
Serve il permesso per rifare la pavimentazione esterna?
Il Tar Campania risolve il contenzioso tra un Comune che sanziona un intervento ritenuto abusivo e il privato che lo qualifica come edilizia libera

I dubbi sui permessi necessari per il rifacimento della pavimentazione esterna possono generare contenziosi tra i proprietari, convinti che l’intervento non generi alcun impatto, e le Amministrazioni, che invece ritengono necessario un titolo abilitativo edilizio.
Un caso del genere è stato risolto di recente dal Tar Campania, che ha fornito spunti per la gestione delle opere minori in ambito residenziale.
Rifacimento pavimentazione esterna, il dubbio sui permessi
Il caso inizia nel 2024, quando un Comune della Campania ordina al proprietario di un villino la rimozione di una serie di opere abusive, tra cui una pavimentazione in piastrelle di cotto.Il proprietario ha presentato ricorso al Tar, sostenendo che l’intervento di rifacimento della pavimentazione esterna rientra tra le attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e-ter del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001).
La disposizione citata dal proprietario classifica, infatti, come interventi di edilizia libera:
“le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati”.
Rifacimento pavimentazione esterna in edilizia libera
Il Tar Campania, con la sentenza 1106/2025, ha dato ragione al proprietario.I giudici hanno spiegato che il rifacimento della pavimentazione di un camminamento è ascrivibile alla categoria delle “opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni” e rientra quindi tra gli interventi realizzabili in edilizia libera.
I giudici hanno aggiunto che la stessa conclusione si evince sulla base del Glossario degli interventi di edilizia libera, contenuto nel DM 2 marzo 2018.
In base al punto n.1 del Glossario, rientrano nell’edilizia libera:
le opere di riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.) della pavimentazione esterna e interna.
Questo significa che il rifacimento della pavimentazione esterna non richiede né il permesso di costruire né la Scia, come invece sosteneva il Comune.
A supporto di queste argomentazioni, il Tar ha citato precedenti pronunce sia del Tar Campania sia del Tar Puglia, che analizzando il Testo Unico dell’Edilizia e il Glossario sono arrivate alle stesse conclusioni.
Il Tar Campania ha quindi annullato l’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi precedentemente emesso dal Comune.