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Società di ingegneria e architettura, ecco il nuovo Regolamento Inarcassa

Società di ingegneria e architettura, ecco il nuovo Regolamento Inarcassa

Dal 1° gennaio 2026 le nuove regole per Sti, Stp e società di professionisti. Chiarimenti attesi con il ddl Concorrenza

Regolamento Inarcassa 2026 per società di ingegneria e architettura - Foto: pitinan 123rf.com
Regolamento Inarcassa 2026 per società di ingegneria e architettura - Foto: pitinan 123rf.com
di Rossella Calabrese
04/06/2025 - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si è concluso l’iter di approvazione del Regolamento Generale Società di Inarcassa, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.
 
Il nuovo Regolamento disciplina, in un unico testo normativo, l’esercizio in forma societaria della professione di ingegnere e architetto, ponendo fine alla frammentarietà delle norme che hanno finora regolato la materia.
 

Un testo unico per tre tipologie di società

Il Regolamento Inarcassa per le società di ingegneria e architettura si applica a tutti gli operatori economici legittimati a svolgere servizi di architettura e ingegneria, pubblici o privati, organizzati in una delle seguenti forme:
 
- Società di Ingegneria, costituite come società di capitali o cooperative, anche operanti come General Contractor;
- Società di Professionisti, composte solo da iscritti agli Albi, costituite in forma di società di persone o cooperative;
- Società tra Professionisti, costituite ai sensi della Legge 183/2011, con presenza anche di soci non professionisti, purché la denominazione riporti la dicitura “Società tra Professionisti”.
 

Registrazione obbligatoria e comunicazione annuale

Tutte le società sono tenute a registrarsi presso Inarcassa e, entro il 31 ottobre di ogni anno, inviare tramite il portale online:
- l’indirizzo PEC o altro recapito elettronico;
- il volume d’affari complessivo e quello specifico per attività di ingegneria e architettura;
- l’elenco dei soci con le relative quote.
 
In caso di inadempienza, è prevista una sanzione pari a 1652 euro (valore aggiornabile annualmente).
 


Contributo integrativo obbligatorio

Le società devono applicare una maggiorazione del 4% (come da Tabella A allegata al Regolamento) sul volume d’affari professionale ai fini IVA, da versare a Inarcassa.

Per le società di ingegneria che realizzano opere “chiavi in mano” (art. 2, comma 2), la base imponibile si calcola in modo forfettario:
- 10% del fatturato fino a 3 milioni di euro,
- 5% oltre tale soglia, salvo dimostrazione del valore effettivo.
 
Il contributo è dovuto anche per prestazioni rese tra soggetti Inarcassa (società e professionisti).
 

Sanzioni e ravvedimento

Sono previste sanzioni aggiuntive in caso di dichiarazioni infedeli o pagamenti tardivi, con interessi legati al tasso BCE maggiorato di 4,5 punti. Il Regolamento introduce anche strumenti di ravvedimento operoso e accertamento con adesione, che permettono la sanatoria delle irregolarità con riduzione delle sanzioni fino al 70%.
 

Controlli e vigilanza

Inarcassa potrà attivare attività ispettive per verificare l’adempimento degli obblighi contributivi, richiedere documentazione e accedere a informazioni da Agenzia delle Entrate e altri enti pubblici.
 

Società tra professionisti nel nuovo ddl Concorrenza

Il tema delle società tra professionisti è oggetto anche di un intervento normativo nel nuovo disegno di legge annuale per la concorrenza, che dovrebbe essere esaminato nel prossimo Consiglio dei Ministri. Si tratta di un provvedimento leggero, concordato con la Commissione europea nell’ambito della revisione del PNRR, e che dovrà essere approvato in Parlamento entro fine anno.
 
Il testo, coordinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il contributo di vari dicasteri, recepisce solo parzialmente i suggerimenti contenuti nella segnalazione dell’Antitrust trasmessa a Governo e Parlamento nel dicembre scorso.
 
In particolare, è previsto un chiarimento interpretativo sul concetto di società tra professionisti: sarà stabilito per legge che i due requisiti finora ritenuti entrambi necessari - maggioranza dei soci professionisti per numero e per quota di capitale - non devono ricorrere cumulativamente ma solo alternativamente.
 
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