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Chi vende l’immobile ristrutturato può detrarre le rate residue?

Chi vende l’immobile ristrutturato può detrarre le rate residue?

L’Agenzia ribadisce le regole per mantenere il bonus, che di default verrebbe trasferito all’acquirente

Mantenere detrazioni fiscali dopo vendita immobile - Foto: armmypicca 123RF.com
Mantenere detrazioni fiscali dopo vendita immobile - Foto: armmypicca 123RF.com
di Paola Mammarella
16/04/2025 - Si possono mantenere le detrazioni fiscali dopo vendita immobile? Il tema continua a destare incertezze nonostante le norme sui bonus edilizi siano in vigore da diversi anni.
 
Ultimamente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per spiegare al titolare del bonus ristrutturazioni, che ha sostenuto le spese per la riqualificazione del suo immobile, come mantenere le detrazioni fiscali dopo la vendita dell’immobile ristrutturato.
 

Mantenere detrazioni fiscali dopo vendita immobile, il dubbio

Un contribuente si è rivolto alla posta di Fisco Oggi spiegando di dover vendere un appartamento sul quale ha effettuato lavori di ristrutturazione e non ha ancora utilizzato tutte le detrazioni ad essi correlate.
 
Il contribuente ha quindi chiesto se è possibile, in sede di rogito, mantenere le rate residue della detrazione fiscale dopo la vendita.  
 
 

Come mantenere le detrazioni fiscali dopo la vendita dell’immobile ristrutturato

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, in base all’articolo 16-bis, comma 8, del Testo unico sulle imposte sui redditi (DPR 917/1986), in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti. 
 
Questo significa che il bonus ristrutturazione, così come gli altri bonus edilizi, viene trasferito automaticamente all’acquirente e che se il venditore vuole mantenere la detrazione fiscale dopo la vendita dell’immobile, deve accordarsi espressamente con l’acquirente.
 
L’Agenzia ha ricordato di aver già spiegato, con la circolare 7/2021, che non è strettamente necessario che l’accordo sia riportato nell’atto di trasferimento dell’immobile, ma è sufficiente anche una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale sottoscritta da entrambe le parti contraenti, dalla quale emerga che l’accordo esisteva sin dalla data del rogito.
 
Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, ha concluso il Fisco, deve essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato.
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