Servono permessi per realizzare una scala esterna?
NORMATIVA
Servono permessi per realizzare una scala esterna?
I giudici spiegano che le scale non sono sempre classificabili come pertinenze e che bisogna considerare l’area su cui si interviene
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del 06/06/2025
22/01/2025 - La scala esterna è un elemento essenziale per l’accesso all’edificio o a parti di esso. Può essere realizzata in vari materiali e avere diverse caratteristiche.
Se, da una parte, la scala può essere considerata una pertinenza, dall’altra è importante considerare le modalità costruttive, l’impatto sul territorio e gli eventuali vincoli presenti nella zona in cui deve essere installata.
Questi elementi potrebbero creare incertezze al momento di decidere la corretta procedura per la costruzione della scala esterna.
La giurisprudenza è intervenuta per spiegare gli aspetti da considerare per evitare contenziosi e sanzioni.
I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro l’ordine di demolizione emesso da un Comune per la demolizione di una serie di abusi, tra cui la chiusura di una scala.
Il Comune ha contestato che i proprietari dell’immobile hanno presentato una Scia per la realizzazione di una scala a due rampe aperta. Nella realtà, il vano scala è stato chiuso, generando un aumento volumetrico non dichiarato.
Il proprietario ha affermato che, nonostante le tamponature per la chiusura, la scala esterna può essere considerata una pertinenza che, in quanto tale, non crea aumento della volumetria e non necessita del permesso di costruire.
I giudici hanno respinto il ricorso, spiegando che “nelle costruzioni edili, la tamponatura ha funzione di delimitazione e chiusura degli ambienti di un fabbricato. Come tale, dunque, essa - per definizione, praticamente - è idonea a creare volume, perimetrando lo spazio nelle sue tre tipiche dimensioni (lunghezza, larghezza e profondità)”.
Dato che la scala esterna è stata chiusa con murature perimetrali, il Tar ha concluso che è stata creata nuova volumetria, escludendo che l’opera abbia natura pertinenziale o possa essere considerata come un mero volume tecnico.
Il chiarimento, questa volta, è arrivato dal Consiglio di Stato con la sentenza 10506/2024.
Il caso è iniziato quando un comune della Campania ha ordinato la rimozione di una scala esterna in ferro a due rampanti, con andamento a L , per l’accesso al lastrico solare di un’abitazione.
Secondo il Comune, la scala esterna avrebbe richiesto il permesso di costruire e rappresenta quindi un abuso edilizio. Il proprietario dell’immobile riteneva invece di aver agito correttamente presentando una Cila.
Il Tar Campania, in primo grado, ha ritenuto che la realizzazione della scala esterna non si qualifica come intervento di nuova costruzione, ma come manutenzione straordinaria. L’area su cui sorge l’immobile, però, è gravata da un vincolo paesaggistico. I giudici del Tar hanno quindi concluso che, prima dell’installazione della scala esterna, sarebbe stata necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.
Il Consiglio di Stato, in secondo grado, ha confermato l’orientamento del Tar, spiegando che “in caso di vincolo paesaggistico sull'area, qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale è soggetto a sanzione demolitoria”.
I giudici hanno aggiunto che tale obbligo deve essere rispettato anche in presenza di un’opera pertinenziale o precaria.
Se, da una parte, la scala può essere considerata una pertinenza, dall’altra è importante considerare le modalità costruttive, l’impatto sul territorio e gli eventuali vincoli presenti nella zona in cui deve essere installata.
Questi elementi potrebbero creare incertezze al momento di decidere la corretta procedura per la costruzione della scala esterna.
La giurisprudenza è intervenuta per spiegare gli aspetti da considerare per evitare contenziosi e sanzioni.
Quando la scala esterna è una pertinenza
Il Tar Lazio, con la sentenza 184/2025, ha chiarito che la scala esterna è una pertinenza se di modesta entità.I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro l’ordine di demolizione emesso da un Comune per la demolizione di una serie di abusi, tra cui la chiusura di una scala.
Il Comune ha contestato che i proprietari dell’immobile hanno presentato una Scia per la realizzazione di una scala a due rampe aperta. Nella realtà, il vano scala è stato chiuso, generando un aumento volumetrico non dichiarato.
Il proprietario ha affermato che, nonostante le tamponature per la chiusura, la scala esterna può essere considerata una pertinenza che, in quanto tale, non crea aumento della volumetria e non necessita del permesso di costruire.
I giudici hanno respinto il ricorso, spiegando che “nelle costruzioni edili, la tamponatura ha funzione di delimitazione e chiusura degli ambienti di un fabbricato. Come tale, dunque, essa - per definizione, praticamente - è idonea a creare volume, perimetrando lo spazio nelle sue tre tipiche dimensioni (lunghezza, larghezza e profondità)”.
Dato che la scala esterna è stata chiusa con murature perimetrali, il Tar ha concluso che è stata creata nuova volumetria, escludendo che l’opera abbia natura pertinenziale o possa essere considerata come un mero volume tecnico.
Installazione di una scala esterna in area vincolata
Un altro aspetto da considerare è l’area in cui si trova l’immobile su cui installare la scala esterna.Il chiarimento, questa volta, è arrivato dal Consiglio di Stato con la sentenza 10506/2024.
Il caso è iniziato quando un comune della Campania ha ordinato la rimozione di una scala esterna in ferro a due rampanti, con andamento a L , per l’accesso al lastrico solare di un’abitazione.
Secondo il Comune, la scala esterna avrebbe richiesto il permesso di costruire e rappresenta quindi un abuso edilizio. Il proprietario dell’immobile riteneva invece di aver agito correttamente presentando una Cila.
Il Tar Campania, in primo grado, ha ritenuto che la realizzazione della scala esterna non si qualifica come intervento di nuova costruzione, ma come manutenzione straordinaria. L’area su cui sorge l’immobile, però, è gravata da un vincolo paesaggistico. I giudici del Tar hanno quindi concluso che, prima dell’installazione della scala esterna, sarebbe stata necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.
Il Consiglio di Stato, in secondo grado, ha confermato l’orientamento del Tar, spiegando che “in caso di vincolo paesaggistico sull'area, qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale è soggetto a sanzione demolitoria”.
I giudici hanno aggiunto che tale obbligo deve essere rispettato anche in presenza di un’opera pertinenziale o precaria.