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Riqualificazione energetica edifici: il decreto attuativo

Riqualificazione energetica edifici: il decreto attuativo

Le istruzioni e la modulistica per richiedere le detrazioni dall’Irpef del 55% delle spese per coibentazioni, infissi e impianti termici

Vedi Aggiornamento del 28/01/2010
di Rossella Calabrese
21/02/2007 - È stato diffuso ieri il decreto , messo a punto dai Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, che attua i commi da 344 a 349 della Finanziaria 2007 relativi alla detrazione dall’Irpef fino al 55% delle spese sostenute per realizzare interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Gli interventi ammissibili L’articolo 3 elenca dettagliatamente gli interventi per i quali spetta la detrazione, tra cui la fornitura e messa in opera di materiale coibente, la demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, le integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Sono ammissibili ai fini delle detrazioni, le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica. Procedura per richiedere le detrazioni L’articolo 4 illustra la procedura per richiedere le detrazioni: - acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti; vale quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 192/2005; - trasmettere all’ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (come da Allegato E), attraverso il sito internet www.acs.enea.it , disponibile dal 30 aprile 2007, ottenendo ricevuta informatica; in alternativa la documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica; - effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico; - conservare il certificato energetico, la ricevuta informatica, le fatture comprovanti le spese sostenute e la ricevuta del bonifico. Al momento non è chiaro se le comunicazioni già inoltrate al Centro operativo di Pescara sono valide oppure occorrerà inviare una nuova richiesta all'Enea; l'Agenzia delle Entrate fornirà, nei prossimi giorni, istruzioni più dettagliate sulle pratiche avviate secondo le precedenti indicazioni . Attestato di certificazione e di qualificazione energetica L’articolo 5 prevede che esso sia redatto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni o quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell’8 ottobre 2005. In assenza delle suddette procedure, è sufficiente l’attestato di qualificazione energetica conforme all’allegato A ed asseverato da un tecnico abilitato. I calcoli per la determinazione dell’indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all’allegato I del decreto legislativo 192/2005. I successivi articoli 6, 7, 8 e 9 forniscono indicazioni sull’asseverazione degli interventi rispettivamente sugli edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Tra le definizioni si legge che per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali. Cumulabilità delle agevolazioni Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi; sono invece compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni (art. 10). Gli Allegati L’Allegato A al decreto contiene la schema per l’attestato di qualificazione energetica; l’Allegato B lo schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio; l’Allegato C ripropone la Tabella 1.1 ed 2.1 di cui all’Allegato C, n. 1) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311; l’Allegato D contiene la Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K); l’Allegato E la Scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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