NORMATIVA
Il garage parzialmente interrato deve rispettare le distanze tra edifici?
La Cassazione si pronuncia sul caso di un terrapieno, realizzato in fase di ristrutturazione, che supera l’originario piano di campagna
Vedi Aggiornamento del 13/01/2025
13/09/2024 - Il tema delle distanze tra edifici desta sempre qualche dubbio, che inevitabilmente apre la strada a contenziosi sui metodi di calcolo.
Le incertezze sorgono soprattutto quando bisogna capire se determinati manufatti devono essere conteggiati nel calcolo delle distanze tra edifici o se devono invece essere ignorati.
Il proprietario ha realizzato un terrapieno all’interno del quale ha creato un garage chiuso su tre lati e parzialmente interrato. Il manufatto supera infatti il piano di campagna.
I confinanti si sono opposti spiegando che il terrapieno deve essere considerato una nuova costruzione che, come tale, viola le distanze tra edifici.
Il proprietario ritiene invece che la realizzazione del terrapieno sia un intervento qualificabile come ristrutturazione dell’edificio preesistente.
Secondo la Cassazione, dal momento che il terrapieno supera l’originario piano di campagna e non è completamente interrato, rientra nel concetto di costruzione ai sensi dell’articolo 873 del Codice Civile
Il terrapieno, spiegano i giudici, ha la funzione di stabilizzare il piano di campagna posto a quote differenti dal fondo confinante, mediante un manufatto eretto a chiusura statica del terreno.
Analogamente, secondo i giudici, può essere considerato come una costruzione il riporto di terra volto a sopraelevare il piano di campagna allo scopo di coprire degli insediamenti edilizi.
I giudici hanno aggiunto che il terrapieno deve essere considerato una costruzione anche se il muro di contenimento è separato dall’accumulo di terreno retrostante perché il muro è funzionale ad eliminare la pericolosità del riporto.
Dato che il terrapieno ospitante il garage è una nuova costruzione, i giudici hanno concluso che deve rispettare le norme in materia di distanze tra edifici e, in caso contrario, essere rimosso.
Le incertezze sorgono soprattutto quando bisogna capire se determinati manufatti devono essere conteggiati nel calcolo delle distanze tra edifici o se devono invece essere ignorati.
Il terrapieno e il dubbio sul calcolo delle distanze tra edifici
La Cassazione, con la sentenza 22493/2024, ha recentemente risolto il caso iniziato con la ristrutturazione di un vecchio fabbricato rurale.Il proprietario ha realizzato un terrapieno all’interno del quale ha creato un garage chiuso su tre lati e parzialmente interrato. Il manufatto supera infatti il piano di campagna.
I confinanti si sono opposti spiegando che il terrapieno deve essere considerato una nuova costruzione che, come tale, viola le distanze tra edifici.
Il proprietario ritiene invece che la realizzazione del terrapieno sia un intervento qualificabile come ristrutturazione dell’edificio preesistente.
Distanze tra edifici, come si considera il terrapieno
Dopo i primi gradi di giudizio, il caso è arrivato in Cassazione. I giudici hanno appurato che la Corte territoriale non ha comparato il nuovo fabbricato con quello preesistente e non ha di conseguenza rilevato che il primo era composto da un solo vano terraneo di 43 metri quadri, mentre il nuovo presentava due elevazioni fuori terra.Secondo la Cassazione, dal momento che il terrapieno supera l’originario piano di campagna e non è completamente interrato, rientra nel concetto di costruzione ai sensi dell’articolo 873 del Codice Civile
Il terrapieno, spiegano i giudici, ha la funzione di stabilizzare il piano di campagna posto a quote differenti dal fondo confinante, mediante un manufatto eretto a chiusura statica del terreno.
Analogamente, secondo i giudici, può essere considerato come una costruzione il riporto di terra volto a sopraelevare il piano di campagna allo scopo di coprire degli insediamenti edilizi.
I giudici hanno aggiunto che il terrapieno deve essere considerato una costruzione anche se il muro di contenimento è separato dall’accumulo di terreno retrostante perché il muro è funzionale ad eliminare la pericolosità del riporto.
Dato che il terrapieno ospitante il garage è una nuova costruzione, i giudici hanno concluso che deve rispettare le norme in materia di distanze tra edifici e, in caso contrario, essere rimosso.