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Lavori sopra soglia, in alcuni casi il criterio del minor prezzo è consentito

Lavori sopra soglia, in alcuni casi il criterio del minor prezzo è consentito

Anac: l’obbligo di utilizzare l’offerta economicamente più vantaggiosa dipende dagli aspetti qualitativi dell’appalto

Lavori sopra soglia con il criterio del minor prezzo - Foto: serjio74 123rf.com
Lavori sopra soglia con il criterio del minor prezzo - Foto: serjio74 123rf.com
di Rossella Calabrese
04/12/2024 - Le stazioni appaltanti devono preferire il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi in cui è utile valorizzare gli aspetti qualitativi del lavoro; possono ricorrere invece al criterio del minor prezzo per lavori senza particolare contenuto tecnologico o innovativo, anche se l’appalto supera la soglia comunitaria.
 
Lo ha chiarito l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), in un Comunicato del Presidente del 20 novembre 2024.
 
Il Codice Appalti, all’articolo 108 comma 1, stabilisce che le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti di lavori sopra soglia (5,538 milioni di euro):
- sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
oppure
- sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita”.
 
Tuttavia, il comma 2 dello stesso articolo 108 rende obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (escludendo, pertanto, la possibilità del ricorso al minor prezzo), per:
- gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione (lett. d);
- gli affidamenti di appalto integrato (lettera e);
- i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo (lettera f).
 
Il divieto di utilizzo del criterio del minor prezzo relativamente ai suddetti casi - ha spiegato l’Anac - si applica non solo agli appalti sopra soglia, ma anche a quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria, come chiarito dall’articolo 50, comma 4, del Codice Appalti.
 

Per le fattispecie di cui alle lettere d), f) ed e) si conferma, quindi, a prescindere dall’importo dell’affidamento, l’utilizzo esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.
 
In merito alla possibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso per gli appalti di lavori sopra soglia (5,538 milioni di euro), si è favorevolmente espressa anche la Corte dei Conti (sezione regionale di controllo per la Liguria), con la deliberazione n. 174 del 9 agosto 2024, evidenziando come il legislatore nazionale, nel rispetto della Direttiva 24/2014/UE, ha espressamente limitato l’utilizzo di criteri diversi da quello del miglior rapporto qualità/prezzo ai soli casi previsti dal comma 2 dell’articolo 108 del Codice Appalti.
 
Quanto evidenziato - sottolinea l’Anac - non significa, tuttavia, che le stazioni appaltanti godano di un potere arbitrario nella scelta del criterio di aggiudicazione, in quanto come espressamente chiarito anche nella Relazione illustrativa al Codice Appalti, “i criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata, essendo, comunque quest’ultima tenuta a motivare l’esercizio del potere discrezionale di scelta del criterio di aggiudicazione”.
 
In conclusione, una lettura complessiva e sistematica dell’articolo 108, che tenga conto anche di altre essenziali disposizioni del Codice, suggerisce di:
 
- preferire l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi in cui sia utile valorizzare aspetti qualitativi, tecnici, ambientali o sociali non garantiti dalle specifiche tecniche e dai requisiti dei documenti progettuali;
 
- poter ricorrere, fuori dai casi per i quali è comunque obbligatorio l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al criterio del minor prezzo quando gli aspetti qualitativi della commessa risultano già pienamente garantiti dalla lex specialis e dai documenti progettuali di gara.
 
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