Appalti, le linee guida Anac non sono più vincolanti
20/03/2025 - Le linee guida Anac non sono più vincolanti. Lo ha affermato il Tar Campania con la sentenza 529/2025.
Discrezionalità della Stazione Appaltante e linee guida Anac, il caso
I giudici si sono pronunciati sul ricorso proposto da un’impresa arrivata terza in graduatoria in una gara per l’affidamento di un appalto di lavori.
Il bando prevedeva l’affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, secondo l’impresa terza classificata, la Stazione Appaltante non ha compiuto delle valutazioni corrette perché contrastanti con le linee guida Anac.
Nello specifico, l’impresa fa riferimento alle Linee guida n.2 dell’Anac sul corretto utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le linee guida Anac, lo ricordiamo, sono state predisposte per attuare il Codice Appalti del 2016, che prevedeva un “agile” sistema di soft law.
Tale sistema nella realtà non si è rivelato agile, ma ha dato origine a dubbi e contenziosi. Il Codice Appalti del 2016 è stato poi soppiantato da quello approvato nel 2023, ulteriormente modificato dal Correttivo a fine 2024.
La normativa sugli appalti attualmente in vigore non ha previsto che l’Anac possa redigere delle linee guida attuative, ma non ha neanche abrogato le linee guida Anac esistenti.
Qual è quindi il riferimento normativo da prendere in considerazione?
Linee guida Anac non vincolanti
Il Tar Campania, con la sentenza 529/2025, è partito proprio dal presupposto che il Codice Appalti attualmente in vigore ha “espunto il potere di Anac di emanare linee guida attuative del codice e altri strumenti di regolazione flessibile”.
Secondo i giudici, anche se le linee guida Anac sono ancora in vigore, esse non sono vincolanti e la Stazione Appaltante ha ampia discrezionalità nella scelta delle formule matematiche in base alle quali valutare l’offerta economica.
I giudici hanno quindi respinto il ricorso e confermato l’aggiudicazione.