera è una novità abbastanza recente, che può creare qualche dubbio interpretativo.
 
Di recente il Consiglio di Stato ha circoscritto i casi di fotovoltaico in edilizia libera, spiegando cosa accade se i pannelli vengono installati su un portico, anche leggero, realizzato appositamente per ospitare l’impianto.
 

Il dubbio sul fotovoltaico in edilizia libera

Una recente pronuncia del CdS ha riacceso i riflettori sulla normativa che consente di installare i pannelli fotovoltaici in regime di edilizia libera.
 
Il caso è iniziato quando un Comune della Lombardia ha contestato al gestore di un’attività di ristorazione una serie di abusi edilizi, tra cui la realizzazione di un nuovo porticato, e ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
 
Il gestore ha risposto che il portico non deve essere considerato una nuova costruzione e non richiede il permesso di costruire dal momento che ha la funzione di sostenere un impianto fotovoltaico e che è stato edificato utilizzando un materiale leggero.
 
 
Per avvalorare la sua tesi, il gestore ha spiegato che l’intervento è avvenuto in un periodo in cui era già in vigore il Decreto Energia (DL 17/2022), cioè la norma che ha liberalizzato l’installazione degli impianti fotovoltaici e termici sugli edifici, includendo tali lavori nelle manutenzioni ordinarie.
 

I limiti al fotovoltaico in edilizia libera

Dopo un passaggio al Tar Lombardia, il contenzioso è arrivato al Consiglio di Stato. I giudici, con la sentenza 8113/2024, hanno spiegato che la realizzazione del portico ha avuto l’effetto di ampliare la superficie e il volume del locale.
 
Al contrario, la funzione di sostegno dell’impianto fotovoltaico rappresenta un effetto indiretto.
 
Per questo motivo, il portico deve essere considerato una nuova costruzione che, come tale, necessita del rilascio del permesso di costruire e il gestore non può beneficiare della liberalizzazione per l’installazione degli impianti fotovoltaici.
 
I giudici hanno aggiunto che le norme in materia di fotovoltaico in edilizia libera non consentono di derogare a tutte le disposizioni del Testo unico dell’edilizia. La semplificazione introdotta dal Decreto Energia, ha aggiunto il CdS, riguarda l’installazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici già esistenti, ma non giustifica nuove edificazioni.
 
Per questi motivi, il ricorso del gestore è stato respinto e il CdS ha confermato l’ordine di demolizione del portico.
 
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