19/02/2025 - La sospensione della cessione del credito per i bonus edilizi deve essere motivata e non può avvenire automaticamente.
Lo ha affermato di recente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia con la sentenza 44/2025 di venerdì scorso.
Anche se ormai la cessione credito bonus edilizi non è più consentita, la pronuncia interessa tutti coloro che hanno scelto l’opzione nei tempi previsti ma, a causa di quale profilo di rischio rilevato dal Fisco, si sono opposti all’annullamento.
Cessione credito bonus edilizi, il caso
Il caso analizzato dalla Corte di Giustizia Tributaria riguarda una contribuente che, dopo aver realizzato lavori di efficientamento energetico e di consolidamento sismico, ha optato per la cessione del credito a una banca.
La contribuente ha comunicato la cessione all’Agenzia delle Entrate, che il giorno successivo ha sospeso la cessione relativa ai lavori antisismici, confermando invece la quota di cessione riferita agli interventi di efficientamento energetico.
L’Agenzia ha chiesto tutta la documentazione inerente ai lavori antisismici e, dopo averla ricevuta, ha annullato la cessione del credito con un atto contenente gli estremi della normativa sulla cessione del credito, ma non una motivazione circostanziata.
La contribuente ha chiesto spiegazioni all’Agenzia, ma non avendo ricevuto risposta ha presentato ricorso, chiedendo di poter impugnare l’atto con cui l’Agenzia ha annullato la cessione che, a suo avviso, rappresenta un diniego o revoca di agevolazione e avrebbe dovuto contenere una motivazione.
Secondo l’Agenzia, invece, l’atto di annullamento della cessione non ha natura impositiva e per questo non necessita di motivazione.
Le regole per annullare la cessione credito bonus edilizi
Prima di entrare nel merito della decisione, bisogna ricordare che il
Decreto Antifrode, approvato nel 2021, ha introdotto adempimenti e controlli gravanti sui contribuenti che, invece di usufruire direttamente delle detrazioni, optano per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente al bonus.
Nei 5 giorni successivi all’invio della comunicazione della cessione del credito relativa ai bonus edilizi,
l’Agenzia delle Entrate valuta una serie di elementi, come:
- coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Se l’Agenzia individua uno o più profili di rischio, entro 5 giorni comunica la sospensione della comunicazione. Il periodo di sospensione non può essere maggiore di 30 giorni.
Se, dopo le verifiche, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia comunica l’annullamento della comunicazione.
Se, invece, gli elementi di rischio non vengono confermati dai controlli, la cessione è valida e i crediti ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24.
Cessione credito bonus edilizi, lo stop va motivato
Tornando al caso esaminato, la Corte di Giustizia Tributaria ha dato ragione alla contribuente e accolto il suo ricorso.
La Corte ha spiegato che l’atto di annullamento dell’Agenzia delle Entrate si qualifica come un diniego di agevolazione. In quanto tale, l’atto ha natura impositiva e comporta una lesione dei diritti del contribuente.
Per questi motivi, l’atto di annullamento deve contenere una motivazione che spieghi le ragioni della decisione.
Il mancato inserimento della motivazione, hanno concluso i giudici, costituisce una violazione dello Statuto del contribuente.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha annullato l’atto dell’Agenzia, confermando quindi la validità della cessione del credito.