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Colpo di coda del Superbonus, detrazione al 110% nel 2026 nelle aree del sisma

Colpo di coda del Superbonus, detrazione al 110% nel 2026 nelle aree del sisma

Nei Comuni colpiti dai terremoti dal 2016 saranno consentite anche le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura; disponibili 100 milioni di euro

Superbonus 110% - Foto: phonlamaiphoto 123RF.com
Superbonus 110% - Foto: phonlamaiphoto 123RF.com
di Paola Mammarella
25/06/2025 - Superbonus 110% per tutto il 2026 nelle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici a partire dal 2016.
 
Lo prevede la bozza di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per le imprese e le infrastrutture, approvato venerdì 20 giugno dal Consiglio dei Ministri.
 
La misura punta a sostenere la ricostruzione privata, prorogando gli incentivi destinati a scadere a fine 2025.
 

Proroga del Superbonus 110% per il 2026

La bozza di decreto approvata in CdM proroga il Superbonus 110% per il 2026 nelle aree colpite dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.
 
Si tratta dei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.
 
In questi Comuni, i cittadini nel 2026 potranno:
 
- richiedere il Superbonus 110% sull’importo eccedente il contributo di costruzione;
- optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione.
 
Alla proroga del Superbonus 110% sono stati destinati 100 milioni di euro provenienti dagli stanziamenti del Decreto “blocca cessioni”, che nel 2023 ha limitato le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, lasciandole inalterate solo in pochissimi casi, tra cui gli interventi nelle aree terremotate.
 
 

Dove esiste ancora il Superbonus 110%

Ricordiamo che fino al 31 dicembre 2025, il Superbonus 110%, con possibilità di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, è in vigore per le aree colpite dagli eventi sismici a partire dal 2009.
 
Fino al 31 dicembre 2025 hanno inoltre diritto al Superbonus al 110% le strutture sociosanitarie e assistenziali se:
 
- gli edifici su cui sono realizzati i lavori sono di proprietà di organizzazioni o associazioni e sono classificati in categoria B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme), B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro);
 
- i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi né indennità di carica.
 

Come funziona attualmente il Superbonus

Ricordiamo anche che il Superbonus in generale si avvia verso il tramonto definitivo.
 
Attualmente il Superbonus è in vigore, con aliquota al 65%, per i condomìni, gli edifici fino a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario e gli edifici delle Organizzazioni senza scopo di lucro.
 
Durante l’anno in corso, però, non è possibile avviare nuovi interventi perché la Legge di Bilancio per il 2025 ha introdotto un nuovo limite: possono ottenere il Superbonus al 65% soltanto gli interventi per i quali sia stato presentato il titolo abilitativo entro il 15 ottobre 2024.
 
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