Altezze:
per altezza minima delle ringhiere, parapetti e balaustre si intende l’ altezza minima dell’ elemento di protezione dalla caduta, misurata:
- per le ringhiere (andamento obliquo), dalla punta del gradino alla sommità dell’ elemento di protezione alla caduta;
- per le balaustre e parapetti (andamento orizzontale), dal piano di calpestio alla sommità dell’ elemento di protezione alla caduta;
- per il corrimano, dalla punta del gradino alla sommità del corrimano stesso.
Scalabilità:
i vari elementi di ringhiere, balaustre o parapetti devono essere disposti in maniera tale da sfavorire l’ arrampicata.
In particolare, nel caso di ringhiere, balaustre o parapetti realizzati a fasce orizzontali dovranno essere considerati i seguenti requisiti dimensionali:
- la faccia inferiore della ringhiera, parapetto o balaustra deve essere cieca e con la faccia interna avente profilo rettilineo e perpendicolare al piano di terra;
- il bordo superiore della fascia inferiore deve essere ad almeno 500 mm dalla punta gradino per le ringhiere e dal piano di calpestio per balaustre o parapetti;
- per un’ altezza minima pari a 700 mm dalla punta del gradino per le ringhiere e dal piano di calpestio per balaustre e parapetti, le ulteriori fasce devono presentare luce libera tra loro non maggiore di 20 mm.
Inattraversabilità:
ringhiere, balaustre o parapetti devono essere inattraversabili in qualsiasi punto da una sfera di 100 mm di diametro.
Delle tavole di testa devono essere previste nelle aree dove è possibile che si trovino strumenti o altri oggetti che rischiano di cadere sugli utenti sottostanti.
La sommità di queste tavole non deve essere a meno di 100 mm dal piano di calpestio ed il profilo inferiore non deve essere a più di 15 mm dal piano di calpestio.