
Compensi dei CTU, Consulta: ridurli per le vacazioni successive alla prima è incostituzionale
PROFESSIONE
Compensi dei CTU, Consulta: ridurli per le vacazioni successive alla prima è incostituzionale
Ingegneri e Architetti: è urgente una revisione strutturale delle tariffe che valorizzi le competenze tecniche

12/02/2025 - Un sistema di calcolo dei compensi dei CTU e degli ausiliari del giudice che riduce l’onorario per le vacazioni successive alla prima è incostituzionale.
Lo ha deciso la Consulta con la Sentenza 16/2025 depositata il 10 febbraio, dichiarando la illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2, della Legge 319/1980 “Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria”, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
La vacazione, lo ricordiamo, è l’unità di misura pari a due ore di impegno del professionista che si utilizza per calcolare i compensi dei CTU, i Consulenti Tecnici d’Ufficio. La legge prevede un compenso di 14,68 euro per la prima vacazione e di 8,15 euro per le successive.
La questione - spiega la Corte costituzionale - era stata sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, che aveva censurato la norma perché l’entità “irrisoria” degli attuali onorari darebbe luogo ad un assetto normativo che sacrifica il diritto all’adeguata remunerazione del professionista e lede la garanzia dell’equo processo, non assicurando a tal fine la qualità minima della prestazione dell’ausiliare.
Secondo la Corte, la previsione normativa in oggetto, relativa ai compensi dei CTU, è manifestamente irragionevole, in quanto impone una diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni, peraltro già scarsamente remunerate, in un quadro di ormai sistematica omissione dell’onere di adeguamento periodico dei compensi. Lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive - osserva la Corte - accentua l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il valore della sua prestazione, pur nel legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo.
La Corte ha sottolineato che l’istituto della vacazione in realtà non è più normato, nella nuova disciplina degli onorari a tempo di cui al DPR 115/2002, ormai interamente affidata alla previsione tabellare, insieme a quella degli onorari fissi e variabili.
Il Tribunale ordinario di Firenze aveva censurato anche l’articolo 50, comma 3, del DPR 115/2002 nella parte in cui prevede che le tabelle relative ai compensi dei CTU a tempo individuino il compenso del professionista. Ma la Corte ha dichiarato inammissibile tale questione per irrilevanza nel procedimento principale, rilevando che tale disposizione, pur formalmente in vigore, disciplinerà in concreto la materia solo a seguito dell’adozione del regolamento ministeriale introduttivo del nuovo sistema tabellare, di cui al comma 1 dello stesso articolo 50, adozione non ancora intervenuta.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) accoglie con soddisfazione la sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale della discriminante tariffaria prevista per le vacazioni successive alla prima nell’ambito dei compensi agli ausiliari del giudice.
Tale decisione - sottolinea il CNI - rappresenta un segnale inconfutabile della necessità di una revisione strutturale del sistema tariffario, che non può più essere rinviata se si intende garantire un’equa remunerazione alle professionalità tecniche e assicurare la qualità dell’amministrazione della giustizia.
La “storica pronuncia della Corte evidenzia, con chiarezza, come il sistema attuale, ormai obsoleto e inadeguato rispetto agli standard economici e qualitativi contemporanei, penalizzi non solo il diritto dei professionisti a un compenso dignitoso, ma rischi di compromettere l’efficacia stessa del processo” - si legge nella nota del CNI.
In un contesto in cui le esigenze di una giustizia moderna e competente sono sempre più stringenti, il CNI ritiene imprescindibile che il Legislatore si faccia carico di un intervento di revisione strutturale dei compensi dei CTU, volto a valorizzare il contributo tecnico degli ingegneri e degli altri ausiliari del giudice.
“Questa sentenza - commenta il Presidente del CNI, Angelo Domenico Perrini - rappresenta un importante riconoscimento della necessità di rinnovare un sistema che, da troppo tempo, penalizza la professionalità tecnica con compensi inadeguati e sproporzionati. È il momento di agire, per rafforzare il ruolo degli ingegneri nel processo e per contribuire attivamente all’efficienza del sistema giudiziario”.
