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Ddl Architettura, CNI chiede approccio multidisciplinare e collaborazione tra tecnici

Ddl Architettura, CNI chiede approccio multidisciplinare e collaborazione tra tecnici

Ingegneri critici sui ddl per la qualità architettonica: la bellezza da sola non basta, no a concorsi obbligatori ‘taglia unica’ e sì all’esperienza

Aggiornato al 29/01/2026
Progettazione opere pubbliche - Foto: dekdoyjaidee 123RF.com
Progettazione opere pubbliche - Foto: dekdoyjaidee 123RF.com
di Rossella Calabrese Aggiornato al
Apprezzamento per le finalità generali dei disegni di legge per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura, ma anche osservazioni puntuali per evitare effetti distorsivi sul processo edilizio e sulla progettazione opere pubbliche.
 
È questa, in sintesi, la posizione espressa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) audito dalla Commissione Cultura del Senato nell’ambito dell’esame del ddl 1112 per la valorizzazione dell'architettura e della progettazione e del ddl quadro 1711 sull’architettura e sulla Rinascenza urbana.
 
Il CNI - rappresentato dal Presidente Angelo Domenico Perrini, dal Consigliere con delega a comunicazione, ambiente e territorio Alberto Romagnoli, a valle di un lavoro condiviso con il Vicepresidente Vicario Carla Cappiello - ha espresso una posizione articolata.
 

Qualità del progetto, CNI: non è solo estetica

Per il CNI, la qualità del progetto non può essere letta come sola dimensione formale o estetica. La qualità, in un’opera pubblica o privata, nasce da un equilibrio tra più componenti tecniche e prestazionali, tra cui:
- sicurezza strutturale e affidabilità nel tempo;
- efficienza energetica e prestazioni dell’involucro/impianti;
- sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti;
- durabilità, manutenibilità e funzionalità dell’opera;
- resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici.
 
Da qui la richiesta chiave: un approccio davvero multidisciplinare, fondato sulla collaborazione tra architetti, ingegneri e professioni tecniche coinvolte, perché è l’integrazione delle competenze a rendere solida la qualità del progetto.
 

Centralità dell’architetto: il CNI chiede una visione inclusiva delle competenze

Tra i punti critici evidenziati, il CNI segnala il rischio che l’impostazione normativa attribuisca una centralità prevalente alla figura dell’architetto anche quando l’intervento ha un contenuto tecnico e ingegneristico determinante (si pensi a infrastrutture, opere complesse, impiantistica, sicurezza, prestazioni ambientali).
 
Secondo il CNI, circoscrivere la “qualità” a una sola figura professionale può ridurre la complessità del processo edilizio e urbano e, paradossalmente, indebolire l’obiettivo dichiarato dei provvedimenti. Per questo propone di rafforzare esplicitamente il concetto di qualità come risultato dell’integrazione tra architettura e ingegneria.
 
In quest’ottica, il CNI propone anche una modifica lessicale significativa: sostituire l’espressione “Architetto della Città” proposta dal ddl sulla Rinascenza urbana con “Progettista della Città”, così da rappresentare correttamente la natura corale del progetto urbano.
 
 

Governance e raccordo con il Codice dei Contratti: la regia del Piano al MIT

Il CNI osserva che l’attribuzione della regia esclusiva al Ministero della Cultura (come previsto dall’articolo 4 del ddl 1711) senza un raccordo strutturale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può generare sovrapposizioni di competenze, incertezze applicative e rallentamenti procedurali per stazioni appaltanti e amministrazioni.
 
La richiesta è chiara: affidare la regia del Piano per l’architettura al MIT, titolare delle politiche sulle opere pubbliche, di concerto con il Ministero della Cultura (invertendo l’impostazione del testo). Obiettivo: garantire coerenza con il Codice dei Contratti Pubblici ed evitare conflitti tra livelli normativi e operativi.
 

Parametri prestazionali misurabili: servono protocolli e competenze specialistiche

Sul piano tecnico, il CNI richiama un aspetto spesso sottovalutato nei testi legislativi: quando si introducono criteri come qualità dell’aria, comfort climatico, acustica e microclima, si entra nel campo di grandezze fisiche misurabili, regolate da norme tecniche (UNI e ISO).
 
Per questo il CNI ritiene indispensabili il coinvolgimento di ingegneri esperti in fisica tecnica e ambientale, l’introduzione di protocolli di misurazione strumentale con validazione scientifica e criteri prestazionali verificabili, utili sia in fase di progetto sia in fase di controllo.
 

Concorso di progettazione: valorizzarlo senza renderlo obbligo generalizzato

Il CNI riconosce che il concorso di progettazione è uno strumento importante, soprattutto per opere di elevato valore simbolico, culturale o urbano. Tuttavia, contesta l’idea di renderlo una procedura obbligatoria e generalizzata per tutte le opere pubbliche.
 
La posizione è legata a due profili operativi: il concorso non è sempre la scelta più efficace per ogni tipologia di intervento e un impianto “coercitivo” può paralizzare le stazioni appaltanti, anche perché il concorso è oggi uno strumento non sempre praticato in modo diffuso e strutturato.
 
Il riferimento esplicito è al principio di proporzionalità del Codice dei contratti: nella progettazione opere pubbliche il concorso va valorizzato, ma non considerato “esclusivo” o “taglia unica”.
 
 

Selezione dei progettisti: non escludere esperienza e curricula

Un ulteriore punto riguarda i criteri di selezione. In relazione alle previsioni di entrambi i disegni di legge, il CNI ritiene fondamentale non escludere la valutazione di esperienza pregressa, curricula professionali e competenze maturate su interventi analoghi.
 
Per la qualità del progetto pubblico, secondo il CNI, la valorizzazione dell’esperienza non è un elemento “in contrasto” con l’apertura alle nuove generazioni, ma una garanzia di solidità tecnica, soprattutto per interventi complessi.
 
In coerenza con l’impostazione inclusiva, il CNI propone anche di sostituire la dicitura “Giovani Architetti” con “Giovani Progettisti”, evitando discriminazioni tra professioni tecniche abilitate e riconoscendo l’ecosistema delle competenze.
 

Accessibilità universale: la qualità passa anche da prestazioni verificabili

Tra le integrazioni richieste, il CNI propone di inserire nell’articolo 2 del ddl 1711 un riferimento esplicito all’accessibilità universale come principio fondamentale della qualità architettonica e urbana.
 
Il punto non va letto come semplice eliminazione delle barriere architettoniche, ma come insieme di condizioni progettuali che richiedono soluzioni tecniche e valutazioni prestazionali oggettive: rampe, ascensori, percorsi tattili, illuminazione, segnaletica, dispositivi di sicurezza.
 
Un approccio, quindi, pienamente coerente con la complessità della progettazione opere pubbliche, dove accessibilità e sicurezza devono essere integrate fin dall’impostazione del progetto.
 

Progettazione, i ddl per la tutela della qualità architettonica

Ricordiamo che il disegno di legge 1112 per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura ha iniziato il suo iter il 16 luglio 2025. A inizio 2026 è stato avviato l'esame anche del ddl quadro 1711 sull’architettura e sulla Rinascenza urbana.

Non è la prima volta che il Parlamento tenta di varare una norma che tuteli la qualità dell’architettura. L’ultima volta che l’iter di un ddl sulla qualità architettonica era ripartito, dopo un lungo periodo di fermo, è stato a giugno 2021.
 

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