RISPARMIO ENERGETICO
Edifici vincolati, superbonus 110% anche per interventi non trainanti
La detrazione si applica anche alla sola sostituzione di finestre purché porti a un miglioramento energetico
Vedi Aggiornamento del 22/09/2022
28/07/2020 - Negli edifici vincolati non è obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti per ottenere il superbonus 110%.
La Legge 77/2020, di conversione del DL Rilancio, infatti, prevede che se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, è possibile accedere comunque all’agevolazione.
Per ottenere il beneficio, è necessario che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
In questo caso si detraggono le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio.
La sostituzione dei serramenti, però, deve determinare il miglioramento delle due classi energetiche o il passaggio alla classe energetica più alta.
La Legge 77/2020, di conversione del DL Rilancio, infatti, prevede che se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, è possibile accedere comunque all’agevolazione.
Superbonus 110%: le condizioni per fruirne senza lavori trainanti
In tali casi, il superbonus 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.Per ottenere il beneficio, è necessario che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Superbonus 110%: in edifici vincolati ok alla sostituzione di serramenti
Un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio può beneficiare del superbonus 110% anche per la sola sostituzione dei serramenti.In questo caso si detraggono le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio.
La sostituzione dei serramenti, però, deve determinare il miglioramento delle due classi energetiche o il passaggio alla classe energetica più alta.