
Progettare gratis, per la Cassazione si può fare
NORMATIVA
Progettare gratis, per la Cassazione si può fare
Chiuso il caso Catanzaro iniziato nel 2016: cancellata la sanzione all’architetto che aveva accettato di redigere senza compenso il piano strutturale

24/03/2025 - Gli incarichi gratuiti sono legittimi. Se, da una parte, la Pubblica Amministrazione può bandire una gara senza prevedere un compenso per il progettista, dall’altra parte il professionista che accetta l’incarico gratuito non viola il Codice deontologico.
Si è definitivamente chiuso, dopo circa 9 anni, il caso iniziato nel Comune di Catanzaro, che nel 2016 aveva bandito una gara per la redazione di un piano strutturale, prevedendo un rimborso spese di 250mila euro e un compenso di 1 euro.
Nel 2017, il Consiglio di Stato chiuse il contenzioso dando ragione al Comune di Catanzaro. Secondo i giudici, i professionisti potevano accettare incarichi gratuiti perché l’obbligo di stipulare contratti a titolo oneroso, previsto dal Codice Appalti all’epoca vigente (D.lgs. 50/2016), non significava che dovesse esserci obbligatoriamente un compenso. La componente economica poteva infatti essere sostituita dal ritorno di immagine e dalle opportunità future che sarebbero derivate dalla redazione del piano strutturale.
Casi analoghi si sono verificati anche successivamente e sono stati sempre risolti affermando la legittimità degli incarichi a titolo gratuito.
L’architetto che aveva accettato l’incarico a titolo gratuito ha dovuto infatti affrontare un procedimento disciplinare da parte del suo Ordine.
Il Consiglio di Disciplina ha ricordato all’architetto che l’accettazione di incarichi gratuiti è consentita solo in casi eccezionali, ad esempio in presenza di ragioni di particolare valore etico sociale o di benevolenza o in occasione di calamità naturali di particolare gravità.
Al contrario, secondo il Consiglio di Disciplina, la rinuncia al proprio compenso falsa la scelta economica della PA, gli equilibri di mercato e preclude opportunità professionali a chi più dignitosamente non ha ritenuto di prestarsi a svolgere un incarico gratuitamente.
Il Consiglio di Disciplina ha sanzionato l’architetto con la sospensione per un periodo di 60 giorni. L’architetto ha presentato ricorso e il caso è arrivato in Cassazione.
Con la sentenza 7431/2025, la Cassazione ha spiegato che l’accettazione degli incarichi gratuiti non comporta automaticamente la violazione del Codice deontologico. I giudici hanno infatti condiviso le conclusioni del Consiglio di Stato, affermando che, a fronte di un evidente vantaggio di ritorno di immagine, il progettista può legittimamente rinunciare al proprio compenso.
La Cassazione ha quindi annullato la sanzione a carico dell’architetto.
Nel 2023 sono stati approvati sia il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) sia la legge sull’equo compenso (L.49/2023). Il Codice Appalti stabilisce che gli incarichi gratuiti sono consentiti solo in casi eccezionali, mentre la legge sull’equo compenso fissa i metodi per il calcolo di un compenso commisurato alle prestazioni svolte.
Le due norme sono sembrate tra loro discordanti. Fin dallo scorso anno, l’Autorità nazionale anticorruzione ha affermato che l’equo compenso non si applica alle gare di progettazione perché contrario alla concorrenza.
Con l’approvazione del Correttivo del Codice Appalti è stato chiarito definitivamente che l’equo compenso non si applica alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, per le quali è stata definita una disciplina ad-hoc.
Secondo la disciplina attualmente vigente, nelle gare di progettazione di importo inferiore a 140mila euro, affidate direttamente anche senza consultazione di altri operatori, l’Amministrazione può ridurre i corrispettivi fino al 20%. È quindi garantito un minimo dell’80% del corrispettivo previsto.
Nei contratti di importo superiore a 140mila euro, le Stazioni Appaltanti bandiscono le gare e i corrispettivi posti a base di gara sono calcolati secondo il Decreto Parametri. Una volta ricevute le offerte, le Stazioni Appaltanti aggiudicano gli incarichi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: per il 65% dell’importo posto a base di gara, l’elemento relativo al prezzo è fisso, quindi i professionisti possono competere in termini di qualità, mentre per il restante 35% i concorrenti possono offrire un ribasso.
Dall’interpretazione letterale delle norme sembra quindi che le PA non possano più bandire gare per l’affidamento di incarichi gratuiti. A meno che, se dovesse verificarsi un nuovo caso, la giurisprudenza riesca a dimostrare che, anche con le regole vigenti, il compenso economico può essere sostituito dall’esperienza, dalla notorietà o dall’arricchimento del curriculum.
Si è definitivamente chiuso, dopo circa 9 anni, il caso iniziato nel Comune di Catanzaro, che nel 2016 aveva bandito una gara per la redazione di un piano strutturale, prevedendo un rimborso spese di 250mila euro e un compenso di 1 euro.
Incarichi gratuiti, il caso Catanzaro
Quando il Comune di Catanzaro bandì la gara, fu immediatamente bersagliato da una serie di critiche e dalle azioni legali intraprese dagli ordini professionali, che consideravano scandalosa la prassi di affidare gli incarichi gratuiti o dietro un compenso simbolico.Nel 2017, il Consiglio di Stato chiuse il contenzioso dando ragione al Comune di Catanzaro. Secondo i giudici, i professionisti potevano accettare incarichi gratuiti perché l’obbligo di stipulare contratti a titolo oneroso, previsto dal Codice Appalti all’epoca vigente (D.lgs. 50/2016), non significava che dovesse esserci obbligatoriamente un compenso. La componente economica poteva infatti essere sostituita dal ritorno di immagine e dalle opportunità future che sarebbero derivate dalla redazione del piano strutturale.
Casi analoghi si sono verificati anche successivamente e sono stati sempre risolti affermando la legittimità degli incarichi a titolo gratuito.
Perché la Cassazione si è espressa sugli incarichi gratuiti
La sentenza del Consiglio di stato del 2017 non ha chiuso il caso Catanzaro sugli incarichi gratuiti.L’architetto che aveva accettato l’incarico a titolo gratuito ha dovuto infatti affrontare un procedimento disciplinare da parte del suo Ordine.
Il Consiglio di Disciplina ha ricordato all’architetto che l’accettazione di incarichi gratuiti è consentita solo in casi eccezionali, ad esempio in presenza di ragioni di particolare valore etico sociale o di benevolenza o in occasione di calamità naturali di particolare gravità.
Al contrario, secondo il Consiglio di Disciplina, la rinuncia al proprio compenso falsa la scelta economica della PA, gli equilibri di mercato e preclude opportunità professionali a chi più dignitosamente non ha ritenuto di prestarsi a svolgere un incarico gratuitamente.
Il Consiglio di Disciplina ha sanzionato l’architetto con la sospensione per un periodo di 60 giorni. L’architetto ha presentato ricorso e il caso è arrivato in Cassazione.
Con la sentenza 7431/2025, la Cassazione ha spiegato che l’accettazione degli incarichi gratuiti non comporta automaticamente la violazione del Codice deontologico. I giudici hanno infatti condiviso le conclusioni del Consiglio di Stato, affermando che, a fronte di un evidente vantaggio di ritorno di immagine, il progettista può legittimamente rinunciare al proprio compenso.
La Cassazione ha quindi annullato la sanzione a carico dell’architetto.
Incarichi gratuiti, equo compenso e Codice Appalti
Per contestualizzare meglio l’eventualità cha la PA possa affidare incarichi a titolo gratuito, bisogna considerare l’evoluzione normativa degli ultimi anni.Nel 2023 sono stati approvati sia il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) sia la legge sull’equo compenso (L.49/2023). Il Codice Appalti stabilisce che gli incarichi gratuiti sono consentiti solo in casi eccezionali, mentre la legge sull’equo compenso fissa i metodi per il calcolo di un compenso commisurato alle prestazioni svolte.
Le due norme sono sembrate tra loro discordanti. Fin dallo scorso anno, l’Autorità nazionale anticorruzione ha affermato che l’equo compenso non si applica alle gare di progettazione perché contrario alla concorrenza.
Con l’approvazione del Correttivo del Codice Appalti è stato chiarito definitivamente che l’equo compenso non si applica alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, per le quali è stata definita una disciplina ad-hoc.
Secondo la disciplina attualmente vigente, nelle gare di progettazione di importo inferiore a 140mila euro, affidate direttamente anche senza consultazione di altri operatori, l’Amministrazione può ridurre i corrispettivi fino al 20%. È quindi garantito un minimo dell’80% del corrispettivo previsto.
Nei contratti di importo superiore a 140mila euro, le Stazioni Appaltanti bandiscono le gare e i corrispettivi posti a base di gara sono calcolati secondo il Decreto Parametri. Una volta ricevute le offerte, le Stazioni Appaltanti aggiudicano gli incarichi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: per il 65% dell’importo posto a base di gara, l’elemento relativo al prezzo è fisso, quindi i professionisti possono competere in termini di qualità, mentre per il restante 35% i concorrenti possono offrire un ribasso.
Dall’interpretazione letterale delle norme sembra quindi che le PA non possano più bandire gare per l’affidamento di incarichi gratuiti. A meno che, se dovesse verificarsi un nuovo caso, la giurisprudenza riesca a dimostrare che, anche con le regole vigenti, il compenso economico può essere sostituito dall’esperienza, dalla notorietà o dall’arricchimento del curriculum.