
Autorizzazione paesaggistica, la riforma frena sul silenzio assenso
Il nuovo testo del disegno di legge corregge la rotta: resta centrale il ruolo delle Soprintendenze e si punta su linee guida ministeriali per uniformare le procedure

Queste considerazioni, emerse durante le audizioni nelle Commissioni Ambiente e Cultura del Senato per l’esame del disegno di legge per la “Delega al Governo per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica” hanno spinto il relatore del ddl, il Senatore della Lega Roberto Marti, a presentare un nuovo testo che propone un approccio più morbido, senza le modifiche dirette al Codice dei beni culturali e del paesaggio che non tenevano conto del contesto normativo esistente.
Autorizzazione paesaggistica con silenzio assenso, il perché dello stop
Ricordiamo che il ddl presentato dalla Lega lo scorso febbraio prevedeva una limitazione dei poteri delle Soprintendenze e attribuiva ai Comuni maggiore autonomia decisionale per gli interventi di minore impatto.La proposta era quella di far scattare il silenzio assenso dopo 45 giorni dalla richiesta del parere alla Soprintendenza. Decorso tale termine, i Comuni avrebbero potuto procedere autonomamente sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.
A maggio alcuni Senatori hanno espresso perplessità sulle semplificazioni proposte, evidenziando l’apporto fondamentale dato dalle Soprintendenze nei contesti comunali privi di strutture specializzate.
Durante il ciclo di audizioni sul ddl nelle Commissioni Ambiente e Cultura del Senato, alcuni portatori di interesse hanno sottolineato che il silenzio assenso automatico sull’autorizzazione paesaggistica non si coordina con la normativa in vigore.
In particolare, l’Associazione nazionale degli archeologi ha spiegato che il silenzio assenso è regolato dall’articolo 20 della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). Il comma 4 di tale articolo vieta l’applicazione del silenzio assenso ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.
Il nuovo testo ha dovuto prendere atto della discrepanza e correggere le disposizioni in contrasto con le norme previgenti. Il silenzio assenso non è più introdotto espressamente, ma solo richiamato tra le materie che il Governo, in virtù della delega, dovrà trattare all’interno di un decreto legislativo per coordinare la revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs 42/2004) con la legge sul procedimento amministrativo.
L’impossibilità di ottenere l’autorizzazione paesaggistica con il silenzio assenso è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza perché tale procedimento riguarda interessi pubblici di rilievo costituzionale, che devono essere tutelati e quindi richiedono valutazioni tecnico-discrezionali non meramente procedurali.
Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
Un altro cambiamento di rotta fondamentale riguarda gli interventi esclusi dall’obbligo di ottenere l’autorizzazione paesaggistica.Il ddl di febbraio prevedeva che:
- fossero esclusi dall’obbligo di ottenere l’autorizzazione paesaggistica gli interventi realizzabili in edilizia libera e quelli che, pur richiedendo la Scia, non comportassero un ampliamento volumetrico superiore al 20%;
- non fossero soggetti al parere della Soprintendenza, ma fossero solo di competenza degli enti locali, gli interventi di lieve entità indicati dall’Allegato B del Dpr 31/2017 (attualmente soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata).
Il nuovo testo, invece, non prevede la modifica degli allegati al Dpr 31/2017 e quindi non mira a liberalizzare gli interventi di lieve entità.
Procedure uniformi per l'autorizzazione paesaggistica
Rispetto alla versione di febbraio, il nuovo testo mira ad “assicurare l’esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale”. Con questo obiettivo, il Ministero della Cultura varerà delle linee guida che dovranno chiarire in modo univoco la distinzione tra interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario, ma anche la procedura adatta agli eventi di natura temporanea ed effimera.
Per garantire procedure uniformi su tutto il territorio ed evitare aggravi a discrezione delle singole Soprintendenze, le linee guida chiariranno quando e come le amministrazioni possono richiedere integrazioni documentali o progettuali.
Tra le materie che da armonizzare ci sono anche la durata dell’autorizzazione paesaggistica e le modalità di rinnovo e proroga.