13/02/2025 - La detrazione 75% barriere architettoniche agevola le spese sostenute da persone fisiche e imprese entro il 2025 per la realizzazione di interventi utili a migliorare la mobilità delle persone.
Anche se il bonus è in vigore dal 2022, spesso sorgono dubbi sulle regole da seguire, ad esempio nei condomini, dove più soggetti sostengono le spese.
Il dubbio sulla detrazione 75 barriere architettoniche
Di recente un contribuente ha scritto alla posta di Fisco Oggi per chiedere come calcolare la detrazione 75% barriere architettoniche in un condominio in cui non tutti i condomini sostengono le spese per la realizzazione dell’intervento.
In un condominio di tre piani, infatti, è stato deciso di installare una piattaforma elevatrice nel giroscale interno, per agevolare la mobilità di persone disabili.
Solo 2 condomini su 6 hanno deciso di partecipare alle spese e hanno chiesto se possono usufruire del beneficio fiscale sull’intero importo sostenuto per l’installazione oppure se la detrazione 75% è limitata alla parte di spesa calcolata in proporzione ai propri millesimi di proprietà.
Come funziona la detrazione 75 barriere architettoniche in condominio
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione 75% barriere architettoniche agevola l’installazione di scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici negli edifici esistenti.
Tuttavia, in condominio l’importo su cui calcolare la detrazione 75% barriere architettoniche non è sempre lo stesso. La somma da prendere come riferimento cambia a seconda che nel condominio si installi un impianto che soddisfa le esigenze di tutti o che risponde solo ai bisogni dei condomini con delle disabilità.
L’Agenzia ha ricordato di aver già chiarito, con la risposta 291/2022 e la circolare 7/2021,
cosa accade quando un solo condomino sostiene le spese per l’installazione di un ascensore nel cavedio condominiale. In questo caso, l’ascensore diventa un oggetto di proprietà comune, utilizzabile da tutti i condomini.
Al condomino che sostiene l’intera spesa spetta quindi la detrazione 75% barriere architettoniche, ma solo entro il limite massimo consentito con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base a altre modalità stabilite dall'assemblea dei condomini.
Diverso è il caso dell’installazione di un montascale o di un elevatore. Si tratta di mezzi di ausilio utilizzabili solo dai condomini con disabilità, che gli altri condomini non hanno interesse ad usare.
In questo caso, la detrazione 75% barriere architettoniche spetta interamente al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le spese.
L’Agenzia ha quindi concluso che i due condomini che hanno sostenuto le spese per l’installazione della piattaforma elevatrice possono usufruire del beneficio fiscale sull’intero importo pagato.