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Catasto ai Comuni: il Tar accoglie il ricorso di Confedilizia

Catasto ai Comuni: il Tar accoglie il ricorso di Confedilizia

Illegittima l’attribuzione ai Comuni della competenza su classamento e definizione della rendita. L'Anci ricorrerà al Consiglio di Stato

Vedi Aggiornamento del 20/04/2009
di Rossella Calabrese
19/05/2008 - Con la sentenza n. 4259 del 15 maggio 2008, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della Confedilizia contro il Dpcm del 14 giugno 2007 sul decentramento del Catasto ai Comuni.
 
La Confedilizia ha contestato la legittimità della possibilità, data dal Dpcm ai Comuni, di determinare l’estimo di singoli immobili, sottraendo tale competenza all’Agenzia del territorio ( leggi tutto ). Secondo la Confedilizia, questa attribuzione diretta in materia di estimi ai Comuni contrasta con l’art. 1, comma 197, della Finanziaria per il 2007 , che prevedeva che i Comuni “partecipassero” solamente alla determinazione degli estimi (e quindi delle imposte), essendo la decisione finale riservata allo Stato e per esso all’Agenzia del territorio.
 
Il Dpcm 14 giugno 2007 disciplina l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni, in attuazione della Finanziaria 2007, e prevede la possibilità per i Comuni di aggiornare la banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio ( leggi tutto ).
 
Questa previsione, secondo Confedilizia, ha di fatto attribuito ai Comuni la decisione e la competenza definitiva per l’adozione degli atti inerenti l’estimo degli immobili, comportando un arretramento dell’Agenzia del territorio su competenze di mero controllo e di stima dell’efficienza degli interventi operati dai Comuni.
 
Nella sentenza, i giudici ricordano che il Dlgs 112/1998 , sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, elenca puntualmente le funzioni riservate allo Stato, mentre la Finanziaria 2007 ha modificato tali funzioni specificando meglio i criteri del decentramento amministrativo dallo Stato ai Comuni, limitandone la portata e, in particolare, riservando allo Stato le funzioni decisorie relative al classamento dei singoli immobili, operazione che incide sul calcolo della rendita e, di conseguenza, sull’ICI.
 
Il Tar ha giudicato erronea l’interpretazione operata nel Dpcm 14 giugno 2007 delle disposizioni della Finanziaria 2007, accogliendo il ricorso di Confedilizia e affermando che “l’attribuzione ai Comuni dell'esercizio della potestà autoritativa di procedere al classamento e quindi alla definizione della relativa rendita catastale costituisce un'opzione non prevista dalla legge nell'ambito del trasferimento di funzione catastali”.
 
Il Dpcm 14 giugno 2007 presenta quindi - conclude il Tar - una incongruenza normativa con la disposizione che dovrebbe attuare, nel punto in cui “polverizza in capo ai Comuni competenze funzionali decisive in materia di catasto e di estimo degli immobili”.
 
Soddisfatto della sentenza il presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, secondo il quale “il Tar ha fatto giustizia e il diritto ha ancora una volta trionfato. Il Governo Berlusconi ha ora le mani libere per rimettere le cose a posto e ridare tranquillità agli italiani così come alle strutture catastali”.

Invece l’ANCI e i Comuni (quasi 2500 quelli inseriti nella prima mappatura e dunque controinteressati) sono intenzionati ad impugnare la sentenza. Lo ha annunciato, con un comunicato, Flavio Zanonato, Sindaco di Padova e Responsabile delle politiche per il decentramento del catasto.

“Riteniamo le motivazioni del TAR Lazio - ha spiegato Zanonato - fondate su una erronea interpretazione della volontà del legislatore che, nel 2006, modificando l’articolo 66, comma 1 lettera a) del 112/1998 ha puntualizzato che ai Comuni sono trasferite le funzioni amministrative relative alla conservazione, utilizzazione e all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali..”.

Tale modifica - continua Zanonato - è stata interpretata dai giudici amministrativi come una volontà del legislatore di limitare il decentramento ad una attribuzione ai Comuni di una funzione esclusivamente istruttoria e partecipativa nel settore, “ma di certo non decisoria e provvedimentale”.
“A nostro avviso - afferma Zanonato - la ratio della norma va in senso opposto a quello indicato dal TAR Lazio. Per due ordini di motivi: il primo è che tale interpretazione tradirebbe la ratio dell’intero processo di decentramento del catasto che non è una delega all’esercizio di una funzione ma attribuzione di una funzione amministrativa che non può non sostanziarsi in compiti anche decisori e provvedimentali; il secondo è che proprio il legislatore del 2006 ha voluto dare un impulso decisivo al decentramento delle funzioni catastali ai Comuni e lo ha fatto valorizzandone il ruolo e le competenze pur garantendo allo Stato, attraverso l’attribuzione all’Agenzia del Territorio del compito di individuare criteri e procedure di definizione dei classamenti e degli estimi catastali, la gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni.

Rimane quindi nella responsabilità dell’Agenzia - sottolinea - la verifica ed il controllo dell’esatta e non discrezionale applicazione dei suddetti criteri e procedure. Fermo restando dunque che, per le altre possibili forme di gestione non oggetto di annullamento, è possibile e anzi necessario andare avanti”.
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