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Gare di progettazione, come si determina il compenso del progettista?

Gare di progettazione, come si determina il compenso del progettista?

Anac: si deve tener conto di tutte le prestazioni anche se la Stazione Appaltante omette uno dei primi livelli di progettazione

Vedi Aggiornamento del 23/11/2022
Foto: auremar©123RF.com
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di Paola Mammarella
09/02/2022 - Come si determina il compenso del progettista in una gara di progettazione? Lo ha spiegato l’Associazione nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera 31/2022.
 

Gara di progettazione, il caso

L’Anac ha fornito il suo parere di precontenzioso sull’istanza relativa ad una gara aperta per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo ad un intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale.
 
La Stazione Appaltante ha posto a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica e la relazione di vulnerabilità, ma ha omesso il livello della progettazione definitiva.
 
Un progettista si è rivolto all’Anac perché, a suo avviso, il compenso posto a base d’asta sarebbe stato insufficiente a remunerare alcune prestazioni, riconducibili al livello della progettazione definitiva, che sarebbero necessarie all’esecuzione del servizio.
 
Il progettista, chiamato a realizzare la progettazione esecutiva, dovrebbe svolgere anche il livello della progettazione definitiva, che però non è stato considerato dalla SA.

 

Gara di progettazione, come si determina il compenso

L’Anac ha ricordato che i tre livelli di progettazione sono tappe di un unico di un unico processo identificativo e creativo. In corrispondenza di ognuna di queste tappe vengono definiti compiutamente specifici aspetti:
- individuazione, tra più soluzioni, di quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire (progetto di fattibilità tecnico ed economica);
- compiuta individuazione dei lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante (progetto definitivo);
- dettaglio dei lavori da realizzare e relativo costo, in modo da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo (progetto esecutivo).
 
Quando la stazione appaltante omette uno dei primi livelli di progettazione, si legge nel parere dell’Anac, non lo sopprime ma lo unifica a quello successivo, di modo che, in caso di omissione del progetto definitivo, i suoi contenuti tipici sono assorbiti da quello esecutivo.
 
L’Anac ha affermato che la semplificazione interna all’Amministrazione, che decide l’accorpamento dei livelli di progettazione, non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista. Tale condotta contrasterebbe con il principio dell’equo compenso.
 
L’accorpamento, quindi, non deve significare remunerare un livello di progettazione in meno.
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