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Servizi professionali, al via da maggio le regole europee

Servizi professionali, al via da maggio le regole europee

Due mesi per l’iscrizione dei professionisti europei agli Ordini italiani; le norme di ingegneri e architetti saranno adeguate

Vedi Aggiornamento del 14/10/2013
di Rossella Calabrese
28/04/2010 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs n. 59 del 26 marzo 2010 che attua la Direttiva2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
 
Il nuovo decreto si applica a tutte le attività economiche, imprenditoriali o professionali, tra cui: i servizi alle imprese, i servizi di certificazione e di collaudo, di gestione delle strutture, i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, i servizi collegati con il settore immobiliare e l’edilizia, compresi i servizi degli architetti (leggi tutto).
 
Le norme relative ai requisiti che è consentito richiedere per l’accesso e l’esercizio di attività di servizio (art. 12) e le norme sui regimi autorizzatori che possono essere istituiti (art. 14), fanno salve le disposizioni relative alle professioni regolamentate, come il Dlgs 206/2007e le norme istitutive di ordini, Albi e Collegi.
 
Il nuovo decreto incide sulle comunicazioni commerciali delle prestazioni professionali: fatte salve le norme del decreto Bersani (DL 223/2006 convertito nella Legge 248/2006), i professionisti possono liberamente farsi pubblicità; eventuali limitazioni devono essere giustificate da motivi imperativi da  interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità. I codici deontologici devono recepire queste norme assicurando che le comunicazioni commerciali siano emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformità del diritto comunitario.
 
Per le professioni regolamentate può essere fissato l’obbligo di esercitare una determinata attività specifica o il divieto di esercitarla in associazione, solo se ciò è necessario a garantire il rispetto di regole deontologiche, o l’indipendenza e l’imparzialità del professionista.
 
I professionisti di un altro Stato UE potranno presentare al Consiglio dell’ordine o al Collegio professionale competente la domanda di iscrizione, corredata dei documenti che provano il possesso dei requisiti fissati dall’ordinamento professionale. Il procedimento dovrà concludersi entro due mesi altrimenti scatterà il silenzio-assenso. Per iscriversi sarà necessario, oltre al titolo professionale conseguito nel proprio Paese, il decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Dlgs 206/2007. L’iscrizione è consentita anche ad associazioni o società di uno Stato UE.
 
Per quanto riguarda le tariffe, la pubblicità e le società multidisciplinari, il nuovo decreto ribadisce l’applicabilità dell’articolo 2 del decreto Bersani (DL 223/2006 convertito nella Legge 248/2006).
 
La normativa vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate, tra cui quelle di ingegnere e di architetto, deve essere adeguata ai principi contenuti nel nuovo decreto di recepimento. Puntuali modifiche sono apportate agli ordinamenti di alcune professioni, tra cui: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, perito agrario, geologo, geometra, perito industriale.

Il Dlgs 59/2010 entra in vigore l’8 maggio prossimo.
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