11/02/2025 - Il divieto di frazionamento degli appalti è un principio sempre valido, cui non si può derogare per motivi di urgenza, nemmeno se la scadenza fissata da un bando PNRR comporta il rischio di perdere le risorse stanziate dall’UE.
La spiegazione è arrivata dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con il parere 14 gennaio 2025, diffuso il 6 febbraio scorso.
Divieto frazionamento appalti, il caso
L’Anac si è pronunciata sul progetto di un comune abruzzese per l’ammodernamento di un centro di raccolta comunale e ottimizzazione della raccolta differenziata. Il progetto prevede la fornitura di attrezzature, tra cui contenitori ad accesso controllato, e lavori edili accessori, come il rifacimento delle pavimentazioni, l’ampliamento del centro di raccolta, la creazione di una nuova viabilità.
Il progetto è finanziato con i fondi PNRR e il Comune deve bandire la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori e delle forniture.
L’importo dell’appalto supera le soglie comunitarie, quindi il Comune dovrebbe bandire una gara secondo le procedure ordinarie.
Dato che le tempistiche imposte dal PNRR sono strette, per evitare di perdere i finanziamenti, il Comune ha frazionato l’appalto in 5 distinte procedure negoziate per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea.
Divieto di frazionamento appalto, la spiegazione
L’Anac ha spiegato che il vincolo temporale per individuare chi realizza un progetto PNRR non può giustificare il frazionamento dell’appalto.
Secondo l’Anac, il frazionamento operato dal Comune “è una violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, stante l’assenza di ragioni oggettive a giustificazione di una sua deroga”.
La deroga al divieto di frazionamento artificioso, spiega Anac, non può essere giustificata dalla necessità di garantire il rispetto dei milestone previsti nel cronoprogramma procedurale o l’attivazione tardiva dell’utenza REGIS da parte del MEF.
Anac ha precisato che l’attivazione del REGIS non garantisce la certezza sull’erogazione del finanziamento’, che è invece assicurata dal Decreto dipartimentale
MASE di concessione dei contributi nonché dal rispetto da parte della stazione appaltante delle specifiche condizioni previste nell’avviso.
Anac ha aggiunto che “l’urgenza costituisce il presupposto per la riduzione dei termini nelle procedure ordinarie, per il ricorso alla procedura negoziata, per l’avvio anticipato dell’esecuzione contrattuale, ma non per giustificare il mancato rispetto delle specifiche regole che governano il calcolo dell’importo a base di gara ed il conseguente regime giuridico applicabile”.
Anac ha concluso che la deroga al divieto di frazionamento artificioso non è giustificata nemmeno dal rischio di perdita del finanziamento.
L’Anac ha quindi raccomandato la necessità di indire un’unica gara d’appalto da suddividere in lotti.