Alcune di queste opere erano strettamente necessarie, altre purtroppo no, ma il frutto di un senso "estetico" del DL che anzichè occuparsi del controllo delle sole opere si è messo a fare il progettista.
Il costo di tali opere supera abbondamene il 6% del totale preventivato, che è il margine massimo previsto da capitolato.
Ora il committente dice che siccome non ne era a conoscenza non vuole pagarle perchè non da lui autorizzate, tranne quelle "strettamente necessarie" le altre no, eppure apprezza le migliorie apportate.
In tutto questo se non si è capito fin ora io sono l'impresa, in questo caso su chi mi devo rivalere??
poteva il DL commissionare opere senza autorizzazione del committente?
come mi devo muovere in questo caso?
Grazie si da ora per il vostro aiuto.
Quando si interviene con opera extra-capitolato, bisogna sempre porsi l’interrogativo se tali interventi sono meramente tecnici o se si possono configurare come varianti, e al direttore lavori non è consentito far eseguire varianti senza il consenso del committente.
l’art. 132, comma 3, prima parte, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, stabilisce che:
“non sono considerati varianti […] gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera”
Purtroppo, il legislatore ha “dimenticato” di dare una definizione - degli interventi di dettaglio - ma di solito si assume per buono l’insegnamento che riteneva che tali interventi riguardassero “la definizione o ridefinizione di particolari costruttivi e di scelta di alcuni materiali nell'ambito di possibili soluzioni compatibili con il progetto esecutivo contrattuale e rispettose dei suoi elementi qualificanti”.
Quindi fino ad un certo importo/percentuale (preferibilmente pattuita con il commettente in sede di affidamento dell’incarico) le modifiche imposte dal direttore dei lavori
Non dovrebbero essere considerate varianti ma rientrino nella discrezionalità del direttore dei lavori.
Nel suo caso, gli interventi di estrema urgenza potevano essere realizzati, anche senza la preventiva autorizzazione da parte del committente, e tali opere riconosciute ed accettate, concorrono tutte all’utilizzo dell’opera e pertanto va riconosciuto il loro valore e di conseguenza vanno pagate.
Per le migliorie, purtroppo il Direttore Lavori, non poteva apportarle senza il preventivo OK da parte del committente.
Le migliorie sono state accettate dalla committenza? Perché se così fosse è come se le “collauda” o meglio esprime un parere favorevole alla loro presenza seppur non presenti nel progetto, e questo è un punto su cui si può fare LEVA.
Bisogna capire come è stato definito, in contratto, l’aspetto delle varianti. Se il committente, magari anche in forma scritta, doveva autorizzarle, sarebbe stato opportuno che lei come impresa richiedesse tale autorizzazione.
Ci sono stati casi, nel mondo delle opere pubbliche, in cui sono avvenuti casi simili, ma alla fine il ricorso dell’impresa, che chiedeva il pagamento, è stato negato.
per correttezza il riferimento normativo oggi in vigore è il Dlgs 50/2016 che all'articolo Art. 149. parla di Varianti. Ma lo stesso articolo riprende quello precedentemente citato del del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che allo stato attuale è stato abrogato
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