
Chi potrà ancora qualificarsi con i lavori in subappalto
NORMATIVA
Chi potrà ancora qualificarsi con i lavori in subappalto
Bozza DL Infrastrutture: nelle gare pre-Correttivo, agli appaltatori saranno riconosciute le lavorazioni affidate ad altri
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del 23/05/2025

13/05/2025 - Assicurare continuità normativa alle norme sul subappalto per i procedimenti di gara già avviati.
È uno degli obiettivi di una norma contenuta nella Bozza di un nuovo DL Infrastrutture 2025 messo a punto dal Ministero guidato da Matteo Salvini e che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri questa settimana.
Il testo del DL Infrastrutture 2025, nella sua prima versione suscettibile di modifiche, introduce un comma 3-bis all’articolo 225-bis del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023), che tutela la continuità normativa per i procedimenti di gara già avviati, con particolare riferimento alle norme sul subappalto.
La modifica del DL Infrastrutture 2025 incide sul comma 20 dell’articolo 119 e sull’articolo 23 dell’Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici.
- le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dal valore dell’appalto quanto eseguito in subappalto;
- i subappaltatori possono richiedere autonomamente certificati relativi alle prestazioni effettivamente eseguite.
Questi certificati possono essere utilizzati esclusivamente dai subappaltatori per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione SOA.
La norma risponde all’esigenza di valorizzare la capacità tecnica ed esecutiva delle imprese che operano come subaffidatarie, riconoscendo loro un diritto diretto a certificare l’esperienza maturata in cantiere.
L’articolo 23 dell’Allegato II.12 definisce i criteri per l’attribuzione della qualificazione SOA nei casi di lavori eseguiti in subappalto o affidati dal contraente generale a terzi. In particolare:
- le lavorazioni eseguite dai subappaltatori possono essere utilizzate da questi ultimi ai fini della qualificazione, purché rientranti nelle categorie SOA della Tabella A;
- le imprese affidatarie possono utilizzare i lavori della categoria prevalente e i lavori delle categorie scorporabili previste in gara, ai fini della determinazione della cifra d’affari complessiva;
- la SOA è obbligata ad attenersi ai certificati di esecuzione lavori, verificando che le lavorazioni certificate siano coerenti con il contratto e i documenti di gara. In caso di anomalie, è tenuta a segnalarle all’ANAC;
- le stesse regole si applicano anche in caso di RTI (raggruppamento temporaneo);
- per i lavori affidati a terzi dal contraente generale, i requisiti di qualificazione devono essere coerenti con categoria e classifica d’importo, e i certificati devono essere emessi dal soggetto aggiudicatore e trasmessi all’ANAC.
- alle gare per le quali il bando o l’avviso sia stato pubblicato prima del 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del Correttivo Appalti Dlgs 209/2024);
- ai contratti senza bando, purché siano già stati inviati gli inviti a presentare offerta entro il 31 dicembre 2024.
In questi casi, le imprese appaltatrici potranno continuare a qualificarsi utilizzando i lavori svolti in subappalto e non dovranno limitarsi a considerare tali lavori solo per la dimostrazione della cifra di affari complessiva.
Come detto, la formulazione del DL Infrastrutture 2025 potrà subire sostanziali modifiche.
Il DL Infrastrutture 2025 non modifica direttamente il regime del subappalto, ma interviene in modo chirurgico per preservare il valore delle esperienze esecutive acquisite, tutelando il diritto alla certificazione per la qualificazione SOA dei subappaltatori.
È uno degli obiettivi di una norma contenuta nella Bozza di un nuovo DL Infrastrutture 2025 messo a punto dal Ministero guidato da Matteo Salvini e che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri questa settimana.
Il testo del DL Infrastrutture 2025, nella sua prima versione suscettibile di modifiche, introduce un comma 3-bis all’articolo 225-bis del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023), che tutela la continuità normativa per i procedimenti di gara già avviati, con particolare riferimento alle norme sul subappalto.
La modifica del DL Infrastrutture 2025 incide sul comma 20 dell’articolo 119 e sull’articolo 23 dell’Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici.
Subappaltatori, il rilascio dei certificati
Il comma 20 dell’articolo 119 del D.lgs. 36/2023, nella sua formulazione attualmente in vigore, stabilisce che:- le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dal valore dell’appalto quanto eseguito in subappalto;
- i subappaltatori possono richiedere autonomamente certificati relativi alle prestazioni effettivamente eseguite.
Questi certificati possono essere utilizzati esclusivamente dai subappaltatori per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione SOA.
La norma risponde all’esigenza di valorizzare la capacità tecnica ed esecutiva delle imprese che operano come subaffidatarie, riconoscendo loro un diritto diretto a certificare l’esperienza maturata in cantiere.
L’articolo 23 dell’Allegato II.12 definisce i criteri per l’attribuzione della qualificazione SOA nei casi di lavori eseguiti in subappalto o affidati dal contraente generale a terzi. In particolare:
- le lavorazioni eseguite dai subappaltatori possono essere utilizzate da questi ultimi ai fini della qualificazione, purché rientranti nelle categorie SOA della Tabella A;
- le imprese affidatarie possono utilizzare i lavori della categoria prevalente e i lavori delle categorie scorporabili previste in gara, ai fini della determinazione della cifra d’affari complessiva;
- la SOA è obbligata ad attenersi ai certificati di esecuzione lavori, verificando che le lavorazioni certificate siano coerenti con il contratto e i documenti di gara. In caso di anomalie, è tenuta a segnalarle all’ANAC;
- le stesse regole si applicano anche in caso di RTI (raggruppamento temporaneo);
- per i lavori affidati a terzi dal contraente generale, i requisiti di qualificazione devono essere coerenti con categoria e classifica d’importo, e i certificati devono essere emessi dal soggetto aggiudicatore e trasmessi all’ANAC.
La modifica proposta: continuità per i bandi già pubblicati
Con il DL Infrastrutture 2025, si propone di inserire una clausola di salvaguardia: applicare le disposizioni più favorevoli, contenute nella versione pre-Correttivo Appalti dell’articolo 119, comma 20, e dell’articolo 23 dell’allegato II.12, ai procedimenti in corso, cioè:- alle gare per le quali il bando o l’avviso sia stato pubblicato prima del 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del Correttivo Appalti Dlgs 209/2024);
- ai contratti senza bando, purché siano già stati inviati gli inviti a presentare offerta entro il 31 dicembre 2024.
In questi casi, le imprese appaltatrici potranno continuare a qualificarsi utilizzando i lavori svolti in subappalto e non dovranno limitarsi a considerare tali lavori solo per la dimostrazione della cifra di affari complessiva.
Come detto, la formulazione del DL Infrastrutture 2025 potrà subire sostanziali modifiche.
Il DL Infrastrutture 2025 non modifica direttamente il regime del subappalto, ma interviene in modo chirurgico per preservare il valore delle esperienze esecutive acquisite, tutelando il diritto alla certificazione per la qualificazione SOA dei subappaltatori.