Legge regionale 03/08/2011 n. 25
(Gazzetta regionale 12/08/2011 n. 49)
Regione Abruzzo - Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche
TITOLO I
Fondo speciale e misure destinate alla
salvaguardia e alla valorizzazione
del territorio montano
ARTICOLO 1
Fondo speciale
1. Per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano ed in
considerazione dell’importanza che il territorio montano e collinare riveste
nella tutela e ricarica delle falde acquifere, è istituito, a far data dal 1°
gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge, il Fondo Speciale.
2. Il Fondo Speciale, dell’importo complessivo di euro 4 milioni per il
triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, viene
alimentato dalle maggiori entrate relative all’utilizzazione delle acque
pubbliche, a seguito dell’aggiornamento dei canoni di cui all’art. 11.
3. Un pari stanziamento corrispettivo alle maggiori entrate, valutato in euro
4 milioni, viene iscritto sul capitolo di spesa 151402 U.P.B. 05.01.002
denominato "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e
quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto idrologico" con
destinazione vincolata alla tutela ambientale e idrogeologica.
4. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra Comuni classificati totalmente
o parzialmente montani dalla L. 25 luglio 1952, n. 991 recante "Provvedimenti
in favore dei territori montani" e dalla L.R. 5 agosto 2003, n. 11
recante "Norme in materia di Comunità montane", tenuto conto delle
disposizioni di cui alla L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle
Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali", con esclusione di
quelli aventi popolazione superiore a 3.000 abitanti, nel modo seguente:
a) il 15 per cento a favore del Comune oppure dei Comuni rivieraschi, come
definiti dall’art. 52 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", ricadenti in tutto o
in parte nell’ambito del territorio classificato montano da ripartirsi in
proporzione a [ . . . ]
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