La Consigliera del CNI con delega all’Ingegneria forense, Carla Cappiello, ha sottolineato che “la decisione della Corte Costituzionale rappresenta un punto di svolta fondamentale. Abbiamo osservato con preoccupazione come l’inerzia nell’aggiornamento delle tariffe abbia progressivamente minato la qualità delle prestazioni tecniche, mettendo a rischio la competitività e l’impegno degli ingegneri forensi”.
“La decisione della Corte Costituzionale non solo evidenzia le lacune di un modello superato, ma sprona con forza a intraprendere con urgenza un percorso di revisione strutturale delle tariffe, al fine di garantire una remunerazione che rifletta realmente l’impegno e la qualità del lavoro svolto dai nostri iscritti e metta in linea il sistema tariffario con i mutamenti economici e le esigenze di un processo equo e moderno” - ha concluso Cappiello.
Secondo l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia, l’importo fermo a 14,68 euro è anacronistico. “Come si può pretendere di avere le prestazioni di un ‘consulente esperto’, chiedendo esperienze pluriennale e alta formazione, e al contempo remunerarlo 7,34 euro l’ora? Si continua a NON voler risolvere la problematica, si ragiona su prima e seconda vacazione distogliendo l’attenzione dalla necessità di adeguare tali importi”.
“Un’attività di intelletto richiede uno studio e un’esperienza che supera il solo aspetto temporale. La qualità di una prestazione non è riconducibile al solo tempo dedicato ma deriva dalla formazione e dall’esperienza che ogni professionista costruisce ampliando e approfondendo le proprie conoscenze”.
L’Ordine degli APPC di Roma ribadisce “la necessità di una revisione organica delle tariffe dei CTU e ritiene indecoroso che ancora oggi, pur avendo istituito il 4 dicembre 2023 una Commissione dedita anche a questi argomenti, si stia discutendo in aula di Tribunale di applicare un importo palesemente irrisorio piuttosto che affrontare compiutamente la problematica”.
Lo ha deciso la Consulta con la Sentenza 16/2025 depositata il 10 febbraio, dichiarando la illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2, della Legge 319/1980 “Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria”, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
La vacazione, lo ricordiamo, è l’unità di misura pari a due ore di impegno del professionista che si utilizza per calcolare i compensi dei CTU, i Consulenti Tecnici d’Ufficio. La legge prevede un compenso di 14,68 euro per la prima vacazione e di 8,15 euro per le successive.
La questione - spiega la Corte costituzionale - era stata sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, che aveva censurato la norma perché l’entità “irrisoria” degli attuali onorari darebbe luogo ad un assetto normativo che sacrifica il diritto all’adeguata remunerazione del professionista e lede la garanzia dell’equo processo, non assicurando a tal fine la qualità minima della prestazione dell’ausiliare.
Secondo la Corte, la previsione normativa in oggetto, relativa ai compensi dei CTU, è manifestamente irragionevole, in quanto impone una diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni, peraltro già scarsamente remunerate, in un quadro di ormai sistematica omissione dell’onere di adeguamento periodico dei compensi. Lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive - osserva la Corte - accentua l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il valore della sua prestazione, pur nel legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo.
La Corte ha sottolineato che l’istituto della vacazione in realtà non è più normato, nella nuova disciplina degli onorari a tempo di cui al DPR 115/2002, ormai interamente affidata alla previsione tabellare, insieme a quella degli onorari fissi e variabili.
Il Tribunale ordinario di Firenze aveva censurato anche l’articolo 50, comma 3, del DPR 115/2002 nella parte in cui prevede che le tabelle relative ai compensi dei CTU a tempo individuino il compenso del professionista. Ma la Corte ha dichiarato inammissibile tale questione per irrilevanza nel procedimento principale, rilevando che tale disposizione, pur formalmente in vigore, disciplinerà in concreto la materia solo a seguito dell’adozione del regolamento ministeriale introduttivo del nuovo sistema tabellare, di cui al comma 1 dello stesso articolo 50, adozione non ancora intervenuta.
Consiglio Nazionale Ingegneri: urgente la revisione dei compensi dei CTU
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) accoglie con soddisfazione la sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale della discriminante tariffaria prevista per le vacazioni successive alla prima nell’ambito dei compensi agli ausiliari del giudice.Tale decisione - sottolinea il CNI - rappresenta un segnale inconfutabile della necessità di una revisione strutturale del sistema tariffario, che non può più essere rinviata se si intende garantire un’equa remunerazione alle professionalità tecniche e assicurare la qualità dell’amministrazione della giustizia.
La “storica pronuncia della Corte evidenzia, con chiarezza, come il sistema attuale, ormai obsoleto e inadeguato rispetto agli standard economici e qualitativi contemporanei, penalizzi non solo il diritto dei professionisti a un compenso dignitoso, ma rischi di compromettere l’efficacia stessa del processo” - si legge nella nota del CNI.
In un contesto in cui le esigenze di una giustizia moderna e competente sono sempre più stringenti, il CNI ritiene imprescindibile che il Legislatore si faccia carico di un intervento di revisione strutturale dei compensi dei CTU, volto a valorizzare il contributo tecnico degli ingegneri e degli altri ausiliari del giudice.
“Questa sentenza - commenta il Presidente del CNI, Angelo Domenico Perrini - rappresenta un importante riconoscimento della necessità di rinnovare un sistema che, da troppo tempo, penalizza la professionalità tecnica con compensi inadeguati e sproporzionati. È il momento di agire, per rafforzare il ruolo degli ingegneri nel processo e per contribuire attivamente all’efficienza del sistema giudiziario”.
La Consigliera del CNI con delega all’Ingegneria forense, Carla Cappiello, ha sottolineato che “la decisione della Corte Costituzionale rappresenta un punto di svolta fondamentale. Abbiamo osservato con preoccupazione come l’inerzia nell’aggiornamento delle tariffe abbia progressivamente minato la qualità delle prestazioni tecniche, mettendo a rischio la competitività e l’impegno degli ingegneri forensi”.
“La decisione della Corte Costituzionale non solo evidenzia le lacune di un modello superato, ma sprona con forza a intraprendere con urgenza un percorso di revisione strutturale delle tariffe, al fine di garantire una remunerazione che rifletta realmente l’impegno e la qualità del lavoro svolto dai nostri iscritti e metta in linea il sistema tariffario con i mutamenti economici e le esigenze di un processo equo e moderno” - ha concluso Cappiello.
Architetti Roma: ‘importi irrisori, necessaria revisione delle tariffe dei CTU’
Secondo l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia, l’importo fermo a 14,68 euro è anacronistico. “Come si può pretendere di avere le prestazioni di un ‘consulente esperto’, chiedendo esperienze pluriennale e alta formazione, e al contempo remunerarlo 7,34 euro l’ora? Si continua a NON voler risolvere la problematica, si ragiona su prima e seconda vacazione distogliendo l’attenzione dalla necessità di adeguare tali importi”.“Un’attività di intelletto richiede uno studio e un’esperienza che supera il solo aspetto temporale. La qualità di una prestazione non è riconducibile al solo tempo dedicato ma deriva dalla formazione e dall’esperienza che ogni professionista costruisce ampliando e approfondendo le proprie conoscenze”.
L’Ordine degli APPC di Roma ribadisce “la necessità di una revisione organica delle tariffe dei CTU e ritiene indecoroso che ancora oggi, pur avendo istituito il 4 dicembre 2023 una Commissione dedita anche a questi argomenti, si stia discutendo in aula di Tribunale di applicare un importo palesemente irrisorio piuttosto che affrontare compiutamente la problematica”.