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Superbonus ed ecobonus, come si calcola la superficie delle finestre

Superbonus ed ecobonus, come si calcola la superficie delle finestre

Si considera solo la parte vetrata o anche il cassonetto? Le spiegazioni dell’Agenzia delle Entrate

Vedi Aggiornamento del 09/04/2024
Foto: serezniy©123RF.com
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di Paola Mammarella
07/10/2022 - Come si calcola la superficie degli infissi, ai fini dell’ecobonus o del superbonus? Bisogna considerare solo la parte vetrata o anche i cassonetti?
 
L’argomento è stato trattato nell’ambito di un interpello presentato da una società all’Agenzia delle Entrate.
 

Ecobonus e finestre, il caso

L’interpello, gestito dall’Area Consulenza di legislazione Tecnica, riguarda una società, proprietaria di una palazzina composta di immobili accatastati ad uso ufficio. La società intende affidare ad un’impresa un intervento di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia dell’edificio senza demolizione e ricostruzione.
 
Nell’ambito dell’intervento è prevista la sostituzione delle finestre comprensive di infissi. Per questi lavori, la società ha chiesto come calcolare la spesa detraibile, considerando che, dopo l’intervento, le aperture aumenteranno in numero, ma la superficie totale sarà uguale a quella preesistente, seppur in presenza di modifiche di dimensioni, orientamento e posizione.

 
La società ha chiesto inoltre quali sono le misure cui fare riferimento per il calcolo della superficie degli infissi.
 
Secondo la società, è possibile ottenere la detrazione per le spese relative a tutti gli infissi, a condizione che la superficie totale post-intervento sia inferiore o uguale a quella preesistente e che siano rispettati i requisiti tecnici e prestazionali contenuti nell’Allegato E del Decreto “Requisiti tecnici” (DM 6 agosto 2020).
 
La società ritiene anche che la dimensione cui fare riferimento per il calcolo della superficie sia quella della sola parte vetrata, con esclusione del cassonetto, se presente.
 

Ecobonus, come si calcola la superficie delle finestre

L’Agenzia ha ricordato che, per ottenere le detrazioni, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
 
L’agevolazione è riconosciuta anche nelle ipotesi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, a condizione che la superficie totale degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella ex-ante.
 
Gli infissi, sottolinea l’Agenzia, sono comprensivi anche delle strutture accessorie, che hanno effetto sulla dispersione del calore, come scuri e persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto, come i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.
 
Il DM 6 agosto 2020, spiega l’Agenzia, definisce come finestre comprensive di infissi “le chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili e dei cassonetti, comprensivi degli infissi”.
 
L’Agenzia ha quindi concluso che i cassonetti, ove presenti, concorrono al calcolo della superficie.
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