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Antisismica: ufficiale l’ordinanza di proroga

Antisismica: ufficiale l’ordinanza di proroga

Le Norme Tecniche sorpassano la OPCM 3274: pubblicata su GU la nuova Ordinanza che proroga al 23 ottobre l’entrata in vigore della 3274

Vedi Aggiornamento del 27/02/2007
di Roberta Dragone
21/10/2005 - È dunque ufficiale. L’Ordinanza della Protezione Civile n. 3274 in materia antisismica non entrerà in vigore. Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata l’Ordinanza n. 3467 del 13 ottobre 2005 dal titolo “Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di norme tecniche per le costruzioni in zona sismica” che fa slittare l’entrata in vigore della 3274 al 23 ottobre 2005. Questo significa, come spiegavamo la scorsa settimana, che la suddetta proroga non entrerà mai in vigore, dal momento che dal 23 ottobre diventano ufficialmente operative le nuove Norme Tecniche per le costruzioni che, contenendo disposizioni in materia antisismica, di fatto sorpassano l’Ordinanza della protezione civile. Ufficialmente scampato dunque il pericolo del breve periodo di “incertezza giuridica” temuto dagli operatori del settore, che rischiavano di dover rispettare una disciplina normativa la cui obbligatorietà sarebbe durata per sole due settimane. Ricordiamo intanto che dal 23 ottobre prossimo avranno comunque inizio i 18 mesi di “allineamento tecnico” durante i quali sarà ancora possibile far riferimento alla vecchia normativa. Il Regime transitorio per l'applicabilità delle nuove norme tecniche è disciplinato dalla Legge dello Stato 17/08/2005 n.168 all’art. 14-undevicies: “Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246”. Resta ancora da sciogliere la questione relativa all’art. 104 del 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, recante disposizioni sulle costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione. Con l’entrata in vigore delle Norme Tecniche diventa operativa la nuova classificazione in zona sismica che comporta l’obbligo di denuncia di inizio delle costruzioni agli Uffici Regionali per tutte le costruzioni in zone sismiche di nuova classificazione che si trovino ancora in corso di costruzione alla data del 23 ottobre. Le Regioni chiedevano, oltre l’ennesima proroga alla 3274, anche la non applicazione dell’art. 104. Dal momento che non si hanno ancora notizie in merito a questo secondo punto di discussione, si può soltanto sperare che gli organi statali definiscano uno strumento giuridico in grado di ridurre l’impatto dell’art. 104 nei Comuni di nuova classificazione sismica.
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