Il D.M. n.170 del 14 luglio 2015 stabiliva l’applicazione delle disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di Hotel, Alberghi, Pensioni, con oltre venticinque posti letto.
Il Decreto Milleproroghe n.162 / 2019 (comma 5 dell’articolo 3) interviene sul termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.
ECCO I NUOVI TERMINI PER GLI ADEGUAMENTI
- dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2021
il termine entro il quale le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi;
- dal 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2020
il termine entro il quale le predette strutture presentano, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la SCIA parziale, attestante il rispetto dl almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali, locali adibiti a deposito.
L’emendamento in esame lascia inoltre immutata l’originaria previsione recata dal comma 5, dell’articolo 3, la quale ha prorogato:
- dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022
il termine entro il quale le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, nonché quelle ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale;
- dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020
il termine entro il quale la predetta SCIA parziale deve essere presentata.
L’emendamento 3.12 NF introduce infine una disposizione relativa ai rifugi alpini, la quale prevede il differimento al 31 dicembre 2020 (dal 31 dicembre 2019) del termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:
- dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011);
- della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011).
L’albergatore dovrà quindi adeguarsi ai nuovi parametri qualora svolga un progetto di ristrutturazione e/o riqualificazione dell’attività.
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