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Bonus 80% e fondo perduto per le imprese turistiche, domande dal 28 febbraio

Bonus 80% e fondo perduto per le imprese turistiche, domande dal 28 febbraio

Da oggi disponibili il facsimile della domanda, la guida alla compilazione e la modulistica degli allegati. Dal Ministero le risposte alle FAQ

Vedi Aggiornamento del 13/06/2022
Foto: rilueda © 123rf.com
Foto: rilueda © 123rf.com
di Rossella Calabrese
21/02/2022 - Si aprirà alle 12.00 del 28 febbraio prossimo la piattaforma online sul sito di Invitalia sulla quale le imprese turistiche potranno richiedere il credito d’imposta 80% e il contributo a fondo perduto per la riqualificazione delle strutture.
 
A partire da oggi 21 febbraio è accessibile la sezione informativa della piattaforma Invitalia dalla quale scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati.
 
Lo ha fatto sapere il Ministero del Turismo con un avviso sul proprio sito.
 
Il Bando per credito d’imposta 80% e fondo perduto - lo ricordiamo - è stato pubblicato a dicembre 2021 e finanzia la riqualificazione delle strutture attraverso l’efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la riqualificazione antisismica, la realizzazione di piscine termali, la digitalizzazione, il restauro e la ristrutturazione edilizia, in attuazione dell’articolo 1 del DL 152 del 6 novembre 2021, con risorse - 500 milioni di euro - a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

 

A partire dall’attivazione della procedura, le imprese avranno 30 giorni di tempo per presentare le istanze. Entro 60 giorni dopo tale scadenza, il Ministero del Turismo pubblicherà online l’elenco dei beneficiari.
 
 

Bonus 80% e fondo perduto per le imprese turistiche, l'iter

Gli incentivi saranno assegnati in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e dopo la verifica dei requisiti di accesso all’agevolazione.
 
Il contributo potrà essere utilizzato come credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.
 
Gli stessi beneficiari potranno usufruire anche del contributo a fondo perduto non superiore al 50% dei costi sostenuti per gli stessi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo di 40mila euro, elevabile di 30 mila euro in caso di interventi di digitalizzazione, di 20 mila euro se le imprese sono gestite da giovani e da donne, e di ulteriori 10 mila euro per gli interventi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Contributo a fondo perduto e credito d’imposta sono cumulabili a patto che l’importo totale non superi la spesa complessivamente ammissibile per gli interventi.
 
Gli aiuti potranno essere utilizzati nei limiti de minimis stabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Sono inoltre incompatibili con altri sostegni economici e agevolazioni pubblici concessi per le stesse opere.
 
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente tramite compensazione con F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il contributo a fondo perduto sarà invece accreditato direttamente sul conto bancario dei beneficiari a fine interventi.
 
 

Bonus 80% e fondo perduto per le imprese turistiche, le FAQ

In seguito alla pubblicazione del bando, il Ministero ha pubblicato le risposte alle FAQ. Eccone alcune:

D. Un’attività ricettiva con annesso ristorante aperto al pubblico, può essere ammessa agli incentivi?

R. L’attività di ristorazione, anche se aperta non soltanto agli ospiti della struttura ricettiva, deve essere complementare e integrata alla attività ricettiva che pertanto deve assumere carattere professionale, principale e prevalente. Pertanto, laddove l’attività di ristorazione sia prevalente rispetto all’attività ricettiva o sia svolta in modo non integrato alla struttura ricettiva, la stessa non può essere oggetto delle agevolazioni della misura in questione.

Questa posizione appare più restrittiva rispetto a quanto il Ministro Massimo Garavaglia aveva affermato a novembre 2021 in audizione alla Camera. 

D. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 dell’avviso prevede l’ammissibilità delle spese relative agli “interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, ... funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche...”.

R. Si conferma che per “interventi funzionali” si intendono gli interventi ulteriori “trainati” eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di incremento dell'efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche. 

D. Il comma 3 dell’articolo 6 dell’avviso prevede che l'impresa interessata “deve altresì, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, allegare, a pena di inammissibilità, tutta la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco di cui alle sezioni dell'allegato I”. Nell’allegato I dell’avviso, sezione “interventi”, lettera g), viene richiesto di fornire “copia autorizzazioni necessarie agli interventi quali DIA, SCIA CILA o CILAS ed eventuali permessi a costruzione nonché eventuali nulla osta paesaggistici”.

R. Considerato che la richiesta degli incentivi può riguardare anche interventi da effettuare negli anni successivi al 2022 e che talune autorizzazioni non sempre vengono rilasciate con ampio anticipo, si conferma che detta documentazione potrà essere prodotta successivamente alla presentazione della domanda nel rispetto dei termini previsti dall’avviso per l’inizio dei lavori.

D. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 dell’avviso prevede che il soggetto richiedente, a pena di esclusione, deve essere “in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva” e che “l'esito di irregolarità della verifica in tema di regolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell'agevolazione”-

R. In considerazione della attuale situazione di difficoltà indotta dalla pandemia, si precisa che in caso di DURC irregolare non si determina in automatico l’esclusione in via definitiva e immediata; verrà assegnato al richiedente un termine per provvedere alla regolarizzazione dello stesso. 
 
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