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Norme tecniche costruzioni: chiarimenti dal Ministero

Norme tecniche costruzioni: chiarimenti dal Ministero

Le nuove NTC si applicano ai lavori privati iniziati dopo il 30 giugno, ma anche alle varianti alle costruzioni iniziate prima

Vedi Aggiornamento del 01/03/2011
di Rossella Calabrese
03/09/2009 - Con la Circolare del 5 agosto 2009 , pubblicata nella G.U. n. 187 del 13 agosto 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene in merito all’applicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.
 
Il 30 giugno 2009 - spiega la Circolare -, per effetto dell’art. 1-bis del DL 39/2009 , convertito nella Legge 77/2009 , è terminato il regime transitorio per l’operatività della revisione delle NTC, stabilito dall’art. 20 del DL 248/2007 convertito nella Legge 31/2008. Pertanto, dal 1° luglio 2009 è obbligatoria l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008 ( leggi tutto ).
 
Il Ministero ha ricevuto richieste di chiarimenti relativamente a due aspetti:
- il regime intertemporale degli interventi per i quali, con riguardo al livello di definizione progettuale e/o allo stadio procedimentale raggiunto, anche dopo il termine del 30 giugno 2009, è consentita l’applicazione della normativa tecnica precedente al citato DM 14 gennaio 2008;
- l’utilizzabilità dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009. 

La Circolare in primo luogo sottolinea che i termini di applicazione della previgente normativa tecnica (DM del 1996; DM 14 settembre 2005) o della nuova disciplina (DM 14 gennaio 2008), in relazione all’ambito oggettivo, sono stati chiaramente indicati dal legislatore: infatti al comma 3 dell’art. 20 del DL 248/2007 si legge che “Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonchè per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo.”. 

Tale disposizione comprende e differenzia i lavori pubblici e quelli privati, e costituisce il criterio adottato per stabilire in quali casi, dopo il 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme tecniche previgenti al DM 14 gennaio 2008. Per i lavori pubblici è quindi consentita l’applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al DM 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009, sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi.
 
Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica , l’applicazione del DM 14 gennaio 2008 è obbligatoria per le costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Inoltre, anche per i lavori iniziati prima di tale data, qualora in corso d’opera il privato avesse la necessità di presentare una variante che modifichi in maniera sostanziale l’organismo architettonico o il comportamento statico globale della costruzione, dovranno essere integralmente applicate le nuove NTC (DM 14 gennaio 2008). Restano ovviamente salve le disposizioni di cui all’art. 30 - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione, della legge 64/1974 recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, trasfuso nell’art. 104 del DPR 380/2001, “Testo unico dell’edilizia”.

 
Per quanto riguarda la qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione , il Ministero ricorda che la materia è soggetta ad un proprio regime giuridico-normativo (direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita in Italia con il DPR 246/1993). Inoltre, la stessa norma (comma 2-bis dell’art. 5 del DL 136/2004, convertito con legge 186/2004) che ha disciplinato la fase sperimentale di applicazione delle NTC, ha fatto salvo quanto previsto dal DPR 246/1993. Pertanto, ai fini dell’impiego di elementi per uso strutturale, prodotti anche prima del 30 giugno 2009, occorre riferirsi a tali disposizioni regolamentari. Va evidenziato, infine, che il capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) del DM 14 gennaio 2008 costituisce il riferimento circa le modalità di identificazione, qualificazione ed accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per uso strutturale.
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