18/04/2025 - Le clausole territoriali in un appalto tendono a prediligere i professionisti o le imprese che operano in un determinato territorio.
In molti casi, le Stazioni Appaltanti che hanno inserito clausole di territorialità negli appalti sono state bacchettate perché considerate colpevoli di aver introdotto limiti alla concorrenza.
In realtà, ci sono dei casi in cui le clausole territoriali sono consentite, ma bisogna rispettare una serie di limiti e condizioni.
Sull’argomento è di recente tornato il Tar Campania.
Il dubbio sulle clausole territoriali in una procedura di gara
Il caso, su cui si sono pronunciati i giudici, è iniziato quando una Pubblica Amministrazione bandisce una gara per l’affidamento di un servizio di manutenzione, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso.
Nella fase di valutazione delle offerte, l’Amministrazione preferisce quelle presentate da imprese che hanno la sede operativa nel territorio della sua Provincia.
L’impresa esclusa presenta quindi ricorso sostenendo che, avvantaggiando le imprese della stessa provincia, la PA ha violato il principio di concorrenza, in base al quale dovrebbe essere agevolata la massima partecipazione di tutti gli operatori.
L’impresa esclusa spiega di aver partecipato alla gara dal momento che il bando non prevedeva nessun limite di territorialità e lamenta che non si sarebbe aspettata di subire una discriminazione in sede di valutazione dell’offerta.
L’impresa ha quindi chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione.
Quando le clausole territoriali sono consentite
I giudici del Tar Campania, con la
sentenza 2957/2025, spiegano in che misura la clausola territoriale può essere consentita in una procedura di gara.
Il Tar spiega che la clausola di territorialità è illegittima se posta come requisito di partecipazione, poerchè impatta sulla par condicio tra i concorrenti.
Al contrario, sottolinea il Tar, può essere legittima la clausola territoriale posta come requisito di esecuzione del contratto o per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
In generale, aggiunge il Tar, il criterio di collegamento con il territorio non è sempre irragionevole, ma la valutazione sulla compatibilità delle clausole territoriali con i princìpi di concorrenza e parità di trattamento deve essere condotta caso per caso.
Per effettuare una valutazione corretta, spiega il Tar, bisogna considerare le caratteristiche della prestazione oggetto di gara.
Tornando al caso concreto, i giudici hanno giudicato illegittima l’esclusione dell’impresa che non aveva la sede operativa nel territorio della stessa provincia della PA.
Clausole territoriali solo se criteri premiali
Sui dubbi generati dall’introduzione delle clausole territoriali negli appalti si è pronunciata più volte anche l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac).
Con la recente delibera 130/2025, pubblicata all’inizio di aprile, l’Anac ha ribadito che la clausola territoriale è legittima se non costituisce requisito di partecipazione alla gara, ma criterio premiale di valutazione dell’offerta.
L’anno scorso, l’Anac ha
censurato la condotta di un Comune lombardo che aveva utilizzato il criterio territoriale per invitare le imprese ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, violando i principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza.