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Nuovo Codice Appalti, ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Nuovo Codice Appalti, ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Subito operativi il limite del 30% al subappalto, l'offerta economicamente più vantaggiosa, il divieto di appalto integrato e la cancellazione del 2%. SCARICA IL TESTO

Vedi Aggiornamento del 08/06/2016
Nuovo Codice Appalti, ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
di Paola Mammarella
20/04/2016 - È finalmente entrato in vigore il nuovo Codice Appalti. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016.

Subito operativo il criterio di aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa, il divieto di appalto integrato, il limite del 30% al subappalto e la cancellazione dell’incentivo 2% ai progettisti interni alla Pubblica Amministrazione.

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Per altre norme, come la qualificazione di imprese e Stazioni Appaltanti e il dèbat public bisognerà attendere le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che faranno da base di riferimento per i decreti attuativi utili alla regolamentazione di dettaglio dei diversi settori. Per evitare vuoti normativi è stata prevista una fase transitoria in cui il vecchio Regolamento attuativo resterà in vigore e verrà abrogato man mano che tutte le norme diventeranno operative.
 
Il testo definitivo ha recepito alcune indicazioni del parere parlamentare e ne ha tralasciate altre. Rispetto alla versione iniziale è stato inserito, ad esempio, il tetto del 30% al subappalto, ma non è stato previsto il riferimento obbligatorio al DM Parametri né sono state abbassate le soglie per il massimo ribasso e la procedura negoziata, che sono rimaste ferme a un milione di euro.
 
Alla base della riforma c’è la qualità della progettazione delle opere pubbliche. Col nuovo Codice, infatti, ad andare in gara sarà il progetto esecutivo. In questo modo si dovrebbero evitare imprevisti, ritardi e aumenti nei costi di realizzazione.
 
Ma vediamo in sintesi i contenuti del nuovo Codice.
 

Concorsi di progettazione

In caso di interventi complessi o di particolare rilievo dal punto di vista architettonico o paesaggistico si dovrà sempre bandire un concorso di progettazione. Dopo la prima fase di presentazione delle proposte, saranno scelti al massimo dieci soggetti, progettisti singoli o a gruppi, che parteciperanno alla seconda fase in cui sarà redatto il progetto definitivo. Almeno tre dei progettisti scelti dovranno essere iscritti agli Albi professionali da meno di cinque anni. A loro verrà corrisposto un rimborso spese pari al 50% degli importi previsti per le spese tecniche. Per gli altri professionisti il rimborso spese sarà pari al 25%.
 

Servizi di ingegneria e architettura 

I servizi di ingegneria e architettura di importo compreso tra 40 mila e 100 mila euro potranno essere affidati con procedura negoziata, invitando almeno cinque operatori. Sopra i 100 mila euro si dovrà ricorrere alla procedura aperta o ristretta. Sarà quindi abbassato da 209mila euro a 100mila euro il tetto che fa scattare l’obbligo di bandire una gara ad evidenza pubblica.
 

Decreto Parametri

Per completare il quadro della riforma, il Parlamento aveva chiesto che fosse introdotto nel Codice l’obbligo di far riferimento al DM Parametri per determinare i compensi dei progettisti a base di gara negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Il Governo ha però confermato la versione iniziale, in base alla quale il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve approvare le tabelle dei corrispettivi, da utilizzare a discrezione delle stazioni appaltanti.
 

Incentivo 2% alla progettazione

Le Amministrazioni pubbliche destineranno il 2% degli importi a base di gara alle attività di programmazione delle spese, controllo delle procedure di gara, direzione dei lavori e collaudi svolti dai dipendenti pubblici. L’80% di queste somme sarà ripartito tra il responsabile del procedimento e i suoi collaboratori, mentre sono esclusi i dipendenti con qualifica dirigenziale. I premi non potranno superare il 50% dello stipendio annuo lordo. Il restante 20% sarà invece destinato all’acquisto di beni, strumenti tecnologici, strumenti BIM e al miglioramento delle banche dati. La progettazione delle opere sarà affidata a progettisti esterni. Questa separazione è stata pensata per garantire maggiore qualità delle opere pubbliche.
 

BIM

Sei mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, le Stazioni Appaltanti potranno chiedere l’uso del Building information modeling (BIM) per le nuove opere e i servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni). Successivamente, si valuterà una tempistica graduale per l’uso obbligatorio del BIM in base alla tipologia delle opere e dei servizi da affidare e al loro importo.
 

Appalti di lavori 

Sotto i 40 mila euro è possibile l'affidamento diretto. Nelle gare per l’affidamento di lavori di importo compreso tra 40 mila e 150 mila euro dovranno essere consultati almeno cinque operatori. Tra i 150 mila euro e un milione di euro si userà la procedure ristretta, previa consultazione di almeno dieci operatori. Sopra il milione di euro si utilizzeranno le procedure ordinarie.
 

Offerta economicamente più vantaggiosa

Una delle svolte del nuovo Codice Appalti sta nel cambiamento dei criteri di aggiudicazione delle gare d’appalto. Il massimo ribasso si potrà usare solo per le gare di lavori di importo fino a un milione di euro. Sopra questa cifra si dovrà utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Questo significa che il prezzo dovrà sempre essere controbilanciato da valutazioni sulla qualità delle proposte presentate.

L'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà essere utilizzata obbligatoriamente nell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, dei servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40 mila euro.
 

Cauzione a corredo dell’offerta

Per i servizi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e per i compiti di supporto alle attività del Responsabile unico del procedimento (RUP) non si dovrà versare la cauzione a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo base indicato nel bando.
 
Negli appalti di lavori è previsto uno sconto sulla cauzione del 30% per gli operatori in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) e del 20% per le imprese dotate di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
 
In tutti gli appalti le imprese con un buon rating  di legalità ai sensi del D.lgs. 231/2001 o di una certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori o di una certificazione OHSAS 18001 avranno diritto ad uno sconto del 30% sulla cauzione.

La cauzione potrà essere decurtata del 15% se l’impresa sviluppa un inventario dei gas a effetto serra prodotti durante la sua attività. Negli appalti di servizi e forniture, infine, il marchio Ecolabel darà diritto a uno sconto del 20%.
 

Subappalto

Il subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori. Il vincitore di una gara potrà ricorrere al subappalto solo se la Stazione Appaltante avrà previsto questa chance a monte, cioè nel bando.
 

Avvalimento

I requisiti richiesti dal bando potranno essere dimostrati avvalendosi di un soggetto ausiliario. Quest’ultimo non  potrà a sua volta ricorrere ad un altro soggetto. La Stazione Appaltante potrà prevedere che l’offerente esegua direttamente alcune lavorazioni essenziali.
 

Concessioni

Nelle concessioni di importo superiore a 150 mila euro, l’80% dei lavori dovrà essere affidato con gara o eseguito in gestione diretta e il 20% potrà andare alle società in house. L’Anac vigilerà sul rispetto di queste soglie. I trasgressori dovranno riequilibrare la situazione nell’anno successivo. Se non lo faranno e se verrà accertato lo sforamento del limite per due anni consecutivi, l’impresa titolare della concessione pagherà una multa pari al 10% dell’importo complessivo dell’appalto.

Il nuovo Codice vieta la proroga delle concessioni autostradali. Quelle scadute al 18 aprile 2016 dovranno andare in gara entro sei mesi.
 

Anticipazione del 20% del prezzo

Sarà reintrodotta l’anticipazione del 20% del prezzo a favore delle imprese. L’importo verrà calcolato sul valore stimato dell’appalto e sarà corrisposto all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione sarà subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.
 

Appalto Integrato

Il nuovo Codice vieta il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori. L’appalto integrato sarà possibile solo nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità.
 

Stazioni Appaltanti

L’operatività delle Stazioni Appaltanti sarà proporzionale alla loro qualificazione. L’ANAC valuterà la struttura organizzativa della Stazione Appaltante, la presenza di dipendenti con particolari qualifiche, i sistemi di formazione e aggiornamento del personale, il numero di gare bandite ogni triennio, l’adozione di misure per la prevenzione della corruzione, l’adozione di tecnologie telematiche e di sistemi per la sostenibilità ambientale, il numero di contenziosi in atto. Al di sotto dei 40 mila euro per i servizi e le forniture e dei 150 mila euro per i lavori, le amministrazioni saranno libere. Sopra questi importi, per operare in autonomia le Stazioni Appaltanti dovranno avere una certificazione dell’Anac.
 

Deroghe e urgenze

Le uniche deroghe al Codice Appalti sono possibili in caso di “somma urgenza” o esigenze di Protezione Civile. In questi casi il responsabile del procedimento o il tecnico dell’Amministrazione competente può disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro 200 mila euro e affidarli direttamente ad uno o più operatori. Entro dieci giorni deve però giustificare le sue scelte con un a perizia, che va poi controllata e validata dall’Anac.
 

Baratto amministrativo

Il nuovo Codice disciplina gli “interventi di sussidiarietà orizzontale”, ossia la partecipazione della società civile alla cura di aree pubbliche o alla valorizzazione di aree e beni immobili inutilizzati mediante iniziative culturali, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale. Tra questi rientra il “baratto amministrativo” per la realizzazione di opere di interesse della cittadinanza, con finalità sociali e culturali, a cura di gruppi di cittadini organizzati, senza oneri per l’ente che però riconosce ai privati  riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta.
 

Débat public

Per le grandi opere infrastrutturali, con impatto rilevante sul territorio, le amministrazioni aggiudicatrici dovranno ricorrere obbligatoriamente alla procedura di dibattito pubblico, pubblicando online il progetto, i risultati della consultazione e dei dibattiti. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte saranno valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo. Sarà l'Anac a definire le opere per cui il dibattito pubblico dovrà essere utilizzato obbligatoriamente.
 
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