Soppalco abitabile: è incremento volumetrico interno
NORMATIVA
Soppalco abitabile: è incremento volumetrico interno
Cassazione: si tratta di una ristrutturazione edilizia pesante, servono permesso di costruire e adempimenti antisismici
10/11/2025 - Quando un soppalco trasforma il sottotetto in spazio abitabile, non si tratta di un semplice arredo, bensì di un incremento volumetrico interno, che qualifica l'intervento come ristrutturazione edilizia pesante e richiede un Permesso di Costruire; non è sufficiente la SCIA.
Così la Corte di Cassazione, con la sentenza n.35217-25, ha rigettato il ricorso presentato contro una condanna per abuso edilizio e, nel caso specifico, di violazioni antisismiche, in quanto il cambio d’uso e l’apertura di nuove finestre incidono su prospetti, carichi e organismo edilizio.
Respinta anche la richiesta di non punibilità per particolare tenuità.
Nel caso del soppalco, la realizzazione di un solaio intermedio in sottotetto, dotato di altezza utile e aperture aeroilluminanti, determina la nascita di un nuovo ambiente distinto e fruibile a fini residenziali, che modifica l’organismo edilizio, rendendolo in parte diverso dal precedente.
• modifica della volumetria complessiva dell’edificio (anche per effetto di nuova volumetria interna);
• alterazione dei prospetti (es. nuove finestre/balconi);
• interventi su immobili vincolati o in zone A con modifiche di sagoma/volumi.
In tali ipotesi il titolo necessario è il Permesso di Costruire.
La SCIA resta ammissibile solo per ristrutturazioni senza aumento di volume e senza impatti su prospetti o sagome non vincolati.
Non si tratta di semplici finiture. L’intervento crea nuovi volumi abitativi e superfici utili, per le quali è corretto parlare di incremento volumetrico interno, e comporta una modifica dei prospetti.
Eseguite in assenza di permesso di costruire o in difformità dal titolo, si configurano come reato edilizio.
In altre parole, la combinazione tra nuova volumetria interna e alterazione dell’involucro esterno configura l’intervento come ristrutturazione edilizia pesante, e l’inosservanza del titolo abilitativo necessario non è una mera irregolarità amministrativa, ma assume rilievo penale, con le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
Siamo in presenza di una variante sostanziale e, quindi, scattano gli adempimenti antisismici previsti dagli artt. 93-95 del DPR 380/01:
• deposito del progetto strutturale;
• autorizzazione preventiva, ove richiesto dalla classificazione sismica e dalle norme regionali.
L’eventuale omissione non può considerarsi un dettaglio formale, ma comporta ulteriori illeciti a rilievo penale, che si aggiungono al profilo urbanistico, aggravando di conseguenza il quadro sanzionatorio.
Tenendo conto di tutte le irregolarità, non nella loro dimensione unitaria, ma plurima, l'impatto è importante e non può considerarsi di lieve entità.
La pronuncia consolida un principio pratico: se il soppalco rende il sottotetto abitabile, si configura come incremento volumetrico interno e l’intervento rientra nella ristrutturazione edilizia pesante.
Servono Permesso di Costruire e adempimenti antisismici; l’esecuzione senza titolo integra il reato edilizio e rende improbabile l’applicazione della particolare tenuità del fatto.
Per i tecnici, la corretta qualificazione dell’opera e un iter autorizzativa completo evitano contenziosi e sanzioni.
Così la Corte di Cassazione, con la sentenza n.35217-25, ha rigettato il ricorso presentato contro una condanna per abuso edilizio e, nel caso specifico, di violazioni antisismiche, in quanto il cambio d’uso e l’apertura di nuove finestre incidono su prospetti, carichi e organismo edilizio.
Respinta anche la richiesta di non punibilità per particolare tenuità.
Il principio affermato: cos’è l’incremento volumetrico interno
L’incremento volumetrico, come chiarito dalla Corte, non va associato esclusivamente a un aumento esterno dell’involucro edilizio: può configurarsi anche quando la riorganizzazione degli spazi crea nuovi volumi abitabili e superfici utili (incremento volumetrico interno).Nel caso del soppalco, la realizzazione di un solaio intermedio in sottotetto, dotato di altezza utile e aperture aeroilluminanti, determina la nascita di un nuovo ambiente distinto e fruibile a fini residenziali, che modifica l’organismo edilizio, rendendolo in parte diverso dal precedente.
Quando serve il Permesso di Costruire
Ai sensi dell’art. 10, lett. c), DPR 380/01, rientrano nella ristrutturazione edilizia pesante gli interventi che comportano:• modifica della volumetria complessiva dell’edificio (anche per effetto di nuova volumetria interna);
• alterazione dei prospetti (es. nuove finestre/balconi);
• interventi su immobili vincolati o in zone A con modifiche di sagoma/volumi.
In tali ipotesi il titolo necessario è il Permesso di Costruire.
La SCIA resta ammissibile solo per ristrutturazioni senza aumento di volume e senza impatti su prospetti o sagome non vincolati.
Il profilo penale (art. 44 DPR 380/01)
Sotto il profilo penale, la realizzazione del solaio di interpiano (soppalco) e l’apertura di nuove finestre rientrano nel perimetro dell’art. 44 del DPR 380/01.Non si tratta di semplici finiture. L’intervento crea nuovi volumi abitativi e superfici utili, per le quali è corretto parlare di incremento volumetrico interno, e comporta una modifica dei prospetti.
Eseguite in assenza di permesso di costruire o in difformità dal titolo, si configurano come reato edilizio.
In altre parole, la combinazione tra nuova volumetria interna e alterazione dell’involucro esterno configura l’intervento come ristrutturazione edilizia pesante, e l’inosservanza del titolo abilitativo necessario non è una mera irregolarità amministrativa, ma assume rilievo penale, con le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
Strutture e antisismica (artt. 93-95 DPR 380/01)
Il soppalco, inoltre, grava sulle pareti perimetrali e sul solaio sottostante, introducendo un maggior carico statico e coinvolgendo elementi portanti; per questo motivo è da ritenersi un intervento con effetti strutturali reali, non un semplice allestimento interno.Siamo in presenza di una variante sostanziale e, quindi, scattano gli adempimenti antisismici previsti dagli artt. 93-95 del DPR 380/01:
• deposito del progetto strutturale;
• autorizzazione preventiva, ove richiesto dalla classificazione sismica e dalle norme regionali.
L’eventuale omissione non può considerarsi un dettaglio formale, ma comporta ulteriori illeciti a rilievo penale, che si aggiungono al profilo urbanistico, aggravando di conseguenza il quadro sanzionatorio.
Particolare tenuità: non in questo caso
La non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), invocata dal ricorrente, non si applica quando il peso complessivo della violazione è elevato: nel caso in esame sono stati evidenziati più illeciti, di carattere urbanistico e a livello antisismico, cambio d’uso, alterazione dei prospetti e incidenza sulle strutture.Tenendo conto di tutte le irregolarità, non nella loro dimensione unitaria, ma plurima, l'impatto è importante e non può considerarsi di lieve entità.
La pronuncia consolida un principio pratico: se il soppalco rende il sottotetto abitabile, si configura come incremento volumetrico interno e l’intervento rientra nella ristrutturazione edilizia pesante.
Servono Permesso di Costruire e adempimenti antisismici; l’esecuzione senza titolo integra il reato edilizio e rende improbabile l’applicazione della particolare tenuità del fatto.
Per i tecnici, la corretta qualificazione dell’opera e un iter autorizzativa completo evitano contenziosi e sanzioni.