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Chi può opporsi allo scarto della cessione del credito

Chi può opporsi allo scarto della cessione del credito

La Corte di Giustizia Tributaria chiarisce se la contestazione compete solo al contribuente che comunica la cessione o anche all’impresa che vorrebbe acquistare il credito

Scarto comunicazione cessione credito - Foto: anupapjaichumnan 123RF.com
Scarto comunicazione cessione credito - Foto: anupapjaichumnan 123RF.com
di Paola Mammarella
19/03/2025 - Con lo scarto comunicazione cessione credito, l’Agenzia delle Entrate rifiuta la cessione del credito corrispondente ad un bonus edilizio a causa di irregolarità riscontrate dal sistema informatico.
 
Lo scarto della comunicazione di cessione credito crea difficoltà sia al contribuente, beneficiario della detrazione, che invia la comunicazione, sia all’impresa che, dopo aver praticato lo sconto in fattura, ha intenzione di acquistare quel credito di imposta.
 
Con una recente pronuncia, la Corte di Giustizia Tributaria di Trento ha spiegato chi può opporsi allo scarto della comunicazione.
 

Scarto comunicazione cessione credito, il caso

Il caso è iniziato quando l’Agenzia delle Entrate comunica lo scarto della comunicazione di cessione del credito inviata da un contribuente.
 
L’impresa che ha praticato lo sconto in fattura, ed intende recuperarlo acquistando il credito di imposta corrispondente, presenta ricorso, sostenendo che l’Agenzia avrebbe dovuto motivare lo scarto della comunicazione di cessione del credito.
 
L’Agenzia ritiene invece che l’impresa non può presentare ricorso e che lo scarto della comunicazione di cessione del credito non fa venir meno il diritto al bonus fiscale per il contribuente, di ottenere, che può usufruirne direttamente sotto forma di detrazione fiscale.
 

Chi può opporsi allo scarto comunicazione cessione credito

La Corte di Giustizia Tributaria di Trento, con la sentenza 76/2025, ha spiegato in primo luogo che l’impresa, in qualità di potenziale cessionaria e acquirente del credito di imposta può presentare ricorso contro lo scarto della comunicazione di cessione del credito perché “munita di un preciso interesse”.
 
 
I giudici hanno aggiunto che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto motivare la scelta di scartare la comunicazione di cessione del credito. Secondo i giudici, infatti, è ininfluente che lo scarto derivi da un meccanismo automatico del software utilizzato per comunicare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
 
Anche gli esiti delle elaborazioni elettroniche, si legge nella sentenza, devono rispettare l’obbligo di motivazione.
 
Nel caso specifico, dopo una serie di accertamenti, i giudici hanno rilevato che il contribuente non avrebbe avuto diritto alla detrazione dal momento che aveva tenuto una condotta fraudolenta.
 
I giudici hanno tuttavia precisato che tali considerazioni devono essere espresse in un formale atto di diniego del beneficio fiscale, ma non possono essere demandate ad una procedura automatica di scarto della comunicazione di cessione del credito.
 
La Corte di Giustizia Tributaria di Trento ha quindi accolto il ricorso dell’impresa e imposto all’Agenzia di adottare al più presto l’atto di diniego del bonus fiscale.
 
A prescindere dall’esito del contenzioso, dalla pronuncia emergono due princìpi utili per dirimere altre analoghe controversie:
 
- l’impresa, in qualità di cessionaria, e non solo il contribuente cedente, può impugnare lo scarto della comunicazione di cessione del credito;
- lo scarto della comunicazione di cessione del credito deve essere sempre motivato.
 

Obbligo di motivare lo scarto comunicazione cessione credito

Sull’obbligo di motivare lo scarto della comunicazione di cessione del credito si è espressa anche la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia.
 
La Corte ha spiegato che l’atto di annullamento dell’Agenzia delle Entrate si qualifica come un diniego di agevolazione, che comporta una lesione dei diritti del contribuente.
 
Per questi motivi, l’atto di annullamento deve contenere una motivazione che spieghi le ragioni della decisione e il mancato inserimento della motivazione costituisce una violazione dello Statuto del contribuente.
 
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