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Direttiva 16/06/1975 n. 75/442/CEE
(Gazzetta Europea 25/05/1975 n. L194)
Rifiuti.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per lo smaltimento dei rifiuti può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi necessario procedere , in questo settore , al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato ;
considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un ' azione della Comunità per raggiungere con una più ampia regolamentazione uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita ; che occorre quindi prevedere alcune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione necessari a tal fine, occorre fare ricorso all ' articolo 235 ;
considerando che ogni regolamento in materia di smaltimento , dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta , del trasporto , del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti;
considerando l'importanza di favorire il ricupero dei rifiuti e l'utilizzazione dei materiali di ricupero per preservare le risorse naturali;
considerando che il programma d'azione delle Comunità europee per la protezione dell'ambiente( 3 )sottolinea la necessità di azioni comunitarie , compresa l ' armonizzazione delle legislazioni;
considerando che una regolamentazione efficace e coerente dello smaltimento dei rifiuti , tale da non ostacolare gli scambi intracomunitari e da non alterare le condizioni di concorrenza , dovrebbe applicarsi ai beni mobili di cui il detentore si disfi o sia tenuto a disfarsi a norma delle disposizioni nazionali in vigore, ad eccezione dei rifiuti radioattivi , minerari e agricoli , delle carogne , delle acque di scarico , degli effluenti gassossi e dei rifiuti soggetti a una specifica regolamentazione comunitaria;
considerando che , per assicurare la protezione dell'ambiente , occorre prevedere un sistema d ' autorizzazione per le imprese che si incaricano di trattare , ammassare o depositare rifiuti per conto altrui , la sorveglianza delle imprese che smaltiscono i propri rifiuti e di quelle che raccolgono i rifiuti altrui nonché un piano contenente i dati essenziali da prendere in considerazione per le varie operazioni di smaltimento dei rifiuti ;
considerando che la parte dei costi non coperta dalla valorizzazione dei rifiuti deve essere ripartita secondo il principio " chi inquina paga ",
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ai sensi della presente direttiva :
a ) per " rifiuto " si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l ' obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti ;
b ) per " smaltimento " si intende :
- la raccolta , la cernita , il trasporto , il trattamento dei rifiuti nonché l ' ammasso e il deposito dei medesimi sul suolo o nel suolo ;
- le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo , il ricupero o i riciclo dei medesimi.
Articolo 2
1 . Fatta salva la presente direttiva , gli Stati membri possono adottare specifiche regolamentazioni per categorie particolari di rifiuti .
2 . Sono esclusi dal campo d ' applicazione della presente direttiva :
a ) i rifiuti radioattivi ;
b ) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione , dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c ) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli : materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
d ) le acque di scarico , esclusi i rifiuti allo stato liquido;
e ) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
f ) i rifiuti soggetti a specifiche regolamentazioni comunitarie.
Articolo 3
1 . Gli Stati membri adottano le misure atte a promuovere la prevenzione , il riciclo , la trasformazione dei rifiuti e l ' estrazione dai medesimi di materie prime e eventualmente di energia , nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti .
2 . Essi informano in tempo utile la Commissione di ogni progetto avente per oggetto tali misure , e in particolare qualsiasi progetto di regolamento relativo :
a ) all ' impiego dei prodotti che possono causare difficoltà tecniche di smaltimento o comportare costi di smaltimento eccessivi ;
b ) all ' incoraggiamento :
- della diminuzione della quantità di taluni rifiuti ;
- del trattamento dei rifiuti per il riciclo e il riutilizzo ;
- del ricupero di materie prime e/o della produzione di energia da alcuni rifiuti ;
c ) all ' impiego di certe risorse naturali , ivi comprese le risorse energetiche , per usi in cui è possibile sostituirle con materiali di ricupero .
Articolo 4
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti verranno smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e in particolare :
- senza creare rischi per l ' acqua , l ' aria , il suolo e per la fauna e la flora ;
- senza causare inconvenienti da rumori od odori ;
- senza danneggiare la natura e il paesaggio .
Articolo 5
Gli Stati membri stabiliscono o designano l ' autorità o le autorità competenti incaricate , in una determinata zona , di programmare , organizzare , autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti .
Articolo 6
La o le autorità competenti di cui all ' articolo 5 dovranno elaborare quanto prima uno o più piani che contemplino fra l'altro :
- i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire ;
- i requisiti tecnici generali ;
- i luoghi adatti allo smaltimento ;
- tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare .
Tale o tali piani potranno riguardare ad esempio :
- le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere allo smaltimento dei rifiuti ,
- la stima dei costi delle operazioni di smaltimento ,
- le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta , della cernita e del trattamento dei rifiuti .
Articolo 7
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti :
- li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico , o ad un ' impresa di smaltimento , oppure
- provveda egli stesso allo smaltimento , conformandosi alle misure prese a norma dell'articolo 4 .
Articolo 8
Per rispettare le misure adottate in virtù dell'articolo 4 , gli stabilimenti o imprese che provvedono al trattamento , all ' ammasso o al deposito dei rifiuti per conto di terzi devono ottenere dalla autorità competenti di cui all ' articolo 5 un ' autorizzazione che indichi in particolare :
- i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare ,
- i requisiti tecnici generali ,
- le precauzioni da prendere [ . . . ]
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