
Per diventare costruttore edile serviranno nuovi requisiti
NORMATIVA
Per diventare costruttore edile serviranno nuovi requisiti
Un ddl propone percorsi formativi, nomina del responsabile tecnico e sanzioni per chi affida i lavori ad imprese irregolari

11/04/2025 - Quali sono i requisiti del costruttore edile? Al momento non sono previsti requisiti minimi di carattere tecnico-professionale, ma un disegno di legge propone soluzioni per garantire la qualificazione delle imprese e, di conseguenza, la sicurezza dei lavoratori in cantiere.
Il ddl, presentato a settembre dal PD, mercoledì è stato assegnato alla Commissione Ambiente della Camera per l’avvio dell’esame.
Il testo parte dal presupposto che, nei Paesi UE, come la Germania e la Francia, dove esiste un percorso formativo e professionale per diventare titolare di un’impresa edile, i problemi relativi al lavoro nei cantieri sono stati ridotti a numeri fisiologici, mentre in quei Paesi dove il percorso di accesso alla professione non esiste, come l’Italia, la Spagna, la Grecia, il Portogallo e il Regno Unito, la questione è ancora irrisolta.
Le proposte puntano a mettere fine al fenomeno delle imprese improvvisate, che talvolta si sono costituite per sfruttare le occasioni di mercato favorevoli.
Come spiegato nel preambolo, infatti, “occorre evitare che, come talvolta accade, chiunque, senza preparazione, esperienza e titolo di studio, possa accedere a un settore, quale quello dell’edilizia, che sconta, tra le tante difficoltà, la non eccelsa qualificazione”.
Tra gli adempimenti, il ddl prevede la nomina del responsabile tecnico, il quale deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- essere iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei periti industriali o dei geometri;
- possedere una laurea in ingegneria o in architettura ovvero laurea con indirizzo economico, gestionale o giuridico o un diploma tecnico o professionale, seguito da un certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore dell’edilizia e dalla frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di 80 o 40 ore;
- avere esperienza lavorativa come operaio qualificato per 48 mesi e aver frequentato un corso di 150 ore;
- aver superato un corso di formazione professionale della durata minima di 250 ore.
La durata dell'esperienza e dei percorsi formativi può variare a seconda della complessità delle attività che l’imprenditore intende svolgere, ma il comune denominatore è che nessuno arrivi impreparato in cantiere e che tutti abbiano la preparazione adeguata alle lavorazioni da seguire.
Il responsabile tecnico non deve inoltre aver riportato condanne per la violazione di norme edilizie e in materia di lavoro.
Il costruttore deve possedere requisiti di onorabilità, e non aver subito condanne per delitti come insolvenza o bancarotta.
Per esercitare la professione di costruttore edile, il ddl richiede inoltre requisiti di capacità organizzativa, cioè la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d’opera conformi ai requisiti di sicurezza del valore minimo di 15mila euro per lo svolgimento delle attività di costruzione e di 7500 euro per quelle di completamento.
- interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria di edifici;
- opere d’ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, ivi compresi le opere di preparazione del cantiere edile e le relative opere di scavo;
- installazione di opere prefabbricate;
- lavori di completamento di edifici;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- lavori di finitura rientranti nelle categorie specialistiche.
Sarebbero invece escluse le imprese che esercitano prevalentemente attività di installazione di impianti, promozione di progetti immobiliari, attività di produzione di elementi prefabbricati.
Il secondo canale di controllo è quello privato: il direttore lavori o il committente devono infatti verificare che i lavori siano affidati ad un’impresa in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di costruttore edile. In caso contrario, il direttore lavori o il committente subirebbero una sanzione pari alla metà del valore dei lavori realizzati.
La metà dei proventi verrebbe destinata alla vigilanza sulle attività edilizie svolte dai Comuni.
Il nuovo ddl riprende i contenuti di vecchie proposte di legge presentate dal PD a partire dal 2008, che prevedevano l’obbligo di svolgere un percorso formativo, di nominare un responsabile tecnico e di dotarsi di attrezzature di valore pari a 15mila o 7500 euro.
In quegli anni, anche il PdL presentò proposte di legge per la definizione dei requisiti dei costruttori edili. Negli anni successivi, alcuni ddl sui requisiti dei costruttori edili vennero unificati.
Fino ad ora, nessuna delle proposte di legge sull’argomento ha mai avuto successo.
Il ddl, presentato a settembre dal PD, mercoledì è stato assegnato alla Commissione Ambiente della Camera per l’avvio dell’esame.
Il testo parte dal presupposto che, nei Paesi UE, come la Germania e la Francia, dove esiste un percorso formativo e professionale per diventare titolare di un’impresa edile, i problemi relativi al lavoro nei cantieri sono stati ridotti a numeri fisiologici, mentre in quei Paesi dove il percorso di accesso alla professione non esiste, come l’Italia, la Spagna, la Grecia, il Portogallo e il Regno Unito, la questione è ancora irrisolta.
Le proposte puntano a mettere fine al fenomeno delle imprese improvvisate, che talvolta si sono costituite per sfruttare le occasioni di mercato favorevoli.
Come spiegato nel preambolo, infatti, “occorre evitare che, come talvolta accade, chiunque, senza preparazione, esperienza e titolo di studio, possa accedere a un settore, quale quello dell’edilizia, che sconta, tra le tante difficoltà, la non eccelsa qualificazione”.
Adempimenti e requisiti del costruttore edile
Il ddl prevede che, per svolgere l’attività di costruttore edile, l'imprenditore deve rispettare una serie di adempimenti e possedere determinati requisiti.Tra gli adempimenti, il ddl prevede la nomina del responsabile tecnico, il quale deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- essere iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei periti industriali o dei geometri;
- possedere una laurea in ingegneria o in architettura ovvero laurea con indirizzo economico, gestionale o giuridico o un diploma tecnico o professionale, seguito da un certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore dell’edilizia e dalla frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di 80 o 40 ore;
- avere esperienza lavorativa come operaio qualificato per 48 mesi e aver frequentato un corso di 150 ore;
- aver superato un corso di formazione professionale della durata minima di 250 ore.
La durata dell'esperienza e dei percorsi formativi può variare a seconda della complessità delle attività che l’imprenditore intende svolgere, ma il comune denominatore è che nessuno arrivi impreparato in cantiere e che tutti abbiano la preparazione adeguata alle lavorazioni da seguire.
Il responsabile tecnico non deve inoltre aver riportato condanne per la violazione di norme edilizie e in materia di lavoro.
Il costruttore deve possedere requisiti di onorabilità, e non aver subito condanne per delitti come insolvenza o bancarotta.
Per esercitare la professione di costruttore edile, il ddl richiede inoltre requisiti di capacità organizzativa, cioè la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d’opera conformi ai requisiti di sicurezza del valore minimo di 15mila euro per lo svolgimento delle attività di costruzione e di 7500 euro per quelle di completamento.
A chi si applicano i requisiti costruttore edile
Secondo il ddl, sarebbero obbligati al possesso dei requisiti per esercitare la professione di costruttore edile i titolari di imprese che svolgono:- interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria di edifici;
- opere d’ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, ivi compresi le opere di preparazione del cantiere edile e le relative opere di scavo;
- installazione di opere prefabbricate;
- lavori di completamento di edifici;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- lavori di finitura rientranti nelle categorie specialistiche.
Sarebbero invece escluse le imprese che esercitano prevalentemente attività di installazione di impianti, promozione di progetti immobiliari, attività di produzione di elementi prefabbricati.
Chi deve verificare i requisiti costruttore edile
Il ddl prevede un doppio canale di controlli. Il primo è quello istituzionale. Presso le Camere di Commercio saranno istituite le sezioni speciali dell’edilizia, cui dovranno iscriversi tutte le imprese del settore edile. Al momento della richiesta di iscrizione, la Camera di Commercio verificherà il possesso dei requisiti.Il secondo canale di controllo è quello privato: il direttore lavori o il committente devono infatti verificare che i lavori siano affidati ad un’impresa in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di costruttore edile. In caso contrario, il direttore lavori o il committente subirebbero una sanzione pari alla metà del valore dei lavori realizzati.
La metà dei proventi verrebbe destinata alla vigilanza sulle attività edilizie svolte dai Comuni.
I tentativi di regolamentare l’attività di costruttore edile
Il disegno di legge del PD non è il primo tentativo di porre delle regole per lo svolgimento della professione di costruttore edile e di introdurre requisiti minimi in grado di garantire la qualificazione.Il nuovo ddl riprende i contenuti di vecchie proposte di legge presentate dal PD a partire dal 2008, che prevedevano l’obbligo di svolgere un percorso formativo, di nominare un responsabile tecnico e di dotarsi di attrezzature di valore pari a 15mila o 7500 euro.
In quegli anni, anche il PdL presentò proposte di legge per la definizione dei requisiti dei costruttori edili. Negli anni successivi, alcuni ddl sui requisiti dei costruttori edili vennero unificati.
Fino ad ora, nessuna delle proposte di legge sull’argomento ha mai avuto successo.