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L’obbligo di rinnovabili nei nuovi edifici slitta a gennaio 2011

L’obbligo di rinnovabili nei nuovi edifici slitta a gennaio 2011

Prorogata di un anno la norma introdotta dalla Finanziaria 2008. Pochi i Comuni che l'hanno applicata

Vedi Aggiornamento del 31/01/2014
di Rossella Calabrese
19/02/2010 - I Comuni avranno un altro anno di tempo per inserire nei propri regolamenti edilizi l’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali di nuova costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW.
 
Il ddl di conversione del DL 194/2009 Milleproroghe approvato dal Senato sposta, infatti, dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 la scadenza entro la quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i regolamenti edilizi dovranno imporre, per i nuovi edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.


La norma è stata introdotta dalla Finanziaria 2008, che ne fissava la scadenza per i Comuni al 1° gennaio 2009 (leggi tutto);  successivamente, la L. 14/2009, di conversione del DL 207/2008 “Milleproroghe” l’ha differita al 1° gennaio 2010 (leggi tutto).
 
La norma modifica l’articolo 4, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) prevedendo che nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

Ora, probabilmente perché i Comuni tardano a mettersi in regola, la scadenza è stata ulteriormente prorogata al 1° gennaio 2011.
 
Molti Comuni tuttavia, negli ultimi anni, lavorando nel solco delle normative nazionali e regionali, hanno adeguato i loro regolamenti edilizi introducendo l’installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici. In particolare, sono 406 su 557 i Comuni che presentano un Regolamento Edilizio che prevede l’obbligo, la promozione e/o incentivi per quanto riguarda l’uso di energie rinnovabili. Sono i dati che emergono dal rapporto “L’innovazione energetica nei regolamenti edilizi comunali” curato da Legambiente e Cresme in collaborazione con Saie Energia (leggi tutto).
 
Nelle esperienze analizzate dal Rapporto, si parla di solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, di fotovoltaico per l’energia elettrica, ma in 35 Comuni vengono citate, in maniera quasi sempre promozionale e di applicazione volontaria, le biomasse per uso domestico (caldaie con cippato e pellets). Si fa poi riferimento all’eolico in 28 Comuni ma senza obblighi, come per l’idroelettrico con 11 Comuni che promuovono l’uso di questa fonte di energia rinnovabile.
 
Dei 406 Comuni che considerano le fonti rinnovabili, 135 sono quelli in cui è stato recepito nel Regolamento Edilizio l’obbligo di installazione di 1 kW di fotovoltaico per unità abitativa, mentre per 103 Comuni vige l’obbligo di 0,2 kW di fotovoltaico per unità abitativa. I Comuni con l’obbligo di installazione del solare termico sono 253.
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