Progettazione, 100 milioni agli enti locali per riqualificare il patrimonio pubblico
Aperta la procedura per il contributo 2026 destinato all'efficientamento delle scuole e alla messa in sicurezza di strade e territorio a rischio idrogeologico
Le domande, da inviare esclusivamente per via telematica tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), possono riguardare solo nuove progettazioni non ancora affidate, correttamente tracciate con Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG) ordinario.
Il contributo di progettazione per gli enti locali
Il contributo di progettazione per gli enti locali è un finanziamento statale destinato a coprire esclusivamente le spese di progettazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio pubblico, come specificato dall’articolo 1, commi 51-58, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche.Per il 2026 le risorse disponibili ammontano complessivamente a 100 milioni di euro, come previsto dalla Legge n. 207 del 2024, che ha ridotto del 50% la dotazione originaria del finanziamento di 200 milioni per ogni annualità dal 2026 al 2031.
Potranno essere accolte spese di progettazione riguardanti in particolare:
• la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
• la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale;
• la messa in sicurezza di strade.
Il contributo è destinato esclusivamente a nuove progettazioni, non ancora affidate, e riferite ai livelli di progettazione di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
Enti locali ammessi ed esclusioni per il 2026
Il contributo di progettazione è destinato a:- Comuni
- Province
- Città metropolitane
- Comunità montane e isolane
- Unioni di Comuni
ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 267/2000.
Sono invece esclusi i comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano, in base agli accordi che prevedono la rinuncia ai finanziamenti statali di settore, e gli enti locali che hanno ottenuto il contributo nel biennio 2024-2025 (Decreto 17 aprile 2024 e Decreto 18 giugno 2025), ma non hanno dimostrato il completamento delle attività di progettazione finanziate.
Per questi ultimi il decreto specifica che il completamento viene verificato tramite BDAP-MOP sulla base di:
• stipula del contratto nei termini previsti dai decreti di assegnazione;
• conclusione effettiva della progettazione, intesa come approvazione del progetto allo stadio finanziato;
• registrazione della data di approvazione nel campo “Data fine effettiva” della scheda “Iter procedurale di progetto” sulla piattaforma BDAP-MOP;
• assenza di rinuncia al contributo 2024 o 2025.
In presenza di una sola di queste criticità, l’ente non può ripresentare domanda per il 2026.
Requisiti contabili BDAP e utenza MOP: condizioni preliminari
L’accesso al contributo è subordinato al rispetto di precisi requisiti contabili e alla disponibilità delle credenziali per il sistema di monitoraggio.Prima di trasmettere l’istanza, l’ente deve disporre di una utenza MOP, che consente l’accesso all’area riservata del Portale e alla Piattaforma GLF.
Andranno inoltre trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) i documenti contabili previsti dal decreto MEF 12 maggio 2016 (art. 1, comma 1, lett. b) ed e), e art. 3), riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato, cioè il rendiconto 2023.
Questa documentazione è propedeutica alla richiesta del finanziamento: le domande presentate da enti che non hanno caricato la documentazione nella BDAP non potranno essere considerate.
Se per un ente i termini di approvazione del rendiconto sono sospesi, le informazioni sono desunte dall’ultimo rendiconto trasmesso.
Progetti ammissibili: cosa si intende per “nuova progettazione”
La richiesta di contributo di progettazione per gli enti locali deve riguardare esclusivamente una “nuova progettazione".Sono quindi ammissibili i progetti, per i quali l’attività di progettazione non è ancora stata affidata, limitatamente ai livelli progettuali di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 36/2023 (studio di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo, progetto esecutivo).
Rientrano comunque nella definizione di “nuova” progettazione anche le gare di affidamento della progettazione avviate dopo il 15 gennaio 2026 (termine di chiusura per la presentazione delle istanze), e prima dell’adozione del decreto interministeriale di attribuzione del contributo, previsto dal comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019.
Sono invece escluse tutte le richieste riferite a progettazioni già affidate o non coerenti con questo perimetro temporale.
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2025 insiste in modo particolare sulla corretta gestione dei codici identificativi del progetto, a pena di esclusione.
Numero massimo di CUP e richieste presentabili
Per l’annualità 2026 ogni istanza deve contenere da uno a massimo tre Codici Unici di Progetto (CUP) ed ogni ente può presentare fino a tre domande.Ogni CUP dovrà essere valido e attivo, ovvero generato correttamente e collegato a un progetto coerente con i livelli di progettazione finanziabili e non potrà essere modificato dopo l’attribuzione del contributo.
Il CUP, inoltre, va creato tramite i template:
2511001 - LAVORI PUBBLICI
2511002 - ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI SERVIZI
ed è sempre necessario un CIG ordinario. Non è ammesso in alcun modo l’utilizzo dello smart-CIG.
Come e quando presentare la domanda
La richiesta va presentata solo online, tramite la piattaforma GLF, integrata nel sistema MOP.La chiusura è fissata alle ore 23:59 del 15 gennaio 2026.
Sarà possibile rettificare una domanda già inviata solo annullando la precedente e inviando una nuova certificazione completa entro il 15 gennaio 2026.
Criteri di attribuzione del contributo e formazione della graduatoria
Concluse le verifiche formali (requisiti contabili, correttezza di CUP e CIG, nuova progettazione, rispetto dei termini), le domande ammissibili verranno valutate in base ai criteri di priorità previsti dalla legge n. 160/2019.
In particolare:
• l’assegnazione segue l’ordine prioritario definito dall’articolo 1, comma 53
• se le richieste superano i 100 milioni di euro disponibili per il 2026, si applicheranno i criteri di riparto indicati nei commi 54 e 55 dello stesso articolo, che tengono conto delle caratteristiche finanziarie degli enti e delle opere da progettare.
Questo significa che l’ordine cronologico di presentazione non è il parametro determinante. Risultano invece decisive la correttezza formale della domanda, la giusta classificazione dei CUP e il rispetto degli adempimenti contabili.
Un errore su questi aspetti comporterebbe l’esclusione prima ancora che la domanda entri nel confronto con le altre in graduatoria.