I lavori in quota rappresentano senz’altro una delle categorie di lavori edili tra i più delicati, sia per le difficoltà di esecuzione che, principalmente, per tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza dei lavoratori. L’impiego delle
piattaforme di lavoro mobili in elevato, più diffusamente conosciute come
piattaforme aeree o con l’acronimo PLE, è sicuramente una delle opzioni di maggior rilievo nei cantieri che prevedono questo tipo di attività e si sta diffondendo in maniera crescente sia per le lavorazioni da effettuare a grandi altezze, in luogo delle opere provvisionali più tradizionali quali i
ponteggi, sia per le lavorazioni da effettuare ad altezze più limitate in luogo di trabattelli e scale, potendo garantire, nel maggioranza dei casi, una sicurezza ed una funzionalità migliore per gli operatori, a vantaggio anche della produttività.
Classificazione delle piattaforme aeree
Dal punto di vista della diversa modalità di elevazione le piattaforme di lavoro mobili elevabili vengono distinte in due gruppi:
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Gruppo A: attrezzature in cui il centro della piattaforma di lavoro è sempre all’interno dell’area di ribaltamento. Appartengono a questo gruppo ad esempio le piattaforme a colonna e quelle con movimento a pantografo.
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Gruppo B: quelle in cui la proiezione del centro della piattaforma può cadere all’esterno delle linee di ribaltamento. In questo gruppo si annoverano in particolar modo le piattaforme con braccio telescopico e/o articolato.
In merito alle modalità di spostamento, invece, le PLE sono ripartite in tre distinte categorie:
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Tipo 1, in cui lo spostamento è consentito solo quando la piattaforma è in posizione di trasporto;
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Tipo 2, in cui è possibile effettuare lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata, operando da una postazione di comando posizionata sul telaio;
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Tipo 3, in cui è possibile effettuare lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata, operando da un punto di comando posizionato sulla piattaforma stessa.
In diversi casi i tipi 2 e 3 sono combinati, ovvero la piattaforma dispone di due centraline di comando, una sul telaio ed una sulla piattaforma, ed è possibile comandare il movimento da entrambe azionando un apposito commutatore.
Tipologie di piattaforme aeree
Sul mercato sono disponibili numerose tipologie di piattaforme aeree, anche molto diverse fra di loro, che presentano una combinazione tra le diverse categorie di modalità di elevazione spostamento sopra descritte. Di seguito alcune delle varianti più diffuse:
Piattaforme verticaliImpiegate generalmente per il sollevamento di pochi operatori o piccoli carichi, sono piattaforme che dispongono di una elevazione solo in verticale, con un movimento a colonna o a pantografo. Sono in genere piuttosto compatte, ma raggiungono altezze limitate. Il movimento solo verticale, inoltre, ne impedisce l’uso nel caso in cui vi sia la presenza di ostacoli in prossimità dell’area da raggiungere (linee elettriche aeree, aggetti, …).
Piattaforme semoventi a braccio telescopico o articolateTrattasi di piattaforme movimentate da un braccio meccanico (telescopico o articolato) in grado di raggiungere altezze di diverse decine di metri, potendo sbracciare e ruotare a 360°. Per questo motivo si prestano a servire aree di lavoro anche difficilmente raggiungibili. Dispongono di ruote e/o cingoli per lo spostamento del telaio.
Piattaforme autocarrateSono analoghe alle precedenti ma in questo caso la piattaforma e il braccio (sempre di tipo telescopico e/o articolato) sono montati direttamente sul telaio di un autocarro; si tratta quindi di macchine totalmente autonome con il vantaggio di potersi spostare comodamente e con relativa velocità viaggiando sulle normali strade.
Piattaforme tipo “ragno”Si tratta di macchine semoventi cingolate dotate di stabilizzatori lunghi ed articolati che le conferiscono la particolare forma a “ragno”. Si prestano specificatamente ad operare in zone difficilmente accessibili o con terreni non regolari.
Piattaforme aeree: cenni normativi
Numerosi sono i provvedimenti normativi, di diversa natura, che riguardano le PLE. Ci limiteremo in questo caso ad alcuni cenni. Innanzitutto le piattaforme aeree rientrano in pieno nella cosiddetta “Direttiva Macchine” della Comunità Europea (vedasi il
D.Lgs. 17/2010 di attuazione della direttiva 2006/42/CE) e quindi sono soggette a tutti le prescrizioni incluse nella stessa direttiva per quello che riguarda la produzione, il rispetto di requisiti minimi di sicurezza, la redazione del fascicolo tecnico e dei manuali d’uso e manutenzione, la valutazione della conformità e relativa certificazione, la commercializzazione, ecc.
Inoltre le piattaforme di lavoro mobili sono disciplinate, come tutte le attrezzature di lavoro, dal
D.Lgs. 81/2008, cosiddetto
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, in particolare (elenco non esaustivo) al Titolo III, Capo I “Uso delle attrezzature di lavoro” ed al Titolo IV, Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”.
La norma impone obblighi relativi all’uso in sicurezza delle attrezzature nonché l’obbligo di sottoporre tali attrezzature alle revisioni periodiche obbligatorie. Inoltre i soggetti addetti alla movimentazione ed all’uso delle piattaforme devono obbligatoriamente seguire dei corsi specifici di formazione ed addestramento e conseguire la relativa abilitazione.
Infine giova richiamare le linee guida INAIL “PLE nei cantieri - L’uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili”, che dettano le buone pratiche sulle procedure di prevenzione e la gestione delle emergenze.
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