
FER 2 per le rinnovabili innovative, in arrivo modifiche al Decreto
Chi rinuncia al bonus per partecipare ad una nuova asta non potrà ottenere un incentivo più alto di quello che gli è già stato assegnato. E le Regioni chiedono altre modifiche

La Conferenza Unificata, nella seduta di ieri, ha dato il suo via libera al Decreto di modifica del FER 2, con delle raccomandazioni: ha chiesto di aggiornare la tariffa incentivante del 2021 per gli impianti agricoli a biogas fino a 300 kW, ritenuta oggi non più sostenibile e ha invitato a valorizzare maggiormente gli impianti medio-piccoli esistenti attraverso interventi di riconversione tecnologica, anche oltre il solo biometano.
Decreto FER 2, cosa prevede
Il Decreto FER 2 - pubblicato ad agosto 2024 - contiene misure di incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio.Si tratta di impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina.
Gli incentivi hanno l’obiettivo di stimolare la competitività di tali impianti e di consentire ad essi di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.
Decreto FER 2, le modifiche
Il Decreto di modifica del FER 2, al quale la Conferenza Unificata ha dato ieri il via libera, interviene sugli articoli 7 e 14.La modifica al comma 4 dell’articolo 7 introduce un meccanismo disincentivante per le rinunce strategiche alla posizione utile in graduatoria: chi rinuncia per accedere a una successiva procedura d’asta non potrà beneficiare di un corrispettivo superiore a quello precedentemente assegnato, ridotto del 5%.
L’obiettivo è evitare che gli operatori ritardino la realizzazione degli impianti confidando in aggiornamenti tariffari più favorevoli, come previsto dalla clausola di salvaguardia dell’articolo 13;
Prima della modifica il comma 4 prevedeva che la rinuncia alla realizzazione dell’intervento entro 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria non comportasse penalizzazioni, purché comunicata al GSE nei termini.
La modifica all’articolo 14 riguarda invece il termine per l’invio della relazione intermedia del Piano di Valutazione, armonizzandolo con la decisione della Commissione europea C(2024) 3814 final, e chiarisce che ARERA dovrà limitarsi a disciplinare le modalità di copertura tariffaria dei costi relativi alle attività del soggetto valutatore, senza esprimersi sulla loro entità economica, in linea con altri regimi di sostegno.
Prima della modifica ARERA aveva il compito di valutare anche i costi relativi alle attività del soggetto valutatore incaricato di monitorare l’efficacia della misura.
Le richieste delle Regioni su tariffa, impianti agricoli e biogas
Le raccomandazioni della Conferenza Unificata sono due.Con la prima, la Conferenza Unificata chiede di valutare l’adeguamento della tariffa incentivante oggi in vigore (0,233 €/kWh), stabilita nel 2021: secondo le Regioni, tale valore non tiene conto dell’incremento dei costi di realizzazione legati alle recenti crisi internazionali, che hanno colpito materiali e componenti strategici. In particolare, gli impianti agricoli di nuova realizzazione, fino a 300 kW e collegati a realtà zootecniche, non riescono ad assicurare un ritorno economico sufficiente a coprire l’investimento, pur rappresentando un tassello fondamentale per la gestione sostenibile dei nutrienti e il contenimento dell’inquinamento atmosferico, soprattutto nel bacino padano.
La seconda raccomandazione invita a valorizzare il potenziale di sviluppo degli impianti a biogas aziendali di taglia medio-piccola. Le Regioni evidenziano che la strategia nazionale sul biometano, ad oggi, non è riuscita a promuovere in modo efficace la riconversione del parco impiantistico esistente, nemmeno tramite forme di aggregazione tra aziende. Per questo, propongono una ricognizione delle tecnologie di riconversione che consentano a tali impianti di continuare a produrre energia elettrica anche al termine del periodo di incentivazione, con maggiore efficienza ed efficacia, anche sotto il profilo emissivo.
Oltre al biometano, le Regioni suggeriscono di incentivare anche altri interventi di upgrade tecnologico, tra cui:
- la sostituzione del generatore endotermico con un alternatore alimentato da fuel cell a biogas;
- l’integrazione con sistemi di trattamento fumi mediante tecnologia catalitica de-NOx;
- la regolazione della generazione a chiamata, con accumulo di biogas o di calore per rispondere meglio alla domanda della rete;
- la realizzazione di impianti per il trattamento del digestato, mirati all’estrazione, separazione e concentrazione delle componenti nutritive, in ottica di economia circolare.
Gli obiettivi del Decreto FER 2
Ricordiamo che l’obiettivo del Decreto FER 2 è quello di incentivare - entro il 31 dicembre 2028 - la realizzazione di una capacità di 4,6 GW, con Contingenti dedicati e criteri ambientali, tecnici ed economici per ciascuna tecnologia.A dicembre 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole Operative - che disciplinano le modalità di partecipazione alle procedure competitive previste dal Decreto FER 2 e, per gli impianti ammessi, le modalità per accedere agli incentivi - e il primo bando.
La prima delle procedure competitive, dedicata agli impianti alimentati da biogas e biomasse, si è svolta tra il 16 dicembre 2024 e il 14 febbraio 2025.