20/03/2025 - Il ribasso nelle gare di progettazione è uno dei dubbi che da sempre contrappone i sostenitori della concorrenza a quelli che pretendono il diritto all’equo compenso.
Di recente l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) si è espressa su un caso di ribasso in una gara di progettazione, fornendo un parere di precontenzioso.
Il caso del ribasso gare progettazione
L’Anac ha esaminato una gara per l’affidamento del servizio di ingegneria per la redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento in fase di esecuzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione e restauro di un edificio.
Il vincitore ha proposto un ribasso del 100% sull’importo a base d’asta per spese e oneri accessori, ma il secondo classificato ha lamentato che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto escludere l’offerta del vincitore.
A detta del secondo classificato, le offerte pari a zero impedirebbero di applicare la formula matematica di proporzionalità inversa prevista dal disciplinare per la valutazione dell’offerta economica.
La formula presente nel bando, ha spiegato il secondo classificato, comporta che ciascuna offerta debba essere posta in relazione inversamente proporzionale all’offerta migliore e pertanto, nel caso in cui quest’ultima sia pari a zero e tale valore costituisca quindi il dividendo, qualsiasi relazione con le altre offerte darebbe un risultato pari a zero.
Quando è consentito il ribasso gare progettazione
L’Anac, con il parere di precontenzioso 77/2025, ha spiegato che il ribasso proposto nella gara di progettazione dal vincitore riguarda esclusivamente le spese e gli oneri accessori, quindi non è corretto affermare che l’aggiudicatario ha presentato un’offerta pari a zero.
L’Anac ha ricordato che la possibilità di presentare ribassi del 100% sulle voci di spese e oneri accessori è sempre consentita dalla giurisprudenza, mentre in sede di verifica dell’anomalia bisogna verificare che l’offerta, nonostante il ribasso, sia sostenibile e conforme al principio dell’equo compenso.
In merito all’equo compenso, ricordiamo che si tratta della disciplina appositamente introdotta dal Correttivo del Codice Appalti per le gare di progettazione e non delle norme contenute nella Legge 49/2023.
Sulla base di questi presupposti, e visto che il bando non vieta l’accoglimento delle offerte con un ribasso del 100% delle spese e degli oneri accessori, l’Anac ha ritenuto legittima l’aggiudicazione.
Ribasso gare progettazione, il nodo dell’equo compenso
Ricordiamo che la possibilità di offrire un ribasso nelle gare di progettazione ha creato diverse incertezze, anche in riferimento alle variazioni nella disciplina dell’equo compenso.
L’Anac, già dallo scorso anno, ha affermato che l’
equo compenso non si applica alle gare di progettazione perché contrario alla concorrenza.
Con l’approvazione del Correttivo del Codice Appalti è stato chiarito definitivamente che l’equo compenso non si applica alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, per i quali è stata
definita una disciplina ad-hoc.
Il divieto di applicare l’equo compenso (Legge 49/2023) alle gare di progettazione
è stato accolto positivamente dal Consiglio di Stato, chiamato a fornire un parere sul Correttivo.
A prescindere dai cambiamenti della normativa, in molti casi i professionisti hanno chiesto se il diritto a un compenso congruo si può coniugare con i ribassi sulle spese e gli oneri accessori.
La giurisprudenza ha sempre dato risposta affermativa, spiegando che è consentito l’azzeramento della voce relativa alle spese senza pregiudicare il diritto del professionista a ricevere un compenso proporzionato alla sua attività.