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In vigore il Correttivo del Codice Appalti

In vigore il Correttivo del Codice Appalti

Operativi disciplina specifica sull’equo compenso, obbligo di BIM da 2 milioni di euro, nuove clausole di revisione dei prezzi e deroghe alla rotazione nell’affidamento diretto

Vedi Aggiornamento del 13/01/2025
Correttivo Appalti - Foto: peopleimages12 123RF.com
Correttivo Appalti - Foto: peopleimages12 123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 13/01/2025
08/01/2025 - È in vigore il Correttivo Appalti, cioè la norma che introduce modifiche al Codice Appalti del 2023 dopo un monitoraggio sull’andamento del mercato dei contratti pubblici.
 
Equo compenso, obbligo di BIM, varianti in corso d’opera, attestazioni Soa, revisione dei prezzi, principio di rotazione negli affidamenti diretti e forma dei contratti negli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie sono alcuni degli argomenti modificati per avere maggiore chiarezza.
 

Equo compenso

Il lungo confronto tra professionisti, imprese e mondo politico ha portato alla conclusione che la Legge 49/2023 sull'equo compenso non si applica ai contratti pubblici. Il Correttivo Appalti definisce quindi una disciplina specifica per assicurare ai professionisti che partecipano alle gare indette dalla Pubblica Amministrazione un compenso proporzionato alla prestazione svolta.
 
Nei contratti di importo inferiore a 140mila euro, affidati direttamente anche senza consultazione di altri operatori, l’Amministrazione può ridurre i corrispettivi fino al 20%. È quindi garantito un minimo dell’80% del corrispettivo previsto.
 
Nei contratti di importo superiore a 140mila euro, le Stazioni Appaltanti bandiscono le gare e i corrispettivi posti a base di gara sono calcolati secondo il Decreto Parametri. Una volta ricevute le offerte, le Stazioni Appaltanti aggiudicano gli incarichi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: per il 65% dell’importo posto a base di gara, l’elemento relativo al prezzo è fisso, quindi i professionisti possono competere in termini di qualità, mentre per il restante 35% i concorrenti possono offrire un ribasso.
 

Gare in BIM

Dal 1° gennaio 2025, l’utilizzo del Building Information Modeling (BIM) è obbligatorio per la progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo pari o  superiore a 2 milioni di euro. 
 
Senza questa modifica, dal 1° gennaio 2025 il BIM sarebbe diventato obbligatorio per le gare di importo uguale o superiore a 1 milione di euro. In un primo momento si temeva che il Correttivo Appalti sarebbe diventato operativo dopo il 1° gennaio 2025: in questo modo i calendari per l’entrata in vigore delle nuove soglie si sarebbero accavallati, rischiando di mettere in stand-by molte gare.
 
Il Decreto Correttivo introduce inoltre una soglia differenziata per i lavori sugli edifici classificati come beni culturali. Dal 2025 l’obbligo di BIM riguarda i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria di 5,5 milioni di euro. Senza il correttivo, non ci sarebbe stata alcuna differenza e gli interventi sui beni culturali avrebbero dovuto rispettare le soglie previste per gli altri edifici.
 
 

Varianti in corso d’opera

Il Correttivo Appalti cerca di definire con precisione quali sono le circostanze imprevedibili che giustificano le variabili in corso d’opera.
 
Tali circostanze sono:
- le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative;
- gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che non era possibile prevedere utilizzando la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche o idriche non prevedibili dalle parti.
 
Il Correttivo Appalti specifica che non sono considerate varianti in corso d’opera:
- l’utilizzo di nuovi materiali o tecnologie, che possono migliorare la qualità dell’opera o i tempi di realizzazione;
- gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell’esecuzione dei lavori, a condizione che non alterino i contenuti progettuali e i costi dell’opera.
 

Attestazione Soa

Le imprese possono ottenere l’attestazione Soa solo grazie alle lavorazioni effettivamente e direttamente realizzate.
 
Non è invece più possibile ottenere la qualificazione Soa grazie ai lavori svolti dai subappaltatori.
 

Revisione dei prezzi

Il Correttivo modifica le clausole di revisione dei prezzi, che si attivano al verificarsi di condizioni particolari, senza modificare la natura generale del contratto.
 
Negli appalti di lavori tali clausole si attivano quando la variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, è superiore al 3% dell’importo complessivo. Le variazioni ritenute rilevanti ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione dei prezzi sono quelle registrate a partire dall’aggiudicazione del contratto (non dalla pubblicazione del bando, come avrebbero voluto le imprese di costruzione). Per la revisione dei prezzi negli appalti di lavori si utilizzano gli indici elaborati dal Mit sentito l’Istat.
 
L’impresa sorpresa dall’aumento (o dalla diminuzione) dei prezzi ottiene un ricalcolo del suo corrispettivo pari al 90% del valore eccedente la variazione del 3%.

Il Correttivo definisce anche l'ambito di applicazione delle clausole, che negli appalti di lavori si applicano ai lavori di nuova costruzione, manutenzione straordinaria e ordinaria.
 
Il Correttivo non ha invece modificato le soglie e le percentuali della revisione dei prezzi negli appalti di servizi. In questi appalti, le clausole continuano ad attivarsi nel caso di variazioni superiori al 5% e operano nella misura dell’80% della parte eccedente. Per la revisione dei prezzi negli appalti di servizi si utilizzano gli indici anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Nei contratti relativi agli appalti di servizi, le parti possono inoltre inserire clausole facoltative per l’adeguamento dei prezzi ad indici dell’inflazione individuati di comune accordo.

Negli appalti di servizi o forniture, la revisione dei prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
 

Rotazione nell’affidamento diretto

Il Correttivo Appalti consente di derogare al principio di rotazione negli affidamenti diretti.
 
Il testo prevede infatti che il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto e della qualità della prestazione resa.
 

Forma del contratto negli appalti sotto soglia

Nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti, la forma del contratto può essere scelta liberamente dal RUP.
 
Il Correttivo chiarisce che il RUP non deve utilizzare solo le forme semplificate previste dal Codice Appalti del 2023, cioè la corrispondenza secondo l’uso commerciale, che consiste nello scambio di lettere, ma può optare anche per le forme tradizionali, come l'atto pubblico.
 
Il Correttivo si uniforma quindi al parere 2632, reso dal Servizio di supporto giuridico del Mit lo scorso 18 luglio, che ha riconosciuto l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, quindi la possibilità di individuare la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate rispetto all’oggetto dell’appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare.
 
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