
Variazioni essenziali e parziali difformità, il Lazio spiega come sanarle
NORMATIVA
Variazioni essenziali e parziali difformità, il Lazio spiega come sanarle
La Regione vara una nuova circolare per orientare la presentazione delle pratiche di accertamento di conformità del Salva Casa
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del 30/01/2025

14/01/2025 - In attesa che il Governo metta a punto il prontuario per l’applicazione del Salva Casa, le Regioni continuano a interpretare da sole le norme per la sanatoria semplificata.
È il caso del Lazio, che dopo la delibera dello scorso ottobre, a fine dicembre ha emanato una circolare con le istruzioni operative sui procedimenti di accertamento di compatibilità urbanistica, con particolare riferimento all’accertamento della compatibilità paesaggistica.
La circolare offre indicazioni sugli interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla Scia e sugli interventi realizzati in assenza o in totale difformità dalla Scia.
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Con la circolare, la Regione schematizza in una tabella, di facile consultazione, l’elenco delle variazioni essenziali e delle parziali difformità, distinguendo tra gli interventi realizzati nelle aree non vincolate e quelli nelle zone sottoposte a vincolo.
Sulla base delle norme contenute nella LR 15/2008, la circolare precisa che non sono considerate variazioni essenziali, neppure ove realizzate in area vincolata:
- la modifica della localizzazione del fabbricato quando rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti;
- le opere che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
Tale accertamento di compatibilità paesaggistica, si legge, è diverso da quello previsto dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004). L’accertamento di compatibilità paesaggistica del D.lgs. 42/2004 è un procedimento che si attiva su richiesta dell’interessato e viene gestito dai Comuni.
Al contrario, quello previsto dal Salva Casa è una fase endoprocedimentale del procedimento di accertamento di conformità, attivato su richiesta delle Amministrazioni Comunali e di competenza della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare.
Con la circolare, la Regione spiega che gli stessi meccanismi di semplificazione si applicano agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006 sulla base di un titolo abilitativo rilasciato senza l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
La circolare chiarisce inoltre che per l’accertamento della compatibilità paesaggistica non può essere attivata la conferenza di servizi. La conferenza di servizi, spiega la circolare, è orientata prevalentemente a progetti ancora da realizzare, mentre la valutazione delle opere già realizzate deve sottostare a limiti specifici e non può essere sostituito dal meccanismo decisionale collegiale previsto per la conferenza di servizi.
La determina contiene anche il modello dell’istanza da presentare e il modello di dichiarazione asseverata che deve essere firmata dal professionista incaricato.
Ciò che emerge è un quadro frastagliato. La sola Regione Lazio a ottobre ha già fornito delle indicazioni pratiche, integrate con la determina di novembre e la circolare di dicembre.
Anche le altre Regioni stanno procedendo all’emanazione di linee guida per la corretta interpretazione e applicazione del Salva Casa.
Un aiuto per le Amministrazioni doveva arrivare con il prontuario per i Comuni, annunciato a novembre dal Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Mateo Salvini.
Rilevato il ritardo nell’emanazione del prontuario, a dicembre Salvini ha però affermato che il Salva Casa è una legge auto-applicativa, che non richiede l’adozione di atti attuativi da parte del Governo.
È il caso del Lazio, che dopo la delibera dello scorso ottobre, a fine dicembre ha emanato una circolare con le istruzioni operative sui procedimenti di accertamento di compatibilità urbanistica, con particolare riferimento all’accertamento della compatibilità paesaggistica.
La circolare offre indicazioni sugli interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla Scia e sugli interventi realizzati in assenza o in totale difformità dalla Scia.
Salva Casa Lazio, la panoramica delle difformità
Il Salva Casa fissa le procedure da seguire per la sanatoria delle variazioni essenziali e delle parziali difformità.SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SALVA CASA
Con la circolare, la Regione schematizza in una tabella, di facile consultazione, l’elenco delle variazioni essenziali e delle parziali difformità, distinguendo tra gli interventi realizzati nelle aree non vincolate e quelli nelle zone sottoposte a vincolo.
Sulla base delle norme contenute nella LR 15/2008, la circolare precisa che non sono considerate variazioni essenziali, neppure ove realizzate in area vincolata:
- la modifica della localizzazione del fabbricato quando rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti;
- le opere che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
Salva Casa Lazio e accertamento di compatibilità paesaggistica
La circolare illustra l’applicazione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica nell’ambito della sanatoria delle parziali difformità o delle variazioni essenziali.Tale accertamento di compatibilità paesaggistica, si legge, è diverso da quello previsto dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004). L’accertamento di compatibilità paesaggistica del D.lgs. 42/2004 è un procedimento che si attiva su richiesta dell’interessato e viene gestito dai Comuni.
Al contrario, quello previsto dal Salva Casa è una fase endoprocedimentale del procedimento di accertamento di conformità, attivato su richiesta delle Amministrazioni Comunali e di competenza della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare.
Con la circolare, la Regione spiega che gli stessi meccanismi di semplificazione si applicano agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006 sulla base di un titolo abilitativo rilasciato senza l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
La circolare chiarisce inoltre che per l’accertamento della compatibilità paesaggistica non può essere attivata la conferenza di servizi. La conferenza di servizi, spiega la circolare, è orientata prevalentemente a progetti ancora da realizzare, mentre la valutazione delle opere già realizzate deve sottostare a limiti specifici e non può essere sostituito dal meccanismo decisionale collegiale previsto per la conferenza di servizi.
I documenti per l’accertamento di compatibilità paesaggistica
La circolare di fine dicembre deve essere letta insieme alla determina G15003 dell’11 novembre 2024, con cui la regione ha fornito l’elenco dei documenti, e le modalità di presentazione, per ottenere l’accertamento di compatibilità paesaggistica.La determina contiene anche il modello dell’istanza da presentare e il modello di dichiarazione asseverata che deve essere firmata dal professionista incaricato.
Ciò che emerge è un quadro frastagliato. La sola Regione Lazio a ottobre ha già fornito delle indicazioni pratiche, integrate con la determina di novembre e la circolare di dicembre.
Anche le altre Regioni stanno procedendo all’emanazione di linee guida per la corretta interpretazione e applicazione del Salva Casa.
Un aiuto per le Amministrazioni doveva arrivare con il prontuario per i Comuni, annunciato a novembre dal Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Mateo Salvini.
Rilevato il ritardo nell’emanazione del prontuario, a dicembre Salvini ha però affermato che il Salva Casa è una legge auto-applicativa, che non richiede l’adozione di atti attuativi da parte del Governo.