IMPIANTI
Sicurezza impianti: niente proroghe per il Testo unico Edilizia
In vigore dal 2008 norme più severe per gli impianti negli edifici con destinazione commerciale e produttiva
Vedi Aggiornamento del 03/04/2008
30/01/2008 - È entrato in vigore ormai da quasi un mese il Capo V del Testo Unico dell’Edilizia ( Dpr n. 380 del 6 giugno 2001 ) relativo alla sicurezza degli impianti.
Gli operatori attendevano l’ennesima proroga, in attesa che venisse emanato il Regolamento che riordina la normativa tecnica impiantistica all’interno degli edifici (previsto dall’art. 11-quaterdecies, comma 13, della legge 248/2005) e che abrogherà gran parte della Legge 46/1990 e del relativo regolamento di attuazione (Dpr 447/1991).
Ma nel frattempo né la Finanziaria 2008 né il decreto Milleproroghe (DL 248/2007) hanno previsto l’ulteriore slittamento delle norme del TU Edilizia che disciplina gli impianti e le relative norme di sicurezza.
Ricordiamo che la prima proroga è stata disposta dal DL 86/2005, convertito nella Legge 148/2005 che ha fatto slittare al 1° luglio 2006 l’entrata in vigore della Parte II, Capo V del Dpr 380/2001.
Successivamente l’art. 11-quaterdecies, comma 13, del DL 203/2005, convertito nella Legge 248/2005, prevedeva che entro 24 mesi dalla propria entrata in vigore (quindi entro il 3 dicembre 2007), il Ministro delle attività produttive avrebbe riordinato le disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Con il DL 173/2006, convertito nella legge 228/2006, il termine del 1° luglio 2006 previsto dalla Legge 148/2005 veniva prorogato fino all’attuazione del suddetto art. 11-quaterdecies, comma 13, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.
Ma prima del 1° gennaio 2007, il DL 300/2006 (poi convertito nella legge 17/2007) ha prorogato il termine del 1° gennaio 2007 fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) (il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) della Legge 248/2005, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. Veniva disposto inoltre che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, sarebbero stati abrogati il regolamento di cui al Dpr 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell’Edilizia, e la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.
Il Regolamento, che avrebbe dovuto essere pronto entro il 3 dicembre 2007, ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato ( leggi tutto ) ed è in via di emanazione.
La principale novità introdotta dall’entrata in vigore del Capo V del Testo Unico dell’Edilizia consiste nell’estensione agli impianti situati in edifici con destinazione commerciale e produttiva delle norme che la legge 46/1990 riservava ai soli edifici con destinazione residenziale.
Gli operatori attendevano l’ennesima proroga, in attesa che venisse emanato il Regolamento che riordina la normativa tecnica impiantistica all’interno degli edifici (previsto dall’art. 11-quaterdecies, comma 13, della legge 248/2005) e che abrogherà gran parte della Legge 46/1990 e del relativo regolamento di attuazione (Dpr 447/1991).
Ma nel frattempo né la Finanziaria 2008 né il decreto Milleproroghe (DL 248/2007) hanno previsto l’ulteriore slittamento delle norme del TU Edilizia che disciplina gli impianti e le relative norme di sicurezza.
Ricordiamo che la prima proroga è stata disposta dal DL 86/2005, convertito nella Legge 148/2005 che ha fatto slittare al 1° luglio 2006 l’entrata in vigore della Parte II, Capo V del Dpr 380/2001.
Successivamente l’art. 11-quaterdecies, comma 13, del DL 203/2005, convertito nella Legge 248/2005, prevedeva che entro 24 mesi dalla propria entrata in vigore (quindi entro il 3 dicembre 2007), il Ministro delle attività produttive avrebbe riordinato le disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Con il DL 173/2006, convertito nella legge 228/2006, il termine del 1° luglio 2006 previsto dalla Legge 148/2005 veniva prorogato fino all’attuazione del suddetto art. 11-quaterdecies, comma 13, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.
Ma prima del 1° gennaio 2007, il DL 300/2006 (poi convertito nella legge 17/2007) ha prorogato il termine del 1° gennaio 2007 fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) (il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) della Legge 248/2005, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. Veniva disposto inoltre che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, sarebbero stati abrogati il regolamento di cui al Dpr 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell’Edilizia, e la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.
Il Regolamento, che avrebbe dovuto essere pronto entro il 3 dicembre 2007, ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato ( leggi tutto ) ed è in via di emanazione.
La principale novità introdotta dall’entrata in vigore del Capo V del Testo Unico dell’Edilizia consiste nell’estensione agli impianti situati in edifici con destinazione commerciale e produttiva delle norme che la legge 46/1990 riservava ai soli edifici con destinazione residenziale.