21/03/2025 - Si può ottenere il condono con silenzio assenso? Questo dubbio ha riempito le aule dei tribunali, contrapponendo i soggetti che hanno presentato una pratica di condono edilizio, dopo aver commesso un abuso, e le Pubbliche Amministrazioni che non riescono a gestire le richieste in modo tempestivo.
La risposta alla domanda non è univoca perché bisogna prendere in considerazione diversi aspetti.
Il dubbio sul condono con silenzio assenso
Il caso arrivato al Tar Palermo è iniziato quasi quarant’anni fa, precisamente nel 1986, quando il proprietario di un magazzino, destinato ad attività commerciale, presenta l’istanza di condono edilizio.
Il magazzino è stato realizzato nel 1981 e il proprietario intende sfruttare il secondo condono edilizio (Legge 47/1985).
Il tempo passa e il proprietario, nel 2008, presenta una perizia giurata, ma nel 2009 il Comune comunica il rigetto della pratica di condono, spiegando che l’area è classificata come fascia costiera e a vincolo paesaggistico da prima che il manufatto fosse costruito.
Nel frattempo, il proprietario ottiene il nulla osta paesaggistico e nel 2021 presenta un’altra perizia giurata, ma il Comune conferma il diniego.
Il proprietario presenta quindi ricorso, sostenendo che la nuova perizia giurata attesta la presenza di tutti i requisiti utili ad ottenere il condono, di cui il Comune dovrebbe prendere atto, ma soprattutto afferma che il condono si è formato per silenzio assenso.
Condono con silenzio assenso, le regole
I giudici del Tar Sicilia, con la
sentenza 573/2025, hanno accolto il ricorso.
Il Tar ha illustrato che, in base all’articolo 28 della Legge Regionale 16/2016, si forma il condono con silenzio assenso se il Comune non emette un provvedimento di diniego o di accoglimento della pratica trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia giurata che assevera la presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti utili ad ottenere il condono edilizio.
I giudici hanno aggiunto che non è invece possibile ottenere il condono con silenzio assenso per gli abusi sugli immobili vincolati.
Il Tar ha inoltre spiegato che la destinazione urbanistica dell'area non può impedire il condono edilizio di un abuso.
L’unico ostacolo, ha sottolineato il Tar, può essere la presenza del vincolo paesaggistico, ma solo se manca il parere favorevole della Soprintendenza.
Dato che la Soprintendenza ha rilasciato il nulla osta e che sono abbondantemente trascorsi i 90 giorni dal deposito della perizia giurata, il Tar Sicilia ha concluso che si è formato il condono con silenzio assenso e ha annullato l’atto di diniego del Comune.