
CAM edilizia immediatamente applicabili nelle ristrutturazioni
Per valutare la sostenibilità ambientale delle offerte nelle gare pubbliche di lavori, le SA non devono più attendere decreti ad-hoc del Mase

Con l’emendamento appena approvato al Decreto Infrastrutture, i criteri ambientali minimi edilizia saranno direttamente applicabili all'affidamento dei lavori di ristrutturazione e non richiederanno indicazioni specifiche da parte del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase).
Criteri ambientali minimi edilizia nelle ristrutturazioni, l’emendamento
L’emendamento approvato in Commissione Ambiente della Camera, dove è in fase di discussione il ddl per la conversione del Decreto Infrastrutture (DL 73/2025), porta la firma dell’on FdI Mauro Rotelli.L’emendamento interviene sull’articolo 57 del Codice Appalti, che regola il funzionamento delle clausole sociali all'interno dei bandi e i criteri di sostenibilità energetica e ambientale che le Stazioni Appaltanti devono verificare.
Il Codice Appalti attualmente vigente prevede che il Mase adotti dei decreti ministeriali sulla base dei quali le Stazioni Appaltanti possano valutare la sostenibilità ambientale degli appalti pubbblici relativi agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli da realizzare attraverso demolizione e ricostruzione.
Con la modifica introdotta dall’emendamento, le SA non devono più aspettare tali decreti, mai pubblicati, perchè possono rifarsi direttamente ai criteri ambientali minimi edilizia.
Le modifiche alla norma sui criteri ambientali minimi edilizia nelle ristrutturazioni
Ecco come cambieranno le regole sui criteri ambientali minimi edilizia negli appalti per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dopo l’entrata in vigore delle modifiche decise con il decreto Infrastrutture:Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare,
sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energeticasulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.
Come funzionano i criteri ambientali minimi edilizia
I criteri ambientali minimi edilizia sono attualmente regolati dal DM 23 giugno 2022, poi emendato dal DM 5 agosto 2024.I CAM edilizia perseguono gli obiettivi dell’economia circolare e di attenzione al ciclo di vita degli edifici.
Al loro interno, contengono criteri specifici da applicare nell’appalto, come clausole contrattuali, selezione dei progettisti, specifiche tecniche del contesto in cui saranno realizzate le opere e dei materiali.
Da sempre, l’Anac ha ribadito l’importanza del CAM edilizia, non solo come elemento da inserire nei bandi di gara, ma soprattutto come requisito che le Stazioni Appaltanti devono verificare.
A ribadire l’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi in edilizia è stata anche la giurisprudenza.
I Tribunali Amministrativi hanno chiarito da una parte che non c’è l’obbligo di impugnare tempestivamente e immediatamente il bando non conforme alle norme sui CAM edilizia.
Se, quindi, si può partecipare ad una gara anche se il bando non contiene riferimenti ai criteri ambientali minimi edilizia, dall’altra parte bisogna considerare che i CAM sono obbligatori.
Questo perché i criteri ambientali minimi edilizia non sono mere norme programmatiche, ma costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le Stazioni Appaltanti.