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Ascensore, cosa sapere prima di installarlo e richiedere il bonus 75%

Ascensore, cosa sapere prima di installarlo e richiedere il bonus 75%

Le regole su distanze e vedute cambiano se si interviene in condominio o su edifici separati. L’importo della detrazione varia in base a chi sostiene le spese

Bonus ascensore - Immagine generata con l
Bonus ascensore - Immagine generata con l'A.I.
di Paola Mammarella
13/06/2025 - Il bonus ascensore è una detrazione fiscale che agevola l’installazione di impianti per favorire la mobilità delle persone e migliorare l’accessibilità degli edifici.
 
Talvolta, la struttura dell’edificio impone che l’ascensore venga collocato all’esterno. In questi casi è necessario adottare degli accorgimenti particolari e conoscere le normative in materia di distanze, ma anche i limiti delle deroghe consentite con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche.
 
Il rischio è che un intervento, pensato per migliorare l’accessibilità, generi un contenzioso e vanifichi il bonus ascensore.
 

Come funziona il bonus ascensore

Il bonus ascensore rientra tra le agevolazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in vigore fino al 31 dicembre 2025.
 
L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef e Ires del 75% delle spese sostenute per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, inclusa l’installazione di ascensori e montacarichi, anche esterni. Le spese ammesse comprendono opere murarie, impiantistiche e accessorie, come ad esempio le strutture di sostegno e i collegamenti elettrici.
 
La detrazione viene rimborsata in 5 rate annuali di pari importo.


tetti di spesa su cui calcolare la detrazione del 75% del bonus barriere architettoniche nel 2025 sono i seguenti:
 
 - 50mila euro per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti situate all'interno di edifici plurifamiliari;
- 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
 
 
In condominio l’importo su cui calcolare la detrazione 75% barriere architettoniche non è sempre lo stesso. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la somma da prendere come riferimento cambia a seconda che nel condominio si installi un impianto che soddisfa le esigenze di tutti o che risponde solo ai bisogni dei condomini con delle disabilità.
 
Se un solo condomino sostiene la spesa per l’installazione di un ascensore al servizio di tutti, questi avrà diritto al bonus 75% calcolato sulla quota di spesa a lui imputabile in base alle tabelle millesimali.
 
Se, invece, il condomino sostiene la spesa per l’installazione di un apparecchio che funge da ausilio alla sua condizione di disabilità, che quindi utilizzerà in via esclusiva, il bonus 75% sarà calcolato su tutta la spesa.  
 

Cosa sapere prima di installare un ascensore

Appurato che l’installazione di un ascensore beneficia del bonus barriere architettoniche, bisogna capire come realizzare l’intervento in modo corretto.
 
Una spiegazione arriva dalla Cassazione, che con la sentenza 11930/2025 ha risolto il caso sorto tra due vicini, ma ha anche fornito dei chiarimenti utili a chi si appresta ad installare un ascensore.
 
La Cassazione ha chiarito che, quando si installa un ascensore esterno su un edificio, è necessario rispettare le distanze previste dal Codice Civile in materia di diritto di veduta.
 
I giudici hanno aggiunto che, anche se si tratta di un impianto tecnico, l’ascensore non può essere considerato automaticamente un “volume tecnico” che non è tenuto al rispetto delle distanze.
 
Questo significa che se l’ascensore ostacola la vista da una finestra o da un balcone, va trattato come qualsiasi altra costruzione.
 
Il principio è semplice: non si può costruire a meno di tre metri da una veduta già esistente, se la nuova opera - di qualunque forma o materiale - impedisce anche solo in parte la vista verso l’esterno o l’affaccio. Questo vale anche per manufatti come gli ascensori, quando vengono realizzati a una distanza troppo ravvicinata a un edificio attiguo.
 
I giudici hanno aggiunto che la Legge 13/1989 per favorire il superamento delle barriere architettoniche consente di derogare alle norme in materia di distanze, ma tali deroghe si applicano soltanto all’interno dei condomìni, per impedire che l'inerzia o il rifiuto degli altri condomini comportino danno per il soggetto con difficoltà di deambulazione.
 
Al contrario, le deroghe non possono essere invocate nei rapporti tra edifici distinti, appartenenti a proprietà diverse: in quel caso valgono le regole ordinarie sulle distanze.
 
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