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Nuovo Decreto Requisiti Minimi, le tre cose fondamentali da sapere
di Roberto Nidasio - CTI Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente

Nuovo Decreto Requisiti Minimi, le tre cose fondamentali da sapere

I principali obiettivi dell’aggiornamento delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, delle prescrizioni e dei requisiti minimi, che scatterà il 3 giugno 2026

Nuovo Decreto Requisiti Minimi, le tre cose da sapere - Foto: anatoliygleb 123rf.com
Nuovo Decreto Requisiti Minimi, le tre cose da sapere - Foto: anatoliygleb 123rf.com
di Roberto Nidasio - CTI Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente
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23/01/2026 - Il giorno 5 dicembre 2025 è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 283) il nuovo Decreto “Requisiti Minimi” sugli edifici. Più precisamente si tratta del DM 28 ottobre 2025 che va ad aggiornare il relativo DM 26 giugno 2015.
 
Come è intuibile dal titolo del provvedimento, tale Decreto riporta indicazioni in merito alle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e definisce le prescrizioni e i requisiti minimi. Esso riguarda sia gli edifici nuovi, sia gli esistenti.
 
In questo articolo vedremo quindi di approfondire le principali novità introdotte, evidenziando le differenze rispetto alla precedente versione. Prima di iniziare, alcune importanti premesse:
 
- la prima è che il decreto entrerà in vigore il 3 giugno 2026 (180 giorni dalla data di pubblicazione);
 
- la seconda è che questo provvedimento fornisce piena attuazione del Dlgs 48/2020 (il quale recepisce la cosiddetta EPBD III, cioè la Direttiva 844/2018/UE); non è quindi un Decreto di recepimento della nuova Direttiva EPBD IV. Per il recepimento della più recente Direttiva “Case Green” sarà infatti necessario attendere un decreto legislativo di revisione del D.Lgs 192/2005 (e s.m.i.) e, a seguire, i relativi attuativi.
 

Nuovo Decreto Requisiti Minimi, le tre cose da sapere

Ciò premesso, vediamo quindi quelli che sono stati i principali obiettivi di questa operazione di aggiornamento legislativo. Oltre a recepire pienamente la Direttiva 844/2018/UE, come abbiamo detto, il nuovo decreto ha essenzialmente:
 
- recepito tutte le FAQ (Frequently Asked Questions), cioè i chiarimenti che in questi anni sono stati ufficialmente forniti;
- migliorato specifici passaggi del decreto, relativi ad alcune verifiche che risultavano difficoltose da rispettare in alcune situazioni;
- aggiornato alcune verifiche, anche in relazione a regolamenti europei che in questi anni sono stati pubblicati/aggiornati.
 
Per quanto riguarda le FAQ, ricordiamo che, nel corso di questi anni, sono state pubblicate tre serie di chiarimenti (a ottobre 2015, agosto 2016 e dicembre 2018). Tali chiarimenti sono tuttora disponibili e scaricabili dal sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). I chiarimenti pubblicati, in realtà, non riguardavano solo il Decreto Requisiti Minimi, ma anche gli altri provvedimenti legislativi sull’efficienza energetica degli edifici.
 
Precisiamo quindi che il Decreto di cui stiamo parlando recepisce solo le FAQ relative al DM Requisiti Minimi. Gli altri provvedimenti e le relative FAQ rimangono quindi inalterate. A tal proposito, per evitare confusione, è probabile che, prima dell’entrata in vigore del nuovo provvedimento (3 giugno 2026), il Mase aggiornerà i documenti con le FAQ, stralciando quelle recepite e mantenendo in vita solo quelle effettivamente ancora valide.
 
Per quanto concerne le verifiche di legge, il nuovo provvedimento presenta due grandi novità rispetto alla precedente versione. Esse riguardano, in particolare, le verifiche sul parametro H’t e la trattazione dei ponti termici.
 
Sul parametro H’t, (che è una sorta di trasmittanza media globale dell’involucro), il legislatore ha voluto superare le rigidità che penalizzavano gli edifici esistenti. Se, infatti, per i nuovi edifici, è fattibile garantire un involucro altamente isolato, con un basso valore di H’t, nelle ristrutturazioni di edifici esistenti la presenza di ampie superfici vetrate rendeva il rispetto dei limiti quasi impossibile, data la natura meno performante, in termini di trasmittanza termica, del vetro rispetto alle pareti opache.
 
Per risolvere questa criticità, il legislatore ha quindi adottato due strategie:
- ristrutturazioni importanti di secondo livello: la verifica di H’t è stata eliminata. Restano valide le sole verifiche sulle trasmittanze dei singoli componenti.
- ristrutturazioni importanti di primo livello, il valore limite di H’t non è più fisso ma diventa dinamico, variando in base alla zona climatica e, soprattutto, alla percentuale di superficie vetrata dell'edificio.
 
Sui ponti termici, invece, potremmo dire che il nuovo decreto adotti un approccio più pragmatico: consapevoli che in un immobile, soprattutto se esistente, la correzione totale dei ponti termici è spesso tecnicamente o economicamente impossibile, il legislatore ha preferito favorire un miglioramento energetico parziale piuttosto che scoraggiare l’intervento. Per questo sono stati introdotti i cosiddetti “ponti termici di riferimento”, differenziandoli per tipologia di intervento:
 
- nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di 1° livello: si considerano solo i ponti termici ineliminabili, calcolati ipotizzando un isolamento esterno. Qui i valori servono a completare l'edificio di riferimento, senza verifiche puntuali sulle strutture;
 
- ristrutturazioni importanti di 2° livello: il calcolo è più flessibile e include diversi scenari (isolamento interno o in intercapedine). In questo caso, però, i ponti termici influenzano direttamente la verifica delle trasmittanze, che devono essere calcolate includendo l’effetto dei ponti stessi.
 
Abbiamo parlato finora di involucro. Ma qualche importante novità è stata introdotta anche sulle verifiche impiantistiche. Citiamo in particolare quella che riguarda le pompe di calore, le cui soglie minime di efficienza sono state allineate ai regolamenti europei (che si basano su efficienze medie stagionali, SCOP e SEER).
 

Nuovo Decreto Requisiti Minimi, i punti di ricarica

Vediamo ora, in ultimo, ma non per importanza, l’introduzione di requisiti e prescrizioni per l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici. Tali obblighi riguardano ovviamente solo gli edifici dotati di posti auto e sono distinti per il settore non residenziale e quello residenziale. Per gli edifici non residenziali, è previsto l’obbligo di installazione di un certo numero di punti di ricarica a seconda del numero di posti auto e del fatto che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione di un edificio esistente. Per gli edifici residenziali, invece, è previsto solo l’obbligo di predisposizione all’installazione di punti di ricarica (canalizzazioni per l’impianto elettrico mediante tubi corrugati).
 
In conclusione, rimarchiamo che le nuove regole entreranno in vigore il 3 giugno 2026. Vi è, quindi, un congruo tempo per leggersi il nuovo provvedimento, aggiornare i propri programmi di calcolo e fare in modo che il passaggio alle nuove verifiche possa avvenire senza intoppi e disagi.
 
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