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Ministero dello Sviluppo Economico - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
Ministero dello Sviluppo Economico - Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale (DL ecobonus, detrazioni 65% e 50%, bonus mobili)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (Edifici a energia quasi zero)
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(Gazzetta ufficiale 03/08/2013 n. 181)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (DL ecobonus, detrazioni 65% e 50%, bonus mobili)
Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni
urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre
disposizioni in materia di coesione sociale, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico
Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Avvertenza:
Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
130 del 5 giugno 2013.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 41.
Allegato )
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63
All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2:
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione
della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento
delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo
energetico e le emissioni di biossido di carbonio»;
la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) coniugare le opportunita' offerte dagli obiettivi di
efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di
costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel
settore delle costruzioni e con l' occupazione»;
dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in
materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la
raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;
h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali».
All'articolo 2:
al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) 'prestazione energetica di un edificio': quantita' annua di
energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile,
i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale
e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,
la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli
impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene espressa da
uno o piu' descrittori che tengono conto del livello di isolamento
dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione
degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo' essere
espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale
come somma delle precedenti"»;
al comma 1:
al capoverso lettera l-quater) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19
settembre 2011»;
al capoverso lettera l-quinquies), le parole: «"confine del
sistema (o energetico dell'edificio)"» sono sostituite dalle
seguenti: «"confine del sistema" o "confine energetico
dell'edificio"»;
al capoverso lettera l-octies), le parole: «prodotta all'interno
del confine del sistema (in situ)» sono sostituite dalle seguenti:
«prodotta in situ»;
al capoverso lettera l-novies), le parole: «"edificio di
riferimento o target» sono sostituite dalle seguenti: «"edificio di
riferimento" o "target»;
al capoverso lettera l-ter decies), le parole: «e utilizzata»
sono sostituite dalle seguenti: «e ceduta per l'utilizzo»;
al capoverso lettera l-sexies decies), la parola: «erogati» e'
sostituita dalle seguenti: «considerati nella determinazione della
prestazione energetica, erogata»;
il capoverso lettera l-vicies bis) e' soppresso;
al capoverso lettera l-vicies ter), le parole: «alla lettera
l-vicies bis)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera l-vicies
quater)»;
al capoverso lettera l-vicies quater), le parole: «a titolo
esemplificativo e non esaustivo,» sono sostituite dalle seguenti: «e
consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel»;
al capoverso lettera l-vicies quinquies), le parole: «"sistema di
climatizzazione estiva, impianto» sono sostituite dalle seguenti:
«"sistema di climatizzazione estiva" o "impianto»;
al capoverso lettera l-vicies sexies), le parole: «dedicato a
uno» sono sostituite dalle seguenti: «dedicato a un servizio
energetico»;
e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai
servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o
senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal
vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli
organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi
al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5
kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio
di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, il punto 14 e' sostituito dal seguente:
"14. fabbisogno annuo di energia primaria per la Climatizzazione
invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta,
nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la
temperatura di progetto"».
All'articolo 3, comma 1:
alla lettera c), capoverso 3, lettera e), dopo le parole:
«sistemi tecnici» sono inserite le seguenti: «di climatizzazione»;
alla lettera d), dopo il capoverso 3-bis e' inserito il seguente:
«3-bis. l. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono
esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma
3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle
prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o
aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e
paesaggistici».
All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le
parole: «Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica» sono
inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per le attivita' propedeutiche all'emanazione dei decreti
di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo
economico, quest'ultimo puo' avvalersi delle competenze dell'ENEA.
Con gli stessi decreti, sono individuate modalita' di progettazione,
installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i
sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al
risparmio energetico».
All'articolo 5, comma 1: al capoverso Art. 4-bis:
al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2014» e le parole: «con il parere della
Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la
Conferenza unificata»;
al comma 3:
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del
territorio»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul
costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica
quanto disposto al comma 1»;
al capoverso Art. 4-ter:
al comma 2, dopo le parole: «edifici scolastici» sono inserite le
seguenti: «e agli ospedali»; dopo le parole: «attraverso le ESCO»
sono inserite le seguenti: «, il ricorso a forme di partenariato tra
pubblico e privato, societa' private appositamente costituite» e,
dopo le parole: «edilizia pubblica» sono inserite le seguenti: «, ivi
inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento
successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del
fondo stesso»;
al comma 3, dopo le parole: «del rendimento energetico
dell'edificio,» sono inserite le seguenti: «analogo al contratto di
rendimento energetico europeo EPC,» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, recante disposizioni in materia di incentivazione
della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed
interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2013»;
al comma 4, le parole: «30 aprile 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2013».
All'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6:
al comma 1, le parole da: «L'attestato» fino a: «e' rilasciato»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione
energetica degli edifici e' rilasciato» e le parole: «al termine dei
lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del
certificato di agibilita'»;
al comma 2, nel primo periodo, dopo la parola: «vendita» sono
inserite le seguenti: «, di trasferimento di immobili a titolo
gratuito» e, nell'ultimo periodo, le parole: «congiuntamente alla
dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «entro
quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di
agibilita'»;
al comma 3, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti:
«, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere
allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di
immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la
nullita' degli stessi contratti»;
al comma 4, dopo le parole: «destinazione d'uso,» sono inserite
le seguenti: «la medesima situazione al contorno, il medesimo
orientamento e la medesima geometria e»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «degli impianti termici»
sono sostituite dalle seguenti: «dei sistemi tecnici dell'edificio,
in particolare per gli impianti termici» e le parole da: «dal
decreto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 75»;
al comma 6, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centottanta giorni»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato entro i limiti
delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese
relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al
comma 6 del presente articolo»;
al comma 8, le parole: «l'indice di prestazione energetica
dell'involucro edilizio e globale» sono sostituite dalle seguenti:
«gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale»;
al comma 11, le parole: «rilascio della prestazione energetica»
sono sostituite dalle seguenti: «rilascio dell'attestato di
prestazione energetica» e le parole: «sistema di attestazione
energetica» sono sostituite dalle seguenti: «sistema di
certificazione energetica»;
al comma 12, alinea, le parole: «pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 158».
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso 1, al primo periodo, dopo le parole:
«impiantistiche termotecniche» e' inserita la seguente: «,
elettriche» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o alla
domanda di concessione edilizia»; al secondo periodo, la parola:
«mera» e' soppressa e le parole da: «decreto 22 gennaio 2008» fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008,
n. 37» e, nell'ultimo periodo, le parole: «applicazione della norma
predetta» sono sostituite dalle seguenti: «applicazione del predetto
articolo 26, comma 7,»;
al comma 2:
all'alinea, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti:
«del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005»;
il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e
dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione
importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista
una valutazione della fattibilita' tecnica, ambientale ed economica
per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i
quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione,
teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di
monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della
fattibilita' tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e
disponibile a fini di verifica».
All'articolo 8, comma 1:
alla lettera a), capoverso lettera a), dopo le parole: «i
soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano» sono inserite le
seguenti: «entro centoventi giorni»;
alla lettera a), capoverso lettera c), dopo le parole: «alle
regioni» sono inserite le seguenti: «e alle province autonome» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi del sistema
informativo di cui all'articolo 4, comma 1-bis»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) al comma 3-bis, le parole: "Ai sensi dell'articolo 1,
comma 3," sono soppresse»;
alla lettera b), capoverso 5-ter, le parole: «le regioni possono
provvedere o prendere provvedimenti migliorativi» sono sostituite
dalle seguenti: «le regioni e le province autonome possono adottare
provvedimenti migliorativi»;
alla lettera b), capoverso 5-quinquies, nell'alinea, dopo le
parole: «e le province autonome» sono inserite le seguenti: «, in
conformita' a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013,
n. 75,»;
alla lettera b), capoverso 5-sexies, nell'alinea, le parole: «con
il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione»
sono sostituite dalle seguenti: «con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
alla lettera b), capoverso 5-sexies, nella lettera d), le parole:
«Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano d'azione».
All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 11, dopo la lettera e) e'
aggiunta la seguente:
«e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici -
Requisiti energetici per illuminazione».
All'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 14, la parola:
«provvede» e' sostituita dalle seguenti: «si provvede».
All'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 15:
al comma 2, dopo le parole: «i controlli» sono inserite le
seguenti: «periodici e diffusi»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «L'ente locale e la
regione» sono inserite le seguenti: «o la provincia autonoma»;
al comma 4, le parole: «contestualmente alla dichiarazione di
fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del
certificato di agibilita'».
Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192). - 1. L'articolo 17 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto
disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e
alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni
e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di
attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di
entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano gia'
provveduto al recepimento"».
All'articolo 14:
al comma 1, le parole da: «, con l'esclusione delle spese» fino
alla fine del comma sono soppresse;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione
del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione
degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di
detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze territoriali. Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA
predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di
cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
gia' attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano».
All'articolo 15:
al comma 1, dopo le parole: «ed incentivi selettivi di carattere
strutturale» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro il 31
dicembre 2013», dopo le parole: «la realizzazione di interventi per
il miglioramento» sono inserite le seguenti: «, l'adeguamento
antisismico», dopo le parole: «per l'incremento» sono inserite le
seguenti: «dell'efficienza idrica e» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nella definizione delle misure e degli incentivi
di cui al primo periodo e' compresa l'installazione di impianti di
depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo
domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove e' stato rilevato il
superamento del limite massimo di tolleranza stabilito
dall'Organizzazione mondiale della sanita' o da norme vigenti, ovvero
dove i sindaci o altre autorita' locali sono stati costretti ad
adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i
diversi impieghi.»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene
conto dell'opportunita' di agevolare ulteriori interventi rispetto a
quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature
solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il
miglioramento dell'efficienza energetica, nonche' interventi per
promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione
delle coperture di amianto negli edifici»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
idrica».
Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis. (Banca dati degli incentivi in materia di
efficienza energetica e di produzione di energia da fonti
rinnovabili). - 1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi
costi, delle attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica
e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonche' di
prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di
riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle
singole normative di settore, e' istituita presso il Gestore dei
servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui
confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli
incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni
pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per
attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della
produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le
competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto,
le modalita' di gestione dei flussi informativi della banca dati di
cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e
raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare
un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio
possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali
anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicita' di tali
informazioni.
3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 16:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di [ . . . ]
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