Zone climatiche, proposta di legge per rideterminarle
NORMATIVA
Zone climatiche, proposta di legge per rideterminarle
In Parlamento una delega al Governo per aggiornare i gradi giorno e rivedere le regole tecniche legate ai titoli edilizi e alla riqualificazione
15/01/2026 - Rideterminare le zone climatiche italiane e ad aggiornare le regole che condizionano il rilascio di autorizzazioni e titoli edilizi in base ai requisiti di prestazione energetica degli edifici, con l’obiettivo di riallineare i gradi giorno ai dati meteo più recenti e rendere più coerenti gli standard tecnici richiesti.
Si tratta della proposta di legge presentata il 25 settembre 2025 dalla deputata Giorgia Andreuzza e altri parlamentari, assegnata il 13 gennaio 2026 alle Commissioni Ambiente e Attività produttive, che prevede una delega al Governo per rivedere la disciplina sull’efficienza energetica degli edifici, con possibili effetti su isolamento, calcoli prestazionali, impianti e procedure per la riqualificazione.
Per intervenire, la proposta introduce una delega al Governo con due obiettivi principali:
• rideterminare le zone climatiche del territorio nazionale sulla base di parametri aggiornati;
• rivedere le norme regolamentari che definiscono i requisiti di prestazione energetica, collegandoli esplicitamente al rilascio di autorizzazioni e titoli edilizi per edifici pubblici e privati.
L’impostazione è dichiaratamente “di riallineamento”: cambiare ciò che oggi è tarato su un clima più rigido, per rendere la disciplina tecnica aderente alla meteorologia contemporanea e, nelle intenzioni, più sostenibile sul piano economico, soprattutto alla luce del nuovo DM Requisiti Minimi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 dicembre e in vigore ufficialmente dal prossimo 3 giugno 2026, che aggiorna i criteri minimi di prestazione energetica degli edifici, modificando e integrando il DM 26 giugno 2015 sulle metodologie di calcolo.
I dati richiamati, in particolare ARPA Veneto, evidenziano:
• incremento della temperatura media annuale: circa +0,57 °C per decennio nel periodo 1993-2022;
• riscaldamento invernale più marcato: nel trentennio l’aumento complessivo stimato è circa +1,7 °C, con significatività statistica proprio nei mesi freddi;
• conseguente tendenza verso inverni meno rigidi e diminuzione della domanda di calore per riscaldamento.
Da qui una stima che indica il fabbisogno termico invernale degli edifici al ribasso tra 10% e 20%.
Il fulcro della proposta è aggiornare le regole per rendere più praticabile, anche sul piano dei costi, l’adeguamento dell’efficienza energetica degli edifici.
Le stime riportate indicano:
• fino a -15% dei costi di coibentazione per nuove costruzioni e ristrutturazioni;
• fino a -10% dei costi legati all’impiantistica termica;
• un risparmio aggregato annuo nazionale compreso tra 250 e 400 milioni di euro.
Un fabbisogno invernale ridotto, ma obblighi e dimensionamenti “tarati su un clima più freddo”, genererebbero oggi costi non pienamente giustificati. Da qui l’obiettivo di alleggerire il peso economico della transizione, senza rinunciare al percorso di decarbonizzazione in atto.
Si tratta della proposta di legge presentata il 25 settembre 2025 dalla deputata Giorgia Andreuzza e altri parlamentari, assegnata il 13 gennaio 2026 alle Commissioni Ambiente e Attività produttive, che prevede una delega al Governo per rivedere la disciplina sull’efficienza energetica degli edifici, con possibili effetti su isolamento, calcoli prestazionali, impianti e procedure per la riqualificazione.
Cosa prevede la proposta di legge
Il provvedimento nasce da una constatazione: la classificazione climatica oggi utilizzata per molte regole tecniche (e per la lettura di parte degli obblighi prestazionali) è ancorata a parametri fissati dal D.P.R. 412 del 1993 e non rispecchierebbe più l’andamento climatico attuale.Per intervenire, la proposta introduce una delega al Governo con due obiettivi principali:
• rideterminare le zone climatiche del territorio nazionale sulla base di parametri aggiornati;
• rivedere le norme regolamentari che definiscono i requisiti di prestazione energetica, collegandoli esplicitamente al rilascio di autorizzazioni e titoli edilizi per edifici pubblici e privati.
L’impostazione è dichiaratamente “di riallineamento”: cambiare ciò che oggi è tarato su un clima più rigido, per rendere la disciplina tecnica aderente alla meteorologia contemporanea e, nelle intenzioni, più sostenibile sul piano economico, soprattutto alla luce del nuovo DM Requisiti Minimi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 dicembre e in vigore ufficialmente dal prossimo 3 giugno 2026, che aggiorna i criteri minimi di prestazione energetica degli edifici, modificando e integrando il DM 26 giugno 2015 sulle metodologie di calcolo.
Perché le zone climatiche sono considerate “superate”
La proposta motiva la revisione con i cambiamenti termici registrati negli ultimi decenni.I dati richiamati, in particolare ARPA Veneto, evidenziano:
• incremento della temperatura media annuale: circa +0,57 °C per decennio nel periodo 1993-2022;
• riscaldamento invernale più marcato: nel trentennio l’aumento complessivo stimato è circa +1,7 °C, con significatività statistica proprio nei mesi freddi;
• conseguente tendenza verso inverni meno rigidi e diminuzione della domanda di calore per riscaldamento.
Da qui una stima che indica il fabbisogno termico invernale degli edifici al ribasso tra 10% e 20%.
Efficienza energetica degli edifici: impatto su involucro, calcoli e impianti
Secondo l’impianto della proposta, la riclassificazione climatica dovrebbe tradursi in un adeguamento dei requisiti tecnici, con quattro ricadute principali.1) Requisiti minimi di isolamento termico
Con zone climatiche “più miti”, si ipotizza una riduzione dei requisiti minimi di coibentazione per strutture verticali e orizzontali, coerente con la diminuzione del fabbisogno invernale.2) Semplificazione del calcolo prestazionale
Il testo propone una semplificazione delle modalità di calcolo per definire gli indicatori prestazionali e i relativi limiti per avere una minore complessità procedurale, pur mantenendo però un quadro prestazionale verificabile.3) Revisione dell’impiantistica termica
L’adeguamento normativo dovrebbe portare a una riduzione dei requisiti e dei costi per l’impiantistica termica (fino al 10%), con progettazione più aderente alle reali esigenze climatiche.4) Collegamento con obiettivi europei
La revisione viene letta come leva per rendere più sostenibile l’applicazione della direttiva “case green” (UE 2024/1275), riducendo l’onerosità economica degli interventi richiesti al patrimonio edilizio.Il fulcro della proposta è aggiornare le regole per rendere più praticabile, anche sul piano dei costi, l’adeguamento dell’efficienza energetica degli edifici.
Vantaggi economici: costi di intervento e risparmi su scala nazionale
La proposta attribuisce alla riforma benefici economici diffusi, collegati alla riduzione dei requisiti minimi e alla maggiore coerenza tra clima reale e standard tecnici.Le stime riportate indicano:
• fino a -15% dei costi di coibentazione per nuove costruzioni e ristrutturazioni;
• fino a -10% dei costi legati all’impiantistica termica;
• un risparmio aggregato annuo nazionale compreso tra 250 e 400 milioni di euro.
Un fabbisogno invernale ridotto, ma obblighi e dimensionamenti “tarati su un clima più freddo”, genererebbero oggi costi non pienamente giustificati. Da qui l’obiettivo di alleggerire il peso economico della transizione, senza rinunciare al percorso di decarbonizzazione in atto